Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
Nella successione testamentaria, il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico dell'eredità, mentre il sublegato si configura quando onerato di esso è un legatario e onorato è un terzo o un erede.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1999, n. 8284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8284 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. AR SPADONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI RN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA IO VA GI, GI AL, SOC. GESTIONE SACCONI - GE.SA., in persona del legale;
rappresentante pro-tempore;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01091/97 proposto da:
GESTIONE SACCONI S.r.l., in persona dell'amministratore unico in carica, Ing. RN GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OF IA VA GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ADDA 111, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE PORPORA, che la difende, per proc. spec. not. dott. TRENTO GAROFOLI Bianca M. n. Rep. 7045 del 9/9/97
- resistente ad entrambi i ricorsi -
nonché contro
GI AL VA AL, GI RN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3810/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato ANTONUCCIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale;
udito l'Avvocato PORPORA, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto di entrambì i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE OF, con atto del 14 luglio 1988, citò dinanzi al Tribunale di Roma AL e LE IO, nonché la "GESTIONE SACCONI" s.r.l.: premesso che il defunto marito, AR IO, deceduto l'8 ottobre 1982, l'aveva designata propria erede universale, e che lo stesso de cujus, sempre con il cennato atto di ultime volontà, aveva assegnato in legato ai primi due convenuti, paritariamente fra loro, il suo "quarto di proprietà indivisa del fabbricato in Roma, via Giuseppe Sacconi 6, 8, 10, 12", ed inoltre la sua "quota di compartecipazione" nella società anzidetta, riservando, peraltro, ad essa istante "sua vita natural durante, la metà delle rendite del fabbricato relative alla suddetta quota e la metà degli utili, spettanti alla (sua) suddetta quota (di compartecipazione), prodotti dalla GE.SA.", chiese dichiararsi che l'attribuzione patrimoniale in tal guisa disposta in suo favore integrava un prelegato di usufrutto sui beni costituenti il relativo oggetto, ed altresi ordinarsi al rappresentante legale della "GESTIONE SACCONI" s.r.l. di iscrivere nel libro dei soci tale ius in re, rettificando la operata illegittima iscrizione della proprietà piena della partecipazione societaria in capo ai due IO. Il Tribunale, all'esito dell'istruzione (nel corso della quale, su istanza dell'attrice, venne autorizzato ed eseguito sequestro giudiziario dei cespiti in questione), nel contraddittorio di tutti e tre i convenuti - i quali, in riconvenzione, instarono perché venisse dichiarato che la discussa disposizione del testamento di AR IO "non costituiva ... LE OF usufruttuaria" dei beni di cui è causa, ma attribuiva alla stessa solo la metà delle relative rendite - pronunciò sentenza in data 29 marzo 1993, con la quale, disattese le domande riconvenzionali, da un lato, statuì che AR IO, nel suo ridetto testamento olografo, "ha disposto in favore della moglie LE OF ..., tra l'altro un prelegato avente per oggetto il 50%& dell'usufrutto della quota di partecipazione della società GESTIONE SACCONI s.r.l. di spettanza" di esso de cuius "al momento dell'apertura della successione", ordinando l'iscrizione del così ravvisato ius in re nel libro dei soci della ripetuta società, dall'altro, condannò questa ed i IO, in solido, nelle spese processuali.
Sui gravami di AL IO, di LE IO e della "GESTIONE SACCONI" s.r.l., la Corte d'appello di Roma, con sentenza data (nella resistenza di LE OF) il 21 dicembre 1995, rigettata l'impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice e compensò fra i contendenti le spese del secondo stadio del processo. La corte distrettuale motivò la decisione rilevando che, in contrasto con quanto sostenuto dagli appellanti e secondo quanto prospettato, invece, dall'appellata, la contestata clausola del testamento di AR IO doveva essere intesa come attributiva a LE OF di un prelegato avente ad oggetto l'usufrutto dei beni in essa contemplati, e non già come recante imposizione di un onere ad AL ed a LE IO, legatari di detti beni. AL IO e la "GESTIONE SACCONI" s.r.l. ricorrono separatamente, ciascuno con due motivi, per la cassazione della sentenza d'appello suindicata, non notificata.
AL OF, cui i ricorsi sono stati notificati tutti e due il 24 gennaio 1997, ha versato negli atti una procura con la quale ha incaricato un difensore di partecipare alla discussione. LE IO, cui pure i ricorsi sono stati notificati il 23 gennaio 1997, si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede.
AL IO e la "GESTIONE SACCONI" s.r.l. non hanno contraddetto i ricorsi, reciprocamente notificati. Tutti e due i ricorrenti hanno depositato memoria.
Il difensore dell'intimata, intervenuto nella discussione, all'esito di questa, ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti.
2) - LE OF ha introdotto, e coltiva, una domanda con la quale ha chiesto accertarsi che il defunto marito, AR IO, con la clausola del suo dianzi ricordato atto di ultime volontà di cui in narrativa i ebbe a disporre in favore di essa istante un "prelegato" avente ad oggetto un diritto di usufrutto vitalizio sulla metà di beni compresi nell'asse ereditario - quarto di proprietà indivisa di un fabbricato, quota di compartecipazione in una società di capitali - testamentariamente attribuiti in legato ad AL ed a LE IO.
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermando la pronuncia, a suo tempo resa sul tema del tribunale capitolino con la decisione conclusiva del primo stadio del processo, ha sanzionato l'accoglimento della pretesa in discorso, nella sostanza, statuendo aver il predetto AR IO disposto in favore di LE OF un "prelegato" avente ad oggetto l'usufrutto del cinquanta per cento dei cespiti discussi: ha rilevato, al riguardo, ricavarsi dall'interpretazione del testamento in controversia che il de cuius, con la contestata clausola testamentaria, intese non già imporre ai soggetti ai quali aveva assegnato in legato i ridetti cespiti l'onere di erogare contributi finanziari in favore della OF ma, attribuire direttamente a costei l'utilità patrimoniale oggetto della disposta liberalità; ha affermato, quindi, doversi ritenere la riscontrabilità nella fattispecie di un "prelegato", posto che "si versa nell'ipotesi di legato (o di prelegato) se il vantaggio del destinatario della disposizione è stato direttamente considerato dal testatore come scopo della sua disposizione, mentre si ha disposizione modale qualora il vantaggio del terzo (onorato), non costituisca l'oggetto diretto della volontà del de cujus, ma ne è solo un effetto indiretto".
AL IO, con la prima, in ordine logico. delle censure enucleabili dal primo motivo del suo ricorso, unitariamente inteso a denunciare la riscontrabilità nella sentenza della corte distrettuale di "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 stesso codice", lamenta aver la corte anzidetta definito la vertenza omettendo di pronunciare su un assunto con il quale esso ricorrente, per contrastare l'avversa pretesa, aveva prospettato che alla clausola del testamento di AR IO recante l'attribuzione di cui trattasi in favore della controparte doveva essere riconosciuta valenza, non già di assegnazione di "sublegato" ma, di disposizione modale. La doglianza non ha fondamento.
La come sopra operata ricostruzione della ratio decidendi della sentenza censurata rende palese che la corte capitolina non ha affatto ignorato l'assunto del quale il ricorrente denuncia la mancata delibazione, ma, al contrario, lo ha espressamente preso in esame e lo ha disatteso, avendolo ravvisato destituito di pregio. Ed è appena il caso di puntualizzare che è assolutamente irrilevante, ai fini qui considerati, la osservazione del ricorrente predetto intesa a rimarcare l'improprietà della definizione di "prelegato" data dalla corte d'appello all'attribuzione testamentaria di cui trattasi e la riducibilità di questa, invece, alla nozione di "sublegato".
Premesso, di vero, che il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico dell'eredità (art. 661 cod. civ.), mentre il sublegato si configura quando onerato di esso è un legatario ed onorato è un terzo o un erede, è di tutta evidenza che nella fattispecie, come riscontrata concretamente dal giudice del merito, risultando individuate in alcuni legatari le persone tenute alla prestazione oggetto del legato ed essendo il destinatario di questo l'unico erede del de cuius, si versa in tema, non già di prelegato ma, giusta quanto assume il ricorrente, di sublegato: l'inesattezza terminologica indubbiamente esistente al riguardo nella sentenza impugnata, peraltro, non risulta aver inciso sulla sostanza della decisione e, quindi, è destinata a restare priva di ogni rilevanza in questa sede.
3) - AL IO, per contrastare la domanda come sub 2) azionata da LE OF, con uno dei motivi dell'appello, a suo tempo prodotto avverso la ricordata sentenza del Tribunale di Roma in data 29 marzo 1993 (che tale domanda aveva accolto) sostenne che, quand'anche la discussa clausola del testamento di AR IO avesse potuto essere intesa come attributiva alla OF di un legato (prelegato o sublegato), l'oggetto di questo avrebbe dovuto essere individuato, non - come ritenuto dal primo giudice - nell'usufrutto di una quota di un immobile e di una quota societaria, ma in una porzione delle rendite di un cespite immobiliare ed in una porzione degli utili di una partecipazione societaria. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, disatteso il gravame nei termini di cui sopra proposto dall'odierno ricorrente contro la cennata pronuncia di primo grado, questa ha confermato, sanzionando l'accoglimento della pretesa coltivata da LE OF e dichiarando costei onorata dal summenzionato de cuius di un "(pre)legato" concernente l'usufrutto del cespite immobiliare e della partecipazione societaria contesi.
AL IO, con la seconda delle critiche estrapolabili dal ripetuto primo mezzo del suo ricorso, lamenta che la corte distrettuale abbia statuito nei sensi illustrati sulla pretesa della controparte, completamente omettendo di prendere in considerazione la sua tesi diretta a prospettare la riscontrabilità nel caso esaminato "di un legato (non) di usufrutto (ma) di rendite e di utili". La censura è fondata.
La sentenza impugnata, di vero, non reca nessuna statuizione, neppure implicita, sul profilo della vertenza nell'esposta guisa revocato in discussione dall'attuale ricorrente: nella stessa, pertanto, va senz'altro ravvisato sussistente il dedotto profilo di omessa pronuncia.
4) - Nel corso del primo stadio del processo, in accoglimento di istanza in tal senso prodotta da LE OF, è stato autorizzato ed eseguito sequestro giudiziario della quota di fabbricato e della quota di partecipazione societaria menzionate nella discussa clausola del contestato testamento di AR IO. AL IO ha subito negato la fondatezza della pretesa cautelare ex adverso come sopra dispiegata, ed ha chiesto rigettarsi la domanda della controparte volta ad ottenere la convalida dell'ottenuto ed operato sequestro.
Il Tribunale di Roma, con la sua ripetuta sentenza del 29 marzo 1993, ha ritenuto la fondatezza della domanda di garanzia esperita dalla OF ed ha convalidato il sequestro di cui trattasi. AL IO, allora, con specifico motivo dell'appello interposto avverso la decisione in discorso, ha censurato la statuizione resa dal primo giudice al considerato riguardo, denunciandola immotivata ed erronea.
Lo stesso IO, quindi, con la terza, ed ultima, delle lagnanze articolate nel più volte menzionato primo mezzo del suo qui delibato ricorso, si duole della mancanza nella sentenza della corte distrettuale nella presente sede impugnata di qualsiasi pronuncia sul tema in questione, sostenendo evidenziarsi, in ragione di ciò, il mancato rispetto del dettato dell'art. 112 del codice di rito, per il quale il giudice è tenuto a statuire su tutti i profili del thema decidendum devoluto dalle parti alla sua cognizione. Anche questa doglianza, al pari di quella di cui al paragrafo precedente, si appalesa fondata.
Nella riscontrata presenza di contestazioni dell'attuale ricorrente in ordine alla convalididabilità del sequestro in controversia, manca nella sentenza impugnata qualsiasi statuizione sul punto, e, perciò, la decisione in discorso è da avere per indiscussamente inficiata dall'allegato vizio di omessa pronuncia. 5) - LE OF, da un lato, la "GESTIONE SACCONI" s.r.l., dall'altro, hanno azionato nel processo reciproche istanze intese, l'una, a far accertare la irregolarità dell'avvenuta annotazione della qui discussa clausola del testamento di AR IO nel libro dei soci della società predetta ed a sollecitare la relativa rettifica, e, l'altra, a far dichiarare la correttezza dell'annotazione ex adverso contestata.
La "GESTIONE SACCONI" s.r.l., che la sua domanda in argomento aveva reiterato, nel secondo stadio del giudizio, con specifico motivo dell'appello incidentale prodotto avverso la più volte ricordata decisione del Tribunale di Roma del 29 marzo 1993, con il primo mezzo del suo ricorso, denuncia che, al considerato riguardo, si evidenzierebbe nella qui impugnata sentenza della Corte d'appello di Roma "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 stesso codice", lamentando,
nella sostanza, aver la corte anzidetta omesso di rendere una qualsiasi statuizione sul profilo della vertenza in argomento. La censura è fondata.
L'omissione di pronuncia dedotta dalla ricorrente - la cui rilevanza si rivela incontrovertibile anche per effetto della ritenuta accoglibilità della censura articolata nel ricorso di AL IO di cui sub 3)-, appare, sicuramente riscontrabile. 6) - Il Tribunale di Roma, con la ripetutamente citata sentenza del 29 marzo 1993, conclusiva del primo stadio del processo, nel sanzionato accoglimento delle pretese di merito coltivate da LE OF, ha condannato AL IO e la "GESTIONE SACCONI" s.r.l., oltre che LE IO, nelle spese processuali. AL IO e la "GESTIONE SACCONI" s.r.l., con gli appelli prodotti avverso la sentenza cennata, avevano entrambi censurato tale decisione deducendo la ricorrenza delle condizioni per far luogo ad una compensazione totale delle spese.
Il IO e la società summenzionata, quindi, con il secondo motivo dei loro qui delibati rispettivi ricorsi, accampando, l'uno, la riscontrabilità nella decisione della Corte d'appello di Roma nella presente sede contestata di "violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..", e, l'altra, la ravvisabilità nella decisione medesima di
"violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice", denunciando tutti e due, in definitiva, che la corte distrettuale abbia omesso di statuire in ordine alle doglianze specifiche da loro sollevate sulla correttezza del regolamento delle spese processuali come sopra adottato dal primo giudice.
Le censure, da esaminarsi insieme, perché attinenti alla medesima tematica, sono fondate.
La sentenza impugnata, di vero, difetta di ogni statuizione sul considerato aspetto del thema decidendum, ritualmente devoluto alla cognizione del giudice d'appello e, perciò, va ravvisata inficiata anche dal qui dedotto vizio di omessa pronuncia.
7) - Corollario di quanto esposto nei cinque paragrafi precedenti è che mentre la prima delle censure enucleabili dal primo motivo del ricorso di AL IO - e cioè quella di cui sub 2) - deve essere disattesa, i ricorsi, per il resto, nella ravvisata fondatezza dei mezzi articolati per suffgragarli, vanno accolti. con cassazione della sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvio della causa, per un rinnovato, doverosamente completo, esame di tutti i profili di essa, dinanzi ad una diversa sezione della Corte d'appello di Roma, la quale pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie entrambi per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di Roma diversa da quella che ha reso la sentenza cassata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999