Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2004, n. 31589
CASS
Sentenza 23 giugno 2004

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Massime1

In tema di notificazioni, l'espressione contenuta nell'art. 164 cod. proc. pen. - secondo cui la determinazione del domicilio ai fini delle notificazioni è valida "per ogni stato e grado del procedimento"- non può ritenersi idonea a ricomprendere la fase esecutiva e gli autonomi procedimenti che in essa possono essere instaurati.

Commentario1

  • 1Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendo
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025

    Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2004, n. 31589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31589
Data del deposito : 23 giugno 2004

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