Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IA, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BRUNO MELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei Suoi legali rappresentanti Dott. Adriano Porri e Dott. Alessandro Calzavara, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CAIAZZO GENNARO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12832/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 22/5/1999, depositata il 26/05/99; RG. 48086/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GURGO ANTONIO (per delega Avv. Erasmo Augeri);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per rigetto del 1^ motivo, inammissibile il 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15.10.1998 NN UC, premesso che il giorno 9.6.1997, in Napoli alla Via De Pretis, la propria autovettura tg. NA/U37925 era stata tamponata e danneggiata dall'autovettura tg. NA/E49161 di IA Gennaro, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Napoli quest'ultimo e la Spa Assicurazioni Generali, quale impresa designata dal FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nelle rispettive misure indicate in citazione, il tutto nei limiti del giudizio di equità. Resisteva alla domanda la sola compagnia assicuratrice, che ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata nel merito.
Con sentenza del 26.5.1999 il Giudice di pace adito rigettava la domanda.
Per la cassazione della sentenza il NN ha proposto ricorso con tre motivi.
Resiste con controricorso la spa Assicurazioni Generali, mentre il IA, non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del controricorso delle Assicurazioni Generali, in quanto notificato (il 6.10.2000) oltre i venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, notificato a sua volta il 11.7.2000.
Passando all'esame del ricorso proposto da NN UC, con il primo motivo si deduce la nullità dell'intero procedimento di primo grado per mancato esperimento del tentativo di conciliazione preliminare, previsto dall'art. 320 c.p.c.. La censura è da disattendere, giacché in alcun modo è dedotto che tale mancato esperimento abbia comportato violazione del diritto di difesa della parte. In tale prospettiva l'esame diretto degli atti - compiuto in ragione del tipo di vizio denunciato - evidenzia peraltro una obiettiva preclusione di procedere al preliminare tentativo di conciliazione atteso che nella prima udienza del 27.11.1998 lo stesso procuratore attoreo richiese che fosse "dichiarata la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione".
Nel secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale che disciplinano l'onere della prova ex art. 2697 c.c., lamentando che il Giudice di pace non abbia operato un "prudente apprezzamento" della prova testimoniale.
Anche questo motivo va disatteso, non sussistendo la denunziata violazione dell'art. 2697 c.c.. Il Giudice di pace con sufficiente e coerente apprezzamento ha difatti ritenuto che "non è certo che l'auto che avrebbe tamponato quella dell'attore sia quella di proprietà del convenuto ZO, rilevando che la deposizione del teste addotto dal medesimo NN "è lacunosa sul punto", poiché "vi è un generico riferimento ad una non meglio identificata Fiat 127, senza l'essenziale indicazione del numero di targa".
Non è, dunque, fondato l'assunto del ricorrente secondo cui il detto giudice "ha rigettato la domanda motivandone il mancato accoglimento per il fatto che non era stata provata la sussistenza del rapporto assicurativo in quanto il testimone si era limitato ad osservare solo il parabrezza e non aveva proceduto ad esaminare anche i vetri laterali e quello posteriore dell'auto investitrice", giacché solo con motivazione ad abundantiam egli ha poi rilevato non essere "certa la legittimazione della convenuta società di assicurazione", come pure che "non è provato che l'auto tg. NA/U37925 sia di proprietà di NN UC e che l'auto tg. NA/E49161 sia di proprietà di IA GE.
Il motivo, quindi, è volto in sostanza a denunziare la interpretazione data da quel giudice alla deposizione raccolta, nell'ambito del proprio potere discrezionale di valutazione delle prove, senza che, d'altro canto, potesse far carico al convenuto la prova del fatto negativo (in violazione proprio dell'art. 2697 c.c.) e che assumesse rilevanza, nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, la mancata contestazione, da parte convenuta, circa altre circostanze indicate dal teste.
Nel terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione della legge sostanziale nella parte in cui il
Giudice di pace non ha applicato la norma di cui all'art. 2054, 2^ comma, c.c.. Tale censura va parimenti disattesa.
A parte il rilievo che è inammissibilmente dedotta la "violazione della legge sostanziale" in giudizio di equità, quale quello di specie, osservasi in particolare che non sarebbe stato applicabile l'art. 2054 c.c., visto che l'accadimento dell'incidente ad opera del convenuto non è risultato provato.
Il ricorso va pertanto rigettato, compensandosi le spese per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004