Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 1
In tema di notificazioni, l'espressione contenuta nell'art. 164 cod. proc. pen. - secondo cui la determinazione del domicilio ai fini delle notificazioni è valida "per ogni stato e grado del procedimento"- non può ritenersi idonea a ricomprendere la fase esecutiva e gli autonomi procedimenti che in essa possono essere instaurati.
Commentario • 1
- 1. Giudizio di esecuzione e diritto alla conoscenza del procedimento: riflessioni de iure condito e de iure condendoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 luglio 2025
Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2004, n. 31589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31589 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 23/06/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3005
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 000298/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO RO N. IL 19/05/1962;
avverso ORDINANZA del 16/02/2000 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
con ordinanza in data 16/2/00 la Corte di appello di Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto che era stato applicato ai sensi del D.P.R. 394/1990 sulla pena inflitta a SA CI con sentenza 7/10/92 della Corte di appello di Napoli irrevocabile dal 5/3/93. Il SA è stato successivamente raggiunto da ordine di esecuzione, riguardante anche detta pena, emesso il 15/6/00 dal Procuratore generale della Repubblica di Roma.
Con ordinanza in data 14/5/03 la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'incidente proposto dal SA, ha dichiarato la nullità dell'ordine di esecuzione limitatamente alla parte di pena conseguente alla revoca dell'indulto disposta con l'ordinanza del 16/2/00 ritenendo quest'ultima non eseguibile in quanto non ritualmente notificata;
e ciò perché la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 161 comma 4^ C.P.P. previa constatazione della impossibilità di eseguirla in un domicilio che il SA aveva dichiarato in fase di cognizione, tra l'altro in un procedimento diverso da quello in relazione al quale era stata disposta la revoca dell'indulto, benché tale dichiarazione avesse ormai perso efficacia.
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione integrato da memoria anche contro l'ordinanza del 16/2/00, dopo che la notifica della stessa era stata rinnovata, deducendo la nullità dell'avviso per l'udienza camerale che era stato dato al suo assistito in modo identico.
La censura è fondata.
Risulta invero che anche l'avviso ex art. 666 comma 3^ C.P.P. era stato notificato al SA ai sensi dell'art. 161 comma 4^ sul presupposto della inidoneità di un domicilio che non era stato dal prevenuto dichiarato nel procedimento di esecuzione, e quindi in modo irritale.
L'art. 164 C.P.P. stabilisce infatti che la determinazione del domicilio ai fini delle notificazioni è valida "per ogni stato e grado del procedimento", espressione che non si può ritenere idonea a ricomprendere la fase esecutiva e gli autonomi procedimenti che in essa possono - in ogni tempo, per le più svariate ragioni ed anche, come nel caso di specie, non per iniziativa del condannato - essere instaurati (cfr. in tal senso, con riferimento alla identica espressione usata nel testo originario dell'art. 172 C.P.P. 1930, la sentenza della 2^ Sezione di questa Corte 10/5/74, Alberghini, rv. 88.818 e anche, con riferimento alla espressione "per tutto il corso del procedimento" che figurava nel testo di detto art. 172 sostituito dalla legge 8/8/77 n. 534, la sentenza della 4^ Sezione 2/10/81, Napoleone, rv. 152.002).
Essendosi dunque verificata la violazione dell'art. 179 C.P.P., poiché l'avviso ex art. 666 comma 3^ è equiparabile alla citazione in giudizio, l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 16/2/00 deve essere senz'altro annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004