Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15841
CASS
Sentenza 22 ottobre 2003

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La cosiddetta indennità estero - alla quale va riconosciuta natura retributiva tanto nel caso in cui abbia una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata all'estero, quanto nel caso in cui essa sia correlata all'insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro in territorio straniero - la cui corresponsione sia continuativa e non occasionale, è computabile sia ai fini dell'indennità di anzianità sia ai fini del trattamento di fine rapporto.

In relazione alla cosiddetta "indennità estero", che concorre a determinare l'ammontare della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto qualora sia ritenuta dal giudice di merito - con motivazione esente da censure - avente natura retributiva - il requisito della continuità, necessario secondo il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod.civ. ai fini della determinazione della indennità di anzianità, va inteso in senso relativo e non equivale a definitività, ma all'attitudine a continuare per un periodo di durata indeterminata e corrispondente a periodicità ed ordinarietà della prestazione, in contrapposto alla saltuarietà ed occasionalità della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15841
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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