Sentenza 28 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2003, n. 11359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11359 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28/11/2003
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1171
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 014456/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AS N. IL 26/06/1945;
avverso SENTENZA del 14/01/2003 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
Sentita la relazione del P.G. nella persona del Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Gli avv.ti Siniscalchi EN e Capitanio Antonio concludendo per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 marzo 1998 la corte d'assise d'appello di Napoli confermava la sentenza in data 12 gennaio 1995 della corte d'assise della stessa città con la quale GI AL era stato ritenuto responsabile del triplice omicidio di NO IL e NO LA, nonché di ER EN, fatti avvenuti in Giugliano ed in Caivano il giorno 12 settembre 1988.
La Corte, in particolare, riteneva accertato sulla base di specifiche risultanze testimoniali, che il GI aveva ucciso con una colt Agent matr. 6575 M. cal. 38, regolarmente denunziata e non trovata in sede di perquisizione verso le ore 11-11,10 i due NO, per cui deduceva che anche ER EN, trovato cadavere a circa venticinque chilometri di distanza dal luogo del primo omicidio e risultato deceduto nella stessa mattinata verso le ore 10-10,30, fosse stato ucciso dal ER stante la accertata identità dell'arma utilizzate in entrambi gli episodi delittuosi, la medesima attività svolta dall'omicida e dalle vittime, pregressi motivi di contrasto tra il GI ed il ER.
La Corte escludeva, tuttavia, la contestata premeditazione, riducendo di conseguenza la pena irrogata in primo grado.
Questa corte con sentenza del 27 ottobre 1998 confermava la responsabilità del GI per gli omicidi dei due NO, mentre annullava con rinvio la sentenza limitatamente all'omicidio del ER.
La Corte d'assise d'appello di Napoli con sentenza del 1^ dicembre 2000, pronunziata quale giudice di rinvio, confermava la condanna del GI, ma anche tale sentenza veniva annullata da questa corte in data 21 novembre 2001 in quanto il giudizio era stato celebrato in contumacia dell'imputato, pur essendo lo stesso detenuto in Brasile in forza di richiesta di estradizione da parte dell'autorità giudiziaria italiana.
La corte d'assise d'appello di Napoli, in sede di nuovo rinvio, con sentenza del 14 gennaio 2003 ha confermato nuovamente la responsabilità del GI, ferma restando la esclusione della sussistenza della premeditazione. Ha ritenuto la corte di merito, che essendo stata accertata sulla base della perizia e dei chiarimenti forniti dal perito in udienza, la identità dell'arma usata nei due episodi omicidiari in quanto tutti i proiettili repertati risultano esplosi dalla stessa arma, non vi è motivo per dubitare della attribuibilità al GI anche dell'omicidio ER, attesa la convergenza degli altri indizi.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il GI per mezzo del difensore. Sostiene il ricorrente che questa corte, con la sentenza 27 ottobre 1988, aveva annullato quella di merito in quanto non aveva ritenuta certa la dimostrazione che a sparare fosse stata la pistola colt Agent di proprietà dell'imputato. La sentenza impugnata avrebbe eluso tale specifico obbligo motivazionale non avendo fornito dimostrazione alcuna della provenienza del proiettile dalla suddetta arma.
Nè il collegamento tra i due omicidi potrebbe essere desunto dalla identità dell'arma che aveva esploso tutti i colpi repertati in quanto "la sentenza annullata ... conteneva già l'affermazione di identità dell'arma in base alle risultanze della C.T.U. e ciò nonostante era stata ritenuta incongrua sul piano motivazionale, proprio perché non era pervenuta all'individuazione certa del tipo di arma impiegato nei due episodi". Aggiunge il ricorrente che per rendersi conto della fondatezza dell'assunto basta leggere le pagine 134 e 136 della prima sentenza della Corte d'assise d'appello, nelle quali si afferma che "la prova di siffatta responsabilità è inalterabilmente fondata sull'accertamento balistico del perito SI, il quale ha dimostrato la sicura provenienza del proiettile omicida dalla stessa arma, che in tempi assolutamente ristretti avrebbe poi spento le vite di LA ed IL NO in un luogo distante non più di venticinque chilometri da quello di commissione del primo delitto".
Peraltro, la motivazione sarebbe apodittica non avendo la sentenza preso in considerazione le motivate osservazioni del consulente tecnico di parte sia in ordine ai molteplici tipi di arma dalle quali i proiettili potevano essere stati esplosi, sia in ordine alla forza di penetrazione del proiettile che aveva ucciso il ER che escludeva potesse trattarsi di un'arma a canna corta, sia in ordine alla posizione della vittima e dello sparatore, sia in ordine alla univocità e certezza degli altri indizi utilizzati per completare il quadro probatorio.
Osserva, infine, il ricorrente che "alla stregua di costante giurisprudenza ... il giudice di rinvio può riesaminare il fatto e valutare le prove secondo il suo libero apprezzamento, ma quando la sentenza di annullamento afferma, come nella specie, che la decisione impugnata è carente, può evitare di cadere nel difetto di motivazione, solo compiendo determinati atti istruttori sui cui risultati deve fondare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza ed in siffatta ipotesi è obbligato ad uniformarsi alla sentenza di annullamento quand'anche fosse arbitraria, in quanto è pur sempre la risoluzione di una questione di diritto".
3. Come risulta dalla esposizione che precede il motivo principale di ricorso, anche se non formulato con l'espresso richiamo all'art. 627, comma 3, c.p.p., consiste nella denunzia della violazione da parte della corte di merito dei principi affermati da questa corte con la sentenza di annullamento di rinvio del 27 ottobre 1998. Il motivo è, tuttavia, infondato.
Se è vero, infatti, che anche l'annullamento per vizio della motivazione è pronunziato per motivi di diritto, costituendo violazione dei principi che regolano la motivazione della sentenza e tra questi il sillogismo logico-giuridico che giustifica quella determinata decisione, è, altrettanto, vero che la corte, in tali casi, non afferma tanto un principio di diritto quanto piuttosto indica al giudice di merito l'errore in cui è incorso e lo diffida dal ripeterlo, cosicché la nuova decisione si può porre in contrasto con la sentenza della corte soltanto in quanto ricalchi quello schema motivazionale ritenuto illegittimo. Al di là di tale limite, poiché il giudice di rinvio ha gli stessi poteri che aveva il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, quindi, può confermare o modificare la sentenza impugnata anche per ragioni diverse da quelle utilizzate dal giudice della prima sentenza, deve escludersi la violazione del principio di cui all'art. 627, comma 3, c.p.p.. Tali principi, risalenti nel tempo, sono stati sintetizzati con recente sentenza di questa corte" - cfr. cass., 29 marzo 2000, n. 5552, RV. 220563 - che il collegio ritiene di fare propria, che così si esprime: "in tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata;
e ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti;
e potendo semmai valere tali momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento al fine della individuazione del vizio motivazionale, ma non come punti fermi che si impongano per la nuova decisione". A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che, rinnovato parzialmente il dibattimento con l'audizione, in contraddittorio, del perito, ha affermato che,al di là dell'accertamento del tipo di arma dalla quale provenivano i proiettili esplosi contro le tre vittime, era certo che tutti quanti provenivano dalla stessa arma, per cui il primo accertamento si rilevava, in definitiva, irrilevante una volta accertato che ad uccidere i NO era stato il GI e che tale duplice omicidio seguiva senza soluzioni di continuità a quello commesso con la stessa arma nei confronti del ER. Nè è fondato l'assunto del ricorrente secondo il quale poiché la sentenza di merito per prima annullata "conteneva già l'affermazione di identità dell'arma in base alle risultanze della C.T.U.", la corte nell'annullare tale provvedimento avrebbe ritenuto inidoneo l'accertamento di identità dell'arma sulla base della provenienza dalla stessa canna dei proiettili esplosi, in quanto come risulta dalla sentenza del 1988, questa corte ai fini della sua decisione ha preso in esame il "passo di rigatura della canna dell'arma usata negli omicidi, desunto da uno dei proiettili repertati nell'omicidio NO" ed ha precisato che attraverso detto elemento "entrambi i periti hanno prospettato una rosa di armi di diverse marche e modelli", con la conseguente affermazione che stante la equivocità del dato la corte di merito "avrebbe eluso l'obbligo di motivazione". Altri punti non vengono presi in esame dalla sentenza in questione, per cui indipendentemente dal fatto che nella prima sentenza di appello fosse o meno contenuta la affermazione della identità dell'arma (in base alla provenienza dei proiettili), è certo che non avendo tale punto formato oggetto della censura di questa corte, il giudice di rinvio, nei suoi ampi poteri, era libero di riesaminare e rivalutare anche elementi già esaminati dalla sentenza annullata, ma non espressamente o implicitamente fatti oggetto di rescissione da parte di questa corte.
Tanto precisato, il motivo di ricorso relativo alla identificazione del tipo di arma usata, si rileva irrilevante tenuto conto della diversa impostazione della motivazione della sentenza impugnata che deduce la "identità dell'arma", non dal "tipo" di arma, ma dal fatto che tutti i proiettili sono stati esplosi dalla stessa canna. E su questo particolare punto, a parte la considerazione che si tratta esclusivamente di considerazioni di merito, limitandosi il ricorrente a sostenere che il parere formulato dal suo consulente tecnico è più corretto di quello formulato dal perito, anziché indicare le ragioni per le quali il parere del perito deve ritenersi viziato (perché non ha osservato le regole generalmente riconosciute che disciplinano la materia o per illogicità delle conclusioni), in particolare nulla deducendo in ordine alle "microstriature ... presenti nei solchi conduttori" da cui, secondo la sentenza impugnata, il perito ha tratto il convincimento, documentalmente fotografato, che "i quattro proiettili sono appartenuti a cartucce sparate tutte con la stessa arma".
Non ha, quindi, nulla di elusivo la successiva affermazione della sentenza che - riporta la dichiarazione del perito - secondo la quale l'accertamento delle ragioni delle forza di penetrazione nel corpo umano del proiettile esulava dal limite del suo incarico, in quanto tale accertamento, come l'altro accertamento relativo alla posizione della vittima rispetto allo sparatore, erano irrilevanti una volta provato che i proiettili erano stati esplosi da una stessa arma e che vi era un continuità temporale e logica tra i due episodi omicidiari, non essendo chiaro come potevano incidere sulla responsabilità del ricorrente o di qualsiasi altra persona imputata, una volta accertato che il proiettile che aveva ucciso il ER era quello repertato, che proveniva dalla stessa arma utilizzata per l'omicidio dei NO, che l'omicidio era stato consumato nei confronti di persona, il ER, seduto nella sua macchina. Con riferimento, infine, agli elementi indiziari che in una con l'accertamento della identità dell'arma sono stati ritenuti congrui per motivare la condanna del ricorrente, va rilevato che i motivi sul punto sono sostanzialmente in fatto, non denunziandosi alcun errore logico da parte del giudice che, con motivazione adeguata, ha ritenuto integrassero, complessivamente considerati, un sicuro quadro probatorio.
Nè la logicità della ricostruzione può ritenersi venuta meno per l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, in quanto la stessa è stata esclusa su considerazioni di merito (la platealità della azione criminosa in danno dei NO, la ristrettezza dell'arco temporale) che non è dato comprendere sotto quale profilo possano avere inciso su di una ricostruzione fondata essenzialmente sulla identità dell'arma e sul possesso e l'uso della medesima, qualsiasi ne fosse il tipo, da parte del ricorrente. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2033.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004