Sentenza 23 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-octies cod. pen., non è necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, atteso che esso può essere commesso a turno ovvero da uno solo dei responsabili, purché alla presenza di tutte le persone, elemento quest'ultimo idoneo a eliminare o a ridurre la forza di reazione della vittima.
Commentario • 1
- 1. Costumi sessuali spigliati non legittimano presunzione di consenso (Cass. 46464/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2012, n. 40121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40121 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 23/05/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 1437
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 43459/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.W. N. IL (omesso) ;
2) A.I.B.F. N. IL (omesso) ;
3) A.A.B.H. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 937/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA del 17/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 febbraio 2011, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Brescia in data 11 giugno 2009, ha ridotto la pena ad anni 4 e mesi 8 di reclusione, nei confronti di A.W. , A.I.B.F. ed A.A.B.H.
, condannati per il delitto di cui all'art. 609 octies c.p., perché, riuniti tra loro, valendosi della maggiore forza intimidatoria del gruppo, con violenza e minaccia costringevano M.M.T. a subire atti sessuali consistiti in rapporti completi posti in essere a turno da parte dei tre. In particolare, dopo averla accolta all'interno di un appartamento, A.I.B.F. all'improvviso la prendeva per un braccio e la portava a forza in camera da letto intimandole di spogliarsi, mentre gli altri due stavano sul divano come se nulla stesse succedendo, e la violentava, tenendole una mano sulla bocca impedendole di urlare, terminato il rapporto le intimava di stare ferma perché anche i suoi amici volevano avere rapporti ed infatti prima A.A.B.H. e poi A.W. entravano uno alla volta nella stanza ed approfittando dello stato di prostazione della vittima consumavano rapporti sessuali completi;
fatti avvenuti in (omesso) .
2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Inosservanza e erronea applicazione della norma di cui all'art.192 c.p.p. ed illogicità della motivazione sul punto. I giudici di merito non avrebbero valutato attentamente l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla luce delle norme vigenti così come interpretate dalla costanze giurisprudenza. La sentenza impugnata non avrebbe motivato in relazione ai rilievi difensivi che hanno sottolineato l'assenza di riscontri estrinseci ed oggettivi alle dichiarazioni incoerenti della persona offesa. 2) Assenza di motivazione in ordine alla doglianza espressa nell'atto di appello circa la mancata riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 110 e 609 bis c.p.. Nella vicenda mancherebbe la concorde volontà dei compartecipi alla realizzazione del delitto, nonché la simultanea presenza al momento di consumazione dello stesso. La presenza di A.A. e A.W. sarebbe stata indifferente rispetto alla consumazione ELillecito da parte ELA.I. , sicché sussisterebbero tre distinte ipotesi di violenza sessuale. 3) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 69 c.p., ed insufficiente motivazione sul punto. Nell'atto di appello la difesa aveva invocato la concessione delle circostanze attenuanti genetiche, stante l'incensuratezza quantomeno ELA.A. , la regolare presenza degli imputati sul territorio, la condotta tenuta successivamente al delitto;
tuttavia, i giudici di merito non avrebbero assolto al loro onere motivazionale limitandosi a giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per tale motivo deve essere rigettato. La sentenza di appello, confermando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, ha sviluppato una propria autonoma ed ampia argomentazione, all'esito del compiuto esame delle censure avanzate dall'appellante, confermando il giudizio di piena attendibilità della testimonianza della persona offesa, alla luce anche degli elementi probatori di riscontro dei fatti, esponendo le proprie convinzioni con una motivazione logica, congrua ed esaustiva, quanto alla attendibilità della M. , attesi anche i numerosi riscontri alla ricostruzione delle modalità della violenza sessuale narrata dalla stessa. Nel caso di specie, giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto affermati in materia di testimonianza della persona offesa nei reati sessuali, in relazione alla quale non è necessario applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016), anzi il giudice può trarre il proprio convincimento circa la colpevolezza ELimputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano state sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità.
2. Orbene, i giudici hanno valutato l'attendibilità della M. , evidenziando come l'assenza di lesioni fosse compatibile con le dichiarazioni rese dalla stessa, che, in stato di evidente agitazione, aveva riferito al pronto soccorso aver subito violenza sessuale da parte di tre persone e di non avere opposto resistenza per la paura di conseguenze più gravi per la sua persona. Quanto poi alla genericità delle prime dichiarazioni rese ai carabinieri nella immediatezza del fatto, i giudici di merito hanno posto in rilievo lo stato d'animo che era seguito alla patita violenza, e la vergogna di riferire tutti i dettagli della stessa.
La sentenza impugnata, peraltro, ha posto in evidenza la attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, sia alla luce dei riscontri documentati dai campioni biologici repertati, che hanno rilevato la presenza di plurimi profili maschili, due quali riferibili sicuramente ad A.I. e ad A.A. , mentre la presenza di alcuni elementi aveva confermato la presenza di una terza persona non identificabile ma neppure incompatibile con il profilo genetico del W. ; sia alla luce delle dichiarazioni del testimone A.W. , il quale ha confermato di aver incontrato, la notte del (omesso) , la fidanzata in lacrime, che gli riferiva di aver subito atti sessuali ad opera dei tre imputati.
3. Del pari deve essere rigettata la seconda censura relativa alla insussistenza nel caso di specie del delitto di violenza sessuale di gruppo.
Il delitto di cui all'art. 609 octies c.p., costituisce una fattispecie reato a concorso plurisoggettivo necessario, in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo. La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette, quindi, al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, poiché tale condotta partecipativa intensifica il grado di lesività del fatto, attesa la maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo, il pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti, ed una più odiosa violazione della libertà di autodeterminazione sessuale della vittima. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione, come avvenuto nel caso di specie.
Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato gli estremi del reato contestato all'imputato, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (così Sez. 3, n. 45970 del 9/11/2005, Andrei e altri, Rv. 232537), ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p., non è affatto necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti, potendo essere compiuto a turno, ovvero anche da uno solo, tessendo sufficiente la mera presenza di tutti. Ciò in quanto la presenza di più persone nel luogo della consumazione del reato realizza quell'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza.
4. Deve essere rigettata, infine, anche l'ultima doglianza relativa al difetto di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questa Corte condivide l'orientamento (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/7/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241), secondo il quale l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche si impone in riferimento alle condizioni per il riconoscimento delle stesse, ma non anche nel caso di diniego. D'altra parte, giova ricordare che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria un'analisi approfondita ed un esame dettagliato, in quanto è sufficiente che siano spiegate le ragioni che hanno determinato il convincimento, in modo da dimostrare di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
in tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, SchowicK, rv. 250105). Orbene, nei caso di specie, dalla complessiva valutazione operata dalla Corte territoriale emerge la condivisane della decisione del giudice di prime cure anche in punto ai diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la corte rilevato la mancata allegazione difensiva ai elementi idonei a giustificare la richiesta, sicché, anche sotto questo profilo, non sussistono in presupposti per censurare la sentenza impugnata.
Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e ciascuno dei ricorrenti deve essere condannato, ex art. 606 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai tutte le persone indicate nei provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 perché previsto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2012