Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 2
La cosiddetta indennità estero - alla quale va riconosciuta natura retributiva tanto nel caso in cui abbia una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata all'estero, quanto nel caso in cui essa sia correlata all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro in territorio straniero - la cui corresponsione sia continuativa e non occasionale, è computabile sia ai fini dell'indennità di anzianità sia ai fini del trattamento di fine rapporto.
In relazione alla cosiddetta "indennità estero", che concorre a determinare l'ammontare della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto qualora sia ritenuta dal giudice di merito - con motivazione esente da censure - avente natura retributiva - il requisito della continuità, necessario secondo il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod.civ. ai fini della determinazione della indennità di anzianità, va inteso in senso relativo e non equivale a definitività, ma all'attitudine a continuare per un periodo di durata indeterminata e corrispondente a periodicità ed ordinarietà della prestazione, in contrapposto alla saltuarietà ed occasionalità della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15841 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 7786/01 proposto da:
AN CO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tacito 50, presso lo studio dell'Avv. Bruno Cossu, che lo rappresenta e difende disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Marino Brin come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FI AUTO PARTECIPAZIONI S.p.A. (già FI AUTO S.p.A.), in persona del legale rappresentante "pro tempore";
- intimata -
e contro
FI AUTO S.p.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore";
- intimata -
e sul ricorso n. 9679/01 proposto da:
FI AUTO S.p.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli 22, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli Avv.ti Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti del foro di Torino;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché da
FI AUTO PARTECIPAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli 22, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli Avv.ti Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti del foro di Torino;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN CO;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 485/00 del 24 gennaio 2000/15 marzo 2000 nella causa iscritta al n. 835 del R.G. anno 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Bruno Cossu per il LA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 13 settembre 1993, NC LA, premesso di avere lavorato alle dipendenze della FI AUTO all'estero dal 1962 al 1985, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Torino l'anzidetta società per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 303.100.136, oltre accessori quali differenze maturate sulle spettanze di fine rapporto.
La FI AUTO nel costituirsi contestava le avverse richieste chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale avanzava richiesta di condanna del LA a restituire ad essa società l'importo di L. 13.000.000, pari a quanto erogato in virtù di transazione intervenuta tra le parti in data 1 giugno 1993 ed impugnata dal lavoratore.
L'adito Pretore, interrogate liberamente le parti escussi i testi ammessi ed espletata consulenza tecnica di ufficio, con sent. n. 4857 del 1997, ritenuto che il trattamento estero percepito dal LA avesse natura retributiva nella misura del 50% e natura risarcitoria per la parte restante, condannava la società a corrispondere al ricorrente l'importo di L. 138.110.425, oltre accessori;
condannava altresì il ricorrente a restituire alla convenuta l'importo di L. 13.000.000; compensava per metà le spese processuali e poneva la restante metà a carico della FI AUTO, nonché a rifondergli le spese processuali e di consulenza tecnica di ufficio. Proposto appello in via principale da parte del LA e in via incidentale dalla FI AUTO, il Tribunale di Torino, ammessa ed espletata consulenza tecnica contabile, con sent. n. 485 del 2000, in riforma della decisione di primo grado, condannava la FI AUTO al pagamento della somma di L. 90.094.107, oltre accessori dall'8 dicembre 1999 fino al saldo, con compensazione della metà delle spese del doppio grado e con la condanna della FI AUTO della restante metà a favore del LA.
Il giudice di appello in particolare osservava che correttamente il primo giudice avesse ritenuto che il trattamento estero fino al 9 settembre 1981 comprendesse in sè una parte di natura risarcitoria, quantificabile, in base ad una valutazione globale, nel 50%, atteso che nelle lettere - contratto era solo previsto il rimborso delle spese di viaggio non analiticamente indicate.
Lo stesso giudice di appello rilevava che altra era la situazione dal 9 settembre 1981, atteso che nella lettera - contratto stipulata in tale data vi era un'articolata previsione di voci di spesa, che evidenziava, anche nelle intenzioni della società datrice di lavoro, una diversa natura delle erogazioni essendo, a questo punto, l'intera indennità estera volta a compensare la situazione individuale del maggiore disagio morale ed ambientale propria del lavoratore che si trovava a svolgere la sua prestazione fuori dal territorio nazionale, e dunque avente carattere retributivo.
Pertanto il Tribunale rilevava che la situazione evidenziata dal Pretore doveva considerarsi fino al 31 maggio 1982, poiché dal 1 settembre 1981 al 31 maggio 1982 la diversa natura (interamente retributiva) dell'indennità estero goduta dal ricorrente non consentiva di ritenere, in considerazione del breve periodo di sette mesi, che tale trattamento possedesse il carattere di continuità ex art. 2121 c.c.. Contro la sentenza di appello il LA propone ricorso per Cassazione con unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Le società intimate resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2120 c.c.: vecchio e nuovo testo;
art. 2121 c.c. nel testo previgente introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 12 del 1977, convertito in legge n. 91 del 1977, ai soli fini del calcolo dell'indennità di anzianità; art. 5 della legge n. 297 del 1982; art. 360 c.p.c., n. 3), nonché omessa od insufficiente motivazione su di un punto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.). Al riguardo sostiene che il Tribunale inesattamente e contraddittoriamente ha stabilito che quanto percepito dal lavoratore a titolo di trattamento economico estero fino al 31 maggio 1982 fosse da considerare retribuzione nella misura del 50% e solo dal 1 giugno 1982 retribuzione al 100%, non fornendo una logica motivazione sotto vari profili.
In particolare il ricorrente osserva che la retribuzione, da prendere a base per il calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, nella fattispecie è costituita dalla retribuzione locale e dalla cosiddetta indennità estero, non essendovi dubbi sulla natura integralmente retributiva della retribuzione locale. Il ricorrente aggiunge che l'impugnata sentenza si è discostata dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ha più volte affermato il carattere retributivo complessivo dell'indennità estero, dal che discenderebbe l'arbitrarietà e contraddittorietà della distinzione, in base alla quale soltanto dal maggio 1982 l'intero trattamento estero (retribuzione locale + indennità estero in valuta italiana) aveva natura integralmente retributiva, mentre per il periodo precedente all'anzidetta data doveva essere considerato parzialmente retributivo (nella misura del 50%). Le esposte censure sono fondate.
Per quanto riguarda il periodo precedente al 9 settembre 1981 l'impugnata sentenza si limita a sostenere che nelle lettere- contratto non vi è l'analitica previsione relativa ai rimborsi spese, essendo la voce "spese di viaggio" non comprensiva di tutte le spese vive affrontate dal lavoratore a causa del trasferimento all'estero, sicché in base ad un criterio di ragionevolezza ritiene che il trattamento estero comprenda in sè una parte di natura risarcitoria, quantificata nella misura del 50%.
Tale assunto si pone in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte in vicende analoghe (da ultimo ribadito con la sent. n. 15656 del 12 dicembre 2001), secondo il quale la natura retributiva della indennità estero va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale, tanto nel caso in cui si correli all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro fuori dei confini nazionali. È stato altresì precisato che il "discrimen" tra compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante ai soli fini della definitività o non dell'attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all'estero (Cass. sent. n. 475 del 26 gennaio 1989), non della natura retributiva, sussistente in entrambe le ipotesi.
D'altro canto il fatto che l'indennità in questione possa in alcune delle sue componenti assolvere ad una funzione risarcitoria delle maggiori spese sopportate all'estero te nel contempo compensare per altre componenti le maggiori gravosità e i maggiori disagi della professionalità non fa venir meno il carattere retributivo complessivo della medesima indennità diretta a compensare il disagio morale ed ambientale della prestazione lavorativa svolta all'estero (Cass. sent. n. 10272 del 2 ottobre 1991; Cass. sent. n. 15656 del 12 dicembre 2001). Orbene il Tribunale di Torino non si è attenuto ai principi in precedenza evidenziati, omettendo di valutare peraltro che le varie componenti dell'indennità estero, sulla base della circolare Fiat intitolata "Trattamento economico-normativo degli espatriati", individuate nell'indennità di espatrio - nell'indennità disagio e nell'indennità complementare, costituiscono un incentivo all'espatrio in considerazione delle difficoltà connesse all'inserimento del lavoratore e dei suoi familiari nel paese ospite. Lo stesso Tribunale non ha dato rilievo, poi, alle apposite clausole contrattuali disciplinanti i rimborsi delle spese connessi all'espatrio, specificatamente individuate per singole voci (spese legali e di mediazione per la locazione della casa, esami medici e passaporti per tutti i componenti della famiglia, spese di viaggio, spese di trasporto mobili ed effetti personali, spese di prima sistemazione, rientri in Italia, contributo casa, contributi spese scolastiche) e previde separatamente dall'indennità estero. Con riguardo al periodo dal 9 settembre 1981 al 31 maggio 1982 il giudice di appello, pur riconoscendo la natura interamente retributiva dell'indennità estero, ha affermato che era carente il requisito della continuità, essendo stata percepita per il breve periodo di soli sette mesi.
Anche tale assunto non è sorretto da congrua e logica motivazione, atteso che il requisito della continuità, necessario secondo il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 c.c. ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, va inteso in senso relativo e non equivale a definitività, ma all'attitudine a continuare per un periodo di durata indeterminata e corrispondente a periodicità ed ordinarietà dell'erogazione, in contrapposto a saltuarietà ed occasionalità della stessa ("ex plurimis" Cass. sent. n. 5907 del 26 maggio 1993; Cass. sent. n. 1223 del 5 febbraio 1988; Cass. sent. n. 3232 del 28 maggio 1985). In questo ambito quindi non avrebbe potuto essere trascurata la circostanza secondo la quale le lettere - contratto relative al Venezuela prevedevano una durata minima del distacco di tre anni, sicché il periodo di sette mesi non costituiva sufficiente indice di non continuità del compenso in questione, tanto più che dal successivo giugno 1982 l'emolumento stesso, secondo il Tribunale, in virtù della legge n. 297 del 1982, possedeva il carattere della non occasionalità ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (in questo senso Cass. sent. n. 10272 del 2 ottobre 1991; Cass. sent. n. 5907 del 26 maggio 1993). Le società resistenti da parte loro, in via incidentale, censurano la sentenza impugnata, in quanto il Tribunale, in modo illogico e contraddittorio - dopo la corretta stima nel 50% della quota del trattamento estero globale caratterizzata da natura restitutoria - con applicazione equitativa della "ratio" che presiede la disciplina di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - ha ritenuto che detta natura dovesse venir meno nella sua interezza, perché l'azienda si era fatto carico, peraltro solo in misura parziale, delle spese di alloggio in loco.
In sostanza secondo le resistenti società la sentenza impugnata non avrebbe valutato la esaustività delle poche voci di spesa riconosciute rispetto ai variabili e molteplici costi relativi alla permanenza del lavoratore all'estero.
La censura non merita di essere condivisa, richiamandosi al riguardo le considerazioni svolte in precedenza in sede di esame del ricorso principale.
In conclusione va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale;
per l'effetto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Genova, che si uniformerà a quanto in precedenza evidenziato.
Il giudizio di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 385 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003