Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento della sussistenza del vizio totale o parziale di mente (e ferma restando la necessità dell'accertamento del nesso eziologico fra il disturbo rilevato, che può essere anche temporaneo, e l'azione delittuosa), acquistano rilievo solo quelle turbe della personalità di tale consistenza e gravità da determinare in concreto una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto che, di conseguenza, non può gestire le proprie azioni e non ne percepisce il disvalore.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1510
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 028234/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NO AU N. IL 30/06/1976;
avverso SENTENZA del 05/03/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26.7.07 il Tribunale di Roma, col rito abbreviato i cui agli artt. 438 e segg. c.p.p., ha ritenuto Di GA LA penalmente responsabile dei due reati ascrittigli (rispettivamente:
art. 628 c.p.: rapina in danno di ON Zafeira;
art. 337 c.p.:
resistenza a p.u.) e, ritenuta la continuazione fra detti reati;
concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata;
ridottagli la pena per il rito abbreviato prescelto, l'ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Avverso detta sentenza, DI NO LA ha proposto appello alla Corte d'Appello di Roma, la quale, con sentenza del 5.3.08, ha ridotta la pena inflitta al DI NO ad anni 2 e giorni 10 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Contro detta sentenza della Corte d'Appello di Roma ricorre per cassazione DI NO LA per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 88 ed 89 c.p.:
i giudici della Corte territoriale erroneamente avevano disatteso il riconoscimento del vizio di mente totale o quanto meno parziale del ricorrente, respingendo l'istanza avanzata nel corso del giudizio di secondo grado di rinnovazione de dibattimento onde accertare con perizia psichiatrica le condizioni di salute del ricorrente, atteso che anche i disturbi della personalità potevano assumere natura di infermità, tali a incidere sulla imputabilità.
L'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente va respinto siccome infondato.
Con esso viene lamentato il mancato riconoscimento in favore del DI NO del vizio parziale o totale di mente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 ed 89 c.p.. Va rilevato che la medesima doglianza era stata proposta dall'odierno ricorrente anche nel giudizio di appello, nel corso del quale il DI NO aveva chiesto che, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, venisse espletata perizia psichiatrica sulla sua persona, onde accertare la sussistenza del vizio totale o parziale di mente;
e la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con motivazione ampia ed esaustiva, aveva respinto la richiesta, facendo presente che, nel corso del processo di primo grado, era stata già svolta una consulenza medico legale sulle condizioni di salute del DI NO, consulenza che, sebbene rivolta precipuamente a valutare la compatibilità dell'imputato col regime carcerario, aveva pur sempre proceduto ad un esame delle condizioni psichiche del soggetto, evidenziando che trattavasi di persona affetto da condizioni di consolidata tossicodipendenza e di abuso di alcol e psicofarmaci, con problemi di alterato controllo sul piano della condotta, nel quadro di una personalità verosimilmente "borderline", con tratti di dipendenza e di disturbo bipolare con depressione dell'umore, chiusura relazionale e difficoltà di elaborazione degli eventi stressanti.
Trattavasi comunque di disturbi della personalità ovvero di anomalie psicotiche le quali, pur potendo incisivamente connotare in generale le attitudini relazionali di un soggetto aduso alle droghe ed all'alcool, non erano di per sè sole annoverabili fra gli stati morbosi della psiche, tali da escludere o diminuire grandemente, ex artt. 88 ed 89 c.p., la capacità d'intendere e volere dell'agente. Ritiene questa Corte di dover confermare la motivazione anzidetta, siccome immune da vizi logici e da contraddizioni.
Va aggiunto che non basta affermare che un soggetto sia affetto da un disturbo della personalità di matrice psicotica, essendo necessario dimostrare che questo disturbo abbia un nesso eziologico con lo specifico fatto di reato commesso, si da poter qualificare tale disturbo come la causa della condotta criminosa.
Invero la sentenza delle SS. UU. di questa Suprema Corte (sentenza n. 9163 del 25.1.05), pure chiamata in causa dal ricorrente, sebbene abbia riconosciuto che le infermità di mente non sono solo quelle a base organica clinicamente accertabili, ma possono essere anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica, è stata ben chiara nel precisare che queste ultime, per comportare l'esclusione o l'attenuazione della imputabilità, devono essere di gravita ed intensità tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere.
Nella sentenza delle Sezioni Unite, di cui sopra, si fa cioè osservare che, fermo restando l'accertamento in concreto del nesso eziologico fra il disturbo rilevato, che può essere anche transeunte, e l'azione delittuosa commessa, possono acquistare rilievo, ai fini dell'applicazione degli artt. 88 ed 89 c.p., solo quei disturbi della personalità, che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sull'imputabilità.
Deve quindi trattarsi di un disturbo idoneo a determinare e che in effetti abbia determinato una situazione psichica incontrollabile ed ingestibile, tale da rendere l'agente incolpevolmente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di indirizzarli e di percepire il disvalore del fatto commesso (cfr., in termini, Cass. 1A 26.9.07 n. 37353). Non risulta che l'accertamento medico svolto nei confronti dell'odierno ricorrente nel corso del giudizio di primo grado abbia rilevato una situazione psichica dell'agente così compromessa e caratterizzata da connotati di così grave consistenza da incidere concretamente sulla sua imputabilità; ed anche sotto tale aspetto la motivazione della sentenza impugnata appare adeguata e condivisibile. Consegue a quanto sopra detto il rigetto del ricorso proposto da DI NO LA, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009