Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ. secondo la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o all'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario non trova applicazione quando la nullità riguarda proprio la vendita o l'assegnazione oppure quando i vizi denunziati si configurano come motivi di opposizione all'esecuzione. Essa si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha portato alla vendita o all'assegnazione ed opera quando vi sono atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione che devono essere dichiarati nulli.
Commentario • 1
- 1. Nullità del processo esecutivo, rilievi, validità, applicabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI USSITA, in persona del sindaco pro tempore dott. Silvia Bernardini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'Avv. Caterina Mele, difeso dall'avvocato DE ROSA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IDRALSTRADE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore SS TI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato GRASSI FERNANDO, che lo difende unitamente all'avvocato GRIFANTINI EMANUELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CASSA RISP FOLIGNO SPA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Pretore di CAMERINO, emessa e depositata il 12/08/97; RG. 96/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato FERNANDO GRASSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.n.c. Italstrade, munita di titolo esecutivo, con atto dell'8 maggio 1997 iniziò un procedimento di esecuzione forzata in danno del Comune di Ussita con le forme del pignoramento presso la Cassa di Risparmio di Foligno, ente gestore del servizio di tesoreria del Comune, sino alla concorrenza della somma di oltre lire 67 milioni.
Nell'udienza davanti al pretore di Camerino, fissata per raccogliere la dichiarazione del terzo, il Sindaco del Comune di Ussita depositò delibera del 15 gennaio 1997 con la quale la giunta municipale aveva indicato in oltre lire 1 miliardo e settecento milioni le somme destinate alle finalità istituzionali dell'Ente e non soggette ad esecuzione forzata.
Il procuratore della creditrice contestò l'efficacia della delibera comunale, sostenendo che la delibera comunale era valida solo per il trimestre in corso.
Il pretore, con ordinanza del 6 giugno 1997, assegnò al creditore procedente la somma di oltre lire 67 milioni.
2. Il Comune di Ussita, con ricorso del 5 luglio 1997 allo stesso pretore di Camerino, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione e ne ha denunciata la nullità, sostenendo che il pretore avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del pignoramento, eseguito in violazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995, poiché la delibera comunale spiegava la sua efficacia alla data della dichiarazione del terzo ed a maggior ragione alla data della notificazione del pignoramento presso terzi.
3. L'opposizione è stata rigettata con ordinanza del 12 agosto 1997. Il pretore ha considerato che il Comune non aveva provveduto a notificare al tesoriere la delibera di individuazione dei fondi non soggetti ad espropriazione.
4. Per la cassazione di questa ordinanza il Comune di Ussita ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La Società Italstrade ha resistito con controricorso. Con sentenza del 25 ottobre 1999 n. 740 S/U le sezioni unite di questa Corte hanno rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione con la quale il Comune di Ussita aveva sostenuto, con il primo motivo del ricorso, che l'inosservanza delle regole del procedimento di individuazione delle somme sottratte all'esecuzione forzata poteva essere censurata soltanto davanti al giudice amministrativo. Le sezioni unite hanno considerato che la questione concernente l'assoggettabilità a pignoramento delle somme dell'ente territoriale è merito e non attiene alla giurisdizione.
La causa è stata rimessa per la decisione a questa Corte in composizione ordinaria ed entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Superata l'eccezione del difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Ussita con il primo motivo del ricorso per cassazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato ammissibile. Il provvedimento impugnato, infatti, ha natura di sentenza, avendo risolto, definitivamente ed in contraddittorio delle parti, ogni controversia insorta sulla legittimità dell'ordinanza di assegnazione: per tutte, già Cass. 19 luglio 1997 n. 6665, tra le tante.
Nel provvedimento impugnato l'opposizione è espressamente qualificata come opposizione agli atti escutivi.
Questa qualificazione conforma il mezzo di impugnazione esperibile, il quale è costituito dal ricorso per cassazione, come è giurisprudenza consolidata di questa Corte: sentenze 18 gennaio 1988, n. 334; 15 aprile 1992, n. 4633; 7 agosto 1997, n. 7310, tra le tante.
Deve essere, quindi, esaminato il secondo motivo del ricorso.
2. Con questo motivo il ricorrente richiama l'art. 113 del d. legs. n. 77 del 1995 e sostiene che, ai fini della validità dell'opposizione all'esecuzione, è richiesto che la delibera comunale contenga la sola quantificazione preventiva degli importi delle somme destinate a finalità istituzionali: la periodicità e la notificazione al tesoriere della delibera, indicate dalla norma, non potrebbero risolversi in un requisito di validità, in quanto la periodicità esprime soltanto il concetto dell'efficacia della deliberazione e la notificazione costituisce un mezzo di tutela del tesoriere ed esaurisce i suoi effetti all'interno dei rapporti tra ente locale e tesoriere.
Secondo il Comune ricorrente il creditore opposto non aveva interesse a far valere le omissioni denunciate ed il pretore avrebbe dovuto accogliere l'opposizione; tanto più che nella delibera era stato anche disposta la notifica di essa al tesoriere ed era ragionevole presumere che ciò fosse avvenuto: censura di violazione dell'art. 113 del d. legs. n. 77 del 1995.
3. L'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 (in questa parte modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n. 336), per quanto è rilevante in questo giudizio, dispone:
- "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo I, comma 2, destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili": secondo comma, - "Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità: terzo comma.
3.1. - Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato che, nell'espropriazione forzata condotta con le forme indicate dagli artt. 543 ss. cod. proc. civ., le eccezioni che la dichiarazione resa dal terzo sia inficiata da errori, che la somma da assegnare non sia stata determinata correttamente, che il credito verso il terzo è non assoggettabile ad esecuzione forzata costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi e non di opposizione all'esecuzione. Infatti, si tratta di contestazioni che non mettono in discussione il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la procedibilità di questa (sentenze 27 giugno 1981, n. 4193; 21 novembre 1988, n. 6262; 20 febbraio 1997, n. 1568). È stato aggiunto che questi principi valgono anche quando il debitore sia un ente locale che si sia avvalso del potere di destinare a finalità specifiche le somme di sua competenza nei limiti indicati dall'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; il decreto,
infatti, contiene una serie di principi volti al risanamento dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, tra i quali quello che le spese siano predeterminate e sia procedimentalizzata la rispettiva fase di gestione (art. 26 ss.):
sent. 18 gennaio 2000, n. 496. Questi principi, che il Collegio condivide sono applicabili alla fattispecie che si sta esaminando.
Infatti, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 113 citato sono contenute due disposizioni significative: che il vincolo di destinazione impresso dalla delibera sulle somme non disponibili è "rilevabile anche d'ufficio dal giudice"; che la deliberazione della giunta comunale è "notificata" al tesoriere.
Con la prima disposizione è realizzato l'effetto di conferire al vincolo efficacia esterna;
ciò consente che le somme dichiarate non disponibili sono opponibili ai creditori.
Con la seconda disposizione sono regolati i rapporti tra debitore e terzo (tesoriere comunale).
In questo modo è semplificato e reso certo il comportamento che il tesoriere deve tenere al momento della dichiarazione da rendere davanti al giudice ed è escluso che egli possa compiere una valutazione sull'ammontare delle somme rese indisponibili, perché questa, naturalmente, spetta all'ente debitore.
Da queste considerazioni si ricava che integra opposizione agli atti esecutivi la contestazione con la quale è fatto valere che la deliberazione comunale di individuazione delle somme destinate alle finalità pubbliche non è stata comunicata al tesoriere e che l'opposizione proposta dal Comune di Ussita era inquadrabile come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.
3.2. Questo inquadramento consente di ritenere non fondate le tesi della Società Idralstrade volte a sostenere che l'opposizione proposta dal Comune di Ussita doveva essere qualificata come opposizione per impignorabilità, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e che l'opposizione agli atti esecutivi fosse tardiva.
Infatti, l'infondatezza della prima eccezione sta nell'affermato inquadramento dell'opposizione del Comune di Ussita come opposizione agli atti esecutivi.
Quella della tardività risulta dal fatto che l'opposizione agli atti esecutivi è stata proposta nel termine di cinque giorni, i quali decorrono dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza del 6 giugno 1997, effettuata il 1^ luglio successivo, e non dalla notificazione del pignoramento, in quanto l'atto impugnato è l'ordinanza e non il pignoramento.
3.3.1. La Società Idralstrade ha eccepito anche che "il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. risulta inutile in quanto alla fattispecie risulta applicabile l'art. 2929 c.c.". Questa norma dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente ed all'assegnatario, salvo il caso di collusione di questi ultimi con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'assegnazione.
La controricorrente intende dire che l'assegnazione disposta dal pretore non poteva arrecare ad essa assegnataria alcun pregiudizio derivante da eventuale nullità degli atti esecutivi.
3.3.2. occorre premettere che la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte hanno già rilevato che l'art. 2929 citato non si applica quando la nullità riguarda proprio la vendita o l'assegnazione oppure quando i vizi denunciati si configurano come motivi di opposizione all'esecuzione (sent. 27 gennaio 1995, n. 1018). La norma si riferisce, piuttosto, ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha portato alla vendita o all'assegnazione. Essa opera, cioè, quando vi sono atti del processo esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, che debbano essere dichiarati nulli (sentenze 4 aprile 1997 n. 2926; 22 novembre 1979 n. 6101 e 18 gennaio 2000, nella motivazione). L'art. 2929 cod. civ., inoltre, deve essere coordinato con la disposizione contenuta nell'art. 617 cod. proc. civ., secondo il quale quella disciplinata nella norma da ultimo citata è opposizione contro singoli atti del processo esecutivo. Occorre, cioè, ricercare, nell'ambito del processo esecutivo, una nullità formale che possa inficiarlo e dichiararne l'inefficacia in nome del principio della stabilità della vendita e dell'assegnazione fissato dalla norma di diritto sostanziale. Diversamente, si verserebbe nei casi della nullità propria della vendita o dell'assegnazione, le quali, come si è visto, non sono disciplinate dall'art. 2929 cod. civ.
3.3.3. Nel presente giudizio occorre pertanto ricercare l'atto interno al processo esecutivo affetto da nullità.
Questo è costituito dal pignoramento presso terzi, che, come si legge nello stesso ricorso per cassazione, fu denunciato come intimato in possibile contrasto con le disposizioni del citato art. 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995.
Pertanto, l'avvenuta assegnazione non consentiva al pretore di procedere all'esame dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Comune di Ussita, perché l'accoglimento di essa avrebbe creato una inammissibile frattura con l'assegnazione stessa, intaccando il principio di stabilità degli effetti dell'assegnazione forzata che la norma intende realizzare.
In questo senso deve essere corretta la motivazione di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi adottata nella sentenza impugnata.
4. La conclusione raggiunta non consente l'esame del secondo motivo del ricorso per cassazione, il quale, quindi, deve essere rigettato.
Sussistono giustificate ragioni per dichiarare interamente compensate le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001