Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2001, n. 10091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10091 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I ee 68396 Z 6 A A 8 5 I R 9 . T R 1 / N A 4 - / ITALIANA EPUBBLICA T 6 B T 2 U E009.12.0 1 . B 8 I IN NOME DEL POPOLO IT LIANO A S R A T T A S T I N N 1 E CASS E R 3 S S E 1 I E T A A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.6234/00 Dott. Michele Cantillo Consigliere Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron.22699 Dott. IO Merone Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Ud. 03/04/01 Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente: SEN TENZ A sul ricorso proposto da: EO IO PI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, 145, presso l'avv. Michelino Luise, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Carmine Monaco del foro di Ariano Irpino;
- ricorrente contro dello Stato, delle Finanze Amministrazione domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 210/48/98, depositata il CORTE SUPREMA DI DASSAZIONE 4 CAMPI E CIVILE 5 7 N. 68396 15/2/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 3/4/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato De Stefano, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha invece concluso per il suo accoglimento La Corte, osserva quanto segue. Avendo ricevuto la notifica di una cartella esattoriale relativa alla totalità delle imposte ed accessori dovuti in base ad un avviso di rettifica, EO IO PI si rivolgeva alla Commissione 1 ° Grado di Avellino, sostenendo Tributaria di dapprima di aver tempestivamente impugnato la rettifica ed aggiungendo poi, con successiva memoria, di aver presentato domanda di definizione della lite ai sensi della legge n. 413/1991. Il giudice adito rigettava, però, il ricorso ed il contribuente si doleva alla Commissione Tributaria Regionale, che confermava la decisione impugnata perché l'appellante non aveva provato di aver 2 impugnato l'avviso di rettifca da cui era scaturito diil ruolo in questione, per cui, trattandosi rapporto ormai definito, non poteva riconoscersi alcun valore alla presentazione della dichiarazione integrativa. L'EO ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. normaEsponeva infatti il ricorrente che a dell'art. 17 del DPR n. 636/1972, all'epoca vigente, il ricorso poteva essere proposto mediante spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Poiché da parte sua aveva provveduto ad esibire copia autentica delle ricevute di spedizione con raccomandata del ricorso contro l'avviso di rettifica, i giudici tributari sarebbero dovuti partire dal presupposto dell'avvenuta impugnazione di quest'ultimo e concludere, perciò, per l'ammissibilità della domanda di condono e per la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della legge n. 413/1991. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece 3 acriticamente aderito alla tesi dell'Ufficio, che l'aveva accusato di aver spedito due buste vuote sulla base di semplici illazioni che i giudici a quo avevano fatto proprie, attribuendo per di più importanza al fatto che sulla copia del ricorso in suo possesso non era stata apposta nessuna data stampigliatura. Tenuto conto di quanto sopra e considerato che il personale delle Poste timbrava soltanto gli esemplari da spedire, concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e depositata memoria da entrambe le parti, la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 3/4/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva innanzitutto il Collegio che nel sistema originario del DPR n. 636/1972, il ricorso alla Commissione Tributaria poteva essere proposto mediante consegna diretta о spedizione а mezzo posta. Anche al fine di troncare ogni possibile controversia sul contenuto delle buste mediante l' unità cartolare del ricorso, del timbro postale 4 attestante la data di spedizione e della indicazione del numero della raccomandata" (v. relazione allo schema del decreto), è stato però successivamente stabilito, con l'art. 8 del DPR n. 379/1981, che la spedizione sarebbe dovuta avvenire con plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Chiamata ad occuparsi del giorno in cui poteva ritenersi proposto il ricorso inviato per posta nel vigore dell'art. 17 come sopra modificato, questa Suprema Corte ha più volte chiarito che non potendo riconoscersi alcun valore alla ricevuta di spedizione od al timbro apposto sulla busta con la quale era stato spedito il ricorso, l'accertamento del predetto giorno doveva avvenire in due soli modi e, cioè, rilevandolo dalla certificazione della sua ricezione da parte della Commissione Tributaria oppure dal timbro datario applicato dalle Poste sull'esemplare spedito ed elevato dal Legislatore a vera e propria prova legale (C.Cass. 1995/06972, 2000/09599 e 2000/11764). Non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dal predetto indirizzo ( a confutazione del quale non varrebbe richiamarsi a C. Cass. 1988/06200, che si è interessata della diversa ipotesi di ricorso 5 spedito-ed arrivato- nel vigore del sistema precedente alla riforma di cui al DPR n. 739/1981), rimane unicamente da aggiungere che se la ricevuta di spedizione non bastava da sola а dimostrare la data di partenza del plico, non era a maggior ragione idonea a comprovarne nemmeno il contenuto, cosicchè deve di conseguenza affermarsi che nei quello in esame, non fossecasi in cui, come pervenuto alcunchè, sarebbe stato impossibile dare atto non solo della data, ma, ancor prima, della proposizione stessa del ricorso. Tenuto conto di quanto sopra, il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme al diritto per cui, correttane la motivazione nei sensi sopra indicati, il ricorso dell'EO dev'essere senz'altro rigettato. Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti. Roma, il 3/4/2001 6 IL CONSIGLIERE раисигордея IL PRESIDENTE EST. IL CANCELLIERE CT Innocenzo Bartista DEPOSITAT ING S'2'5 LUG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE OT Innoceu ste PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Roma, li IL CANCELLIERECT Innocenzo Battista E N 6 O 8 I 9 5 Z 1 / . A 4 N R / 6 - T 2 S A B I I . . G R R . L E P L . A R A D T . L U A B E D B A D I T I E A R S 1 I T T N 3 E R N 1 S E E . I S T A E N A M 7