Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' POPOLY ITALIANO0 1 5 77 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA COR E SUPROMADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 11345/99 Consigliere Cron 4035 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 21/11/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: DE BI US, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOT.RE FLAMINIO 46 PAL. IV. presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 4512 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 305/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 28/05/98 R.G.N. 187/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso del ricorso o in subordine il per l'inammissibilità rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 7 novembre 1995, il RE di La Spezia rigettava la domanda proposta dal Sig. GI De AS nei confronti dell'INAIL per l'attribuzione di rendita da infortunio occorsoli il 9 marzo 1992, sul rilievo che il consulente tecnico di ufficio aveva accertato postumi invalidanti del 7%, inferiori, cioè, alla soglia indennizzabile. L'appello dell'assicurato è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con sentenza in data 18/28 maggio 1998 Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'assicurato con due motivi. Resiste l'Istituto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art.79 del t.u. 30 giugno 1965, n.1124, il ricorrente si duole che il consulente tecnico e quindi il Tribunale, oltre ad avere sottovalutato il danno dell'infortunio del 9 marzo 1992, non abbiano assolutamente preso in considerazione il secondo infortunio al medesimo ginocchio ed i suoi effetti negativi sinergici. Inoltre, anche a voler ritenere invalidante solo l'infortunio del 9 marzo 1992, per le lesioni degenerative preesistenti, si sarebbe dovuto applicare la formula EL che avrebbe certamente dato origine ad una valutazione più favorevole Il motivo è infondato. 1134599.doc 3 In realtà il Tribunale ha considerato che il consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure aveva ravvisato postumi permanenti per l'infortunio (che aveva causato distorsione del ginocchio destro con rottura parziale del collaterato mediale) nella misura del 7%, inferiore al minimo indennizzabile. Il De AS, secondo ulteriori considerazioni del giudice di appello, era affetto da insufficienza funzionale, non di origine traumatica, del legamento crociato anteriore, che peraltro non aveva subito lesioni né in occasione del sinistro, né successivamente. Sussistevano anche lesioni degenerative costituenti stato patologico del distretto interessato dall'infortunio, ad esso preesistenti, comunque valutate nella determinazione della percentuale di invalidità derivata dall'infortunio, che era, tuttavia, risultata inferiore alla soglia indennizzabile. Il consulente di ufficio aveva, infine, preso in considerazione l'ulteriore incidente del 26 giugno 1992, senza, peraltro, trarne conseguenze apprezzabili per i postumi. Il Tribunale ha, conclusivamente, ritenuto irrilevante l'ulteriore attività istruttoria richiesta. Ritiene la Corte che le ampie ed esaustive considerazioni del giudice di appello si sottraggano alle critiche del ricorrente. In particolare, risulta da quanto esposto che il Tribunale, nell'aderire alla relazione del consulente tecnico di ufficio, ha bene tenuto conto dell'incidenza sulla validità totale dell'assicurato anche di lesioni degenerative preesistenti, sicché non appare fondata la censura di violazione dell'art. 79 del d.p.r. 30 giugno 1995, n.1124 secondo il quale il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti 1134599.doc 4 derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati nel titolo relativo all'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria o liquidati in capitale, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, secondo un rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio (con tale disposizione il legislatore ha recepito il metodo della medicina legale espresso dalla c.d. formula di EL: cfr. Cass. 3 aprile 1998, n.3435). Col secondo motivo, il ricorrente deduce contraddittoria ed insufficiente motivazione ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.: lamenta che il Tribunale avrebbe insufficientemente motivato l'adesione agli accertamenti del consulente nominato dal RE (che mai aveva parlato, nelle conclusioni, delle conseguenze del secondo infortunio), né aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non disporre il rinnovo della consulenza d'ufficio. In particolare, il Tribunale non aveva neppure preso in considerazione la certificazione del Prof. Calandriello (il quale pur nella laconicità dell'attestazione avrebbe evidenziato comunque una instabilità sagittale correlabile all'evento traumatico del 9.3.1992) ed i valori dei test più significativi, a confutazione di quelli assunti dal consulente di ufficio. Il motivo è infondato. Risulta dall'esposizione che precede della motivazione del Tribunale che il consulente tecnico e lo stesso giudice di appello avevano considerato anche il secondo infortunio e non può certo essere censurato in questa sede il recepimento da parte del giudice del merito delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, tanto più che la critica sostanzialmente si concretizza nella pretesa omessa 1134599.doc 5 considerazione da parte dell'ausiliare e dello stesso Tribunale di un certificato medico del Prof. Calandriello, che non viene riportato nel suo contenuto testuale nel ricorso (che, anzi, dà atto della laconicità della attestazione in esso contenuta). Ancor più generico è il riferimento a test più significativi che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione. Il ricorrente ha quindi contravvenuto alla regola dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, discendente dal principio secondo cui al giudice di legittimità è istituzionalmente inibita la ricerca diretta delle prove negli atti di causa, sicché in relazione al denunciato vizio di motivazione la Corte non è neppure posta in grado di valutare la decisività della censura (giurisprudenza costante, cfr., tra le più recenti, Cass. 10 novembre 2001, n.13963; 1° agosto 2001, n.10493;13 luglio 2001, n.9554; 12 giugno 2001, n.7909). Le considerazioni svolte, impongono, quindi, assorbito ogni altro profilo di censura, di respingere il ricorso. Non deve provvedersi in ordine alle spese, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. تے Così deciso in Roma, addì 21 novembre 2001. ہ و 1134599.doc 9 IL CONSIGLIERE киe... 1134599.doc ESTENSORE IL PRESIDENTE. uglichen with IL CANCER Depositats in Cancelleria 999 6 FEB. 2002 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI ROLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7