Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 328
CASS
Sentenza 11 gennaio 2001

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Massime1

La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ. secondo la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o all'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario non trova applicazione quando la nullità riguarda proprio la vendita o l'assegnazione oppure quando i vizi denunziati si configurano come motivi di opposizione all'esecuzione. Essa si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha portato alla vendita o all'assegnazione ed opera quando vi sono atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione che devono essere dichiarati nulli.

Commentario1

  • 1Nullità del processo esecutivo, rilievi, validità, applicabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 328
Data del deposito : 11 gennaio 2001

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