Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 2774
CASS
Sentenza 2 dicembre 2008

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In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento della sussistenza del vizio totale o parziale di mente (e ferma restando la necessità dell'accertamento del nesso eziologico fra il disturbo rilevato, che può essere anche temporaneo, e l'azione delittuosa), acquistano rilievo solo quelle turbe della personalità di tale consistenza e gravità da determinare in concreto una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile da parte del soggetto che, di conseguenza, non può gestire le proprie azioni e non ne percepisce il disvalore.

Commentario1

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    Alessia Aversa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 2774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2774
Data del deposito : 2 dicembre 2008

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