Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24256
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Sentenza 27 maggio 2010

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L'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge per l'assunzione della prova non può essere denunciata sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.. (Nella specie il ricorrente si doleva essergli stato impedito dal presidente del collegio, durante l'istruzione dibattimentale, di porre al testimone domande sui suoi precedenti penali onde valutarne l'attendibilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24256
    Data del deposito : 27 maggio 2010

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