Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
L'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge per l'assunzione della prova non può essere denunciata sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.. (Nella specie il ricorrente si doleva essergli stato impedito dal presidente del collegio, durante l'istruzione dibattimentale, di porre al testimone domande sui suoi precedenti penali onde valutarne l'attendibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24256 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1070
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 4550/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di M.M., nato a
(OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28 gennaio del 2008;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. PETTI Ciro;
sentito il sostituto procuratore generale dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv Sergio Fiori, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue. IN FATTO
Con sentenza del 28 gennaio del 2008, la corte d'appello di Brescia, in riforma di quella pronunciata dal tribunale di Crema il 6 marzo del 2002, condannava M.M. alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche e di quella della minore gravità del fatto, di abuso sessuale continuato, consistito in toccamenti vari, in danno di F.A.. Fatti commessi fino al
(OMISSIS).
Il processo ha avuto origine dalla denuncia querela sporta dalla parte lesa F.A.. Questa, nel dibattimento, dopo avere premesso che aveva svolto attività lavorativa presso l'azienda dell'imputato dalla fine del mese di
(OMISSIS), addetta ad inscatolare oggetti, ha riferito che il M. aveva cominciato a molestarla sessualmente, prima verbalmente e, successivamente, con strusciamenti, i quali, all'inizio, sembravano casuali, nel senso che, mentre essa era alla scrivania, il proprio datore di lavoro si appoggiava da dietro facendo finta di prendere qualcosa dallo scrittoio, ma successivamente erano divenuti più espliciti e consistevano in toccamenti, sopra i vestiti, dei glutei e del seno. Ha precisato di avere reagito minacciando di rivolgersi ai carabinieri e di informare il suo compagno ricevendo dal M. minacce per la sua incolumità fisica. Ha aggiunto di non avere inizialmente parlato con nessuno di quelle molestie allo scopo di non perdere il posto di lavoro nella speranza che il prevenuto la smettesse, ma il suo fidanzato, che pure aveva rapporti di lavoro con l'azienda del M., si era ugualmente insospettito ed in un'occasione aveva udito le molestie verbali a seguito delle quali aveva chiesto spiegazioni al M. e ne era nata una breve discussione. In altra occasione il fidanzato, avendo assistito a toccamenti posti in essere dal prevenuto, era intervenuto ed aveva avuto una colluttazione con l'imputato. A seguito di tale sorpresa aveva sperato che il M. finalmente la smettesse, ma qualche giorno dopo era stata telefonicamente molestata ed in quell'occasione aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro.
Tanto premesso in fatto, la corte ha ritenuto provata la responsabilità del prevenuto sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate dal fidanzato. In proposito si è sottolineato che la vittima non aveva alcun interesse a denunciare l'imputato, per non perdere il posto di lavoro, e che le divergenze emerse in dibattimento in ordine all'ora dell'ultima telefonata non svilivano la veridicità dell'accusa formulata dalla dipendente al suo datore di lavoro.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la violazione dell'art. 157 c.p. per l'omessa declaratoria di estinzione del reato, una volta ritenuta l'attenuante della minore gravità del fatto;
2) mancanza di motivazione in ordine all'elemento della violenza o minaccia che costituisce un elemento costitutivo del reato;
3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta attendibilità della parte lesa, la quale nell'unico caso in cui poteva essere contrastata da un accertamento obiettivo è stata smentita:ciò si era verificato in occasione dell'ultima telefonata, ossia quella del (OMISSIS), la quale, secondo la vittima ed il suo convivente, sarebbe stata effettuata verso le tre e mezza - quattro del pomeriggio, mentre dall'acquisizione dei tabulati è emerso che nessuna telefona all'utenza in questione era stata effettuata quel pomeriggio ad eccezione di una delle 17, 26 che però era durata soli 17 secondi;
4) mancata assunzione di una prova decisiva per avere il presidente del collegio impedito al difensore di porre al teste Ma. domande sui suoi precedenti penali al fine di valutare la sua attendibilità;
invece la risposta e l'acquisizione del certificato penale che ne sarebbe conseguita avrebbe permesso di accertare che il teste era titolare di una certificazione di svariate pagine.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si rileva che il reato non è prescritto. Alla fattispecie è applicabile la disciplina vigente prima della riforma introdotta con la novella n. 251 del 2005 perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima della novella citata (cfr l'art. 10, comma 3, della legge citata, ritenuto parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 novembre del 2006 n 323). In base alla disciplina previgente (art. 157, comma 3) per determinare il tempo necessario a prescrivere si aveva riguardo al reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima fissata per le circostanze attenuanti. Pertanto poiché la pena, tenuto pure conto della riduzione minima per le circostanze attenuanti, superava comunque i cinque anni, il termine prorogato massimo era di quindici anni che allo stato non è ancora maturato.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che sia in dottrina che in giurisprudenza la violenza richiesta per l'integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendo a superare la contraria volontà del soggetto passivo, come è avvenuto nella fattispecie. Dopo l'azione insidiosa e repentina del prevenuto la vittima protestava ma il reo, come risulta dalla sentenza impugnata, era solito minacciare la donna al fine di impedirle di denunciare il fatto.
Il terzo motivo è inammissibile perché si risolve in censure in fatto in ordine all'apprezzamento delle prove da parte dei giudici di merito la cui motivazione non presenta errori giuridici o manifeste incongruenze. Le divergenze sull'ora della telefonata dell'ultimo giorno non sviliscono l'attendibilità dell'accusa perché, come osservato dalla Corte, la divergenza era dipesa da un erroneo ricordo della vittima per il tempo trascorso tra la telefonata e la deposizione. Va invece sottolineato che la telefonata comunque si è verificata quel pomeriggio e quindi la parte lesa non ha mentito sul punto. Il fatto che sia durata diciassette secondi non svilisce l'accusa poiché la vittima potrebbe avere chiuso l'apparecchio dopo avere individuato l'interlocutore e percepito le prime molestie sessuali.
Inammissibile è anche l'ultimo motivo per la sua manifesta infondatezza. In proposito va anzitutto rilevato che il mezzo di annullamento di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d) (mancata assunzione di una prova decisiva) si riferisce alla mancata assunzione di una prova contraria (art. 495, comma 2) che sia stata chiesta dalla parte e non ammessa o esperita dal giudice di merito. Poiché tale mezzo di annullamento riguarda la mancata assunzione o esperimento di un mezzo istruttorio decisivo, non può essere utilizzato per censurare l'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge nel corso dell'assunzione della prova (cfr Cass Sez. 6, 31 maggio 1995, Saporiti). In ogni caso, contrariamente all'assunto del ricorrente, dalla sentenza impugnata risulta che il certificato penale del Ma. è stato acquisito e dallo stesso è emerso che il predetto era incensurato (cfr sentenza impugnata alla pag 11).
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. RIGETTA
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010