Sentenza 19 maggio 2001
Massime • 1
In tema di inosservanza dei provvedimenti di polizia, nonostante l'art.47 d.l.g. 25 luglio 1998, n.286(recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero) abbia abrogato dell'art.114 t.u.l.p.s.( secondo cui lo straniero aveva l'obbligo di presentarsi all'autorità di p.s.), integra il reato previsto dall'art.650 cod.pen. l'inosservanza, da parte dello straniero, dell'ordine emanato dall'autorità di p.s. di presentarsi presso l'ufficio di polizia "per dare contezza di sè" circa le ragioni del suo soggiorno nel territorio dello Stato, giacché è tuttora vigente il potere dell'Autorità di p.s. di effettuare gli accertamenti necessari per tutte le finalità di pubblica sicurezza stabilite dal T.U. predetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2001, n. 23049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23049 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 10/05/2001
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 662
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 001613/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Imperia nei confronti di BI FA, nato il giorno 8 dicembre 1964.
avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2000 dal tribunale di Imperia. Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO SANTACROCE Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE COSENTINO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 12 ottobre 2000, il tribunale di Imperia in composizione monocratica condannava BI IS alla pena di lire 200.000 di ammenda per aver violato l'art. 650 c.p., in quanto il 19 ottobre 1998, in Imperia, "non osservava l'ordine della polizia di Stato - Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, provvedimento emesso per ragioni di sicurezza, di presentarsi alla Questura di Imperia, Ufficio Stranieri, per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale".
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Imperia, deducendo, sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, che, dopo l'entrata in vigore del D. L.vo n. 286/98 avvenuta il 3 settembre 1998, era stato abrogato l'art. 144 t.u.l.p.s., che era la sola norma fondante l'obbligo dello straniero di presentarsi all'autorità di PS per dare contezza di sè, ed era stato sostituito dall'art. 6 comma 5 del predetto decreto legislativo, il quale non configura più come illecito penale la semplice mancata ottemperanza all'invito di "presentarsi per dare contezza di sè e della propria presenza nel territorio dello Stato". Un ordine di questo tipo deve ritenersi illegittimo, lo straniero non è tenuto ad adempiervi e il giudice può e deve disapplicarlo ex art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E.
2. Il ricorso non è fondato.
Ed invero, l'inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità di pubblica sicurezza allo straniero di presentarsi "per dare contezza di sè" circa le ragioni del proprio soggiorno in Italia, previsto dall'art. 144 comma 1 t.u.l.p.s - norma considerata precettiva nei confronti degli stranieri, connotata di specialità rispetto al più generale invito a comparire di cui all'art. 15 del medesimo testo unico, depenalizzato dall'art. 1 d.lg. 13 luglio 1994, n. 480 - risulta tuttora penalmente sanzionata dall'art. 650 c.p., trattandosi di ordine legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica, qual è quella attinente al controllo della regolarità dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (Cass., 26 settembre 1997, Cisse;
Id., 17 gennaio 1997, Faye Diogon).
Tale principio resta valido anche se l'art. 47 d. lg. 25 luglio 1998, n. 286 (emanato a seguito dell'intervento legislativo di riunione e di coordinamento delegato al Governo dall'art. 47 l. 6 marzo 1998, n.40), recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ha formalmente abrogato tutte le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel t.u.l.p.s. e nel relativo regolamento, e fra esse anche il ricordato art. 144, al cui contenuto precettivo peraltro si ricollega la nuova fattispecie incriminatrice configurata prima dall'art. 6 comma 3 l. n. 40/98 e ora dall'art. 6 comma 3 d.lg. n. 286/98, per la quale "lo straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 800.000". Nonostante l'avvenuta abrogazione dell'art. 144 t.u.l.p.s., si deve ritenere tuttora vigente la facoltà dell'Autorità di P.S. di invitare lo straniero a presentarsi al suo cospetto per tutte le finalità di pubblica sicurezza sottese ai contenuti normativi di cui al citato D. L.vo. n. 286/98 (vedi, in particolare, l'art. 6) da cui derivino obblighi o soggezioni gravanti sul soggetto, con corrispondentè legittimi poteri in capo all'Autorità di polizia. Se la ragione dell'emanazione del provvedimento da parte di quest'ultima sia di sicurezza pubblica, diventa inevitabile la riproduzione del paradigma dell'art. 650 c.p., ogni qual volta il provvedimento resti inadempiuto.
Nel caso in esame risulta che la polizia di frontiera di Ventimiglia redasse alle ore 22,30 del 16 ottobre 1998 un motivato verbale di invito nei confronti dell'Abidi, sollecitandolo a presentarsi entro le ore 12 del 19 ottobre 1998 presso l'ufficio stranieri della Questura di Imperia affinché venissero assunti nei suoi confronti "i provvedimenti richiesti dalla circostanza e previsti dalle vigenti normative in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari".
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001