Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2004, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENPAM, già ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante "pro tempore" presidente prof. EOLO PARODI, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO TABET giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso il medesimo, via di Villa Emiliani 11;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CORSICO in persona del sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCO LOCATI, GINO MUZZA ed ELIO LUDINI giusta procura in calce al controricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Ludini via Sforza Pallavicini 18;
- intimato controricorrente -
avverso la sentenza n. 106.14.01 in data 15.3.2001 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 10.4.2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2003 dal Consigliere Dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. TABET;
udito per il resistente l'avv. LUDINI;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARTONE ANTONIO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'ENPAM chiedeva al Comune di Corsico il rimborso della maggiore ICI versata per gli anni 1994, 1995, 1996. Contro il rifiuto, l'ente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, "visto l'art. 21 punto 2 del Dlgs 546.92", lo dichiarava inammissibile, rilevando che l'istanza di rimborso era stata depositata in commissione il 19.12.98 ed il diniego era stato comunicato il 10.9.98.
2. Proponeva appello l'Enpam, rilevando che il ricorso era stato invece notificato entro giorni 60 dalla comunicazione del diniego. Il Comune di Corsico resisteva per i motivi che "infra" saranno esposti. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, così motivando.
- il ricorso va proposto contro il rifiuto tacito od espresso di rimborso;
- nel caso in esame, si versa dell'ipotesi di rifiuto espresso;
- il diniego di rimborso risale al 27.6,97, data nella quale perveniva all'Ente la nota in data 19.6.97 del Comune;
- tale atto non è stato tempestivamente impugnato;
- la comunicazione in data 110.98 è meramente confermativa della prima e quindi non rileva che contro la stessa sia stata proposta impugnazione.
3. Ma proposto ricorso per Cassazione l'ENPAM, deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso il Comune di Corsico. Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'unico motivo del ricorso, l'ENPAM deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 19, 21, 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 546.92, 13 del Decreto Legislativo n. 504.92, 7 della Legge n. 212.2000; violazione dei principi interpretativi circa gli atti amministrativi;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. Secondo il ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale ha errato travisando il contenuto della nota comunale in data 19.6.97, qualificata come atto di rifiuto espresso di restituzione, laddove l'unico espresso rifiuto di rimborso è contenuto per la prima volta nell'atto datato 1.10.98, in ordine al quale il ricorso è tempestivo. Trattandosi di presupposto dell'azione, la Corte di Cassazione può prendere in esame l'atto e sindacarne l'interpretazione data dai giudici di merito. Invero, la prima nota in data 19.6.97 comunicava che l'istanza di rimborso sarebbe stata oggetto di attenta e puntuale verifica e si limitava ad invitare il contribuente a desistere da atti di compensazione con l'imposta dovuta per gli anni a venire. Solo la seconda nota, in data 1.10.98, comunicava che la richiesta di rimborso non poteva essere accolta ed avvertiva che contro il provvedimento poteva essere proposto ricorso alla commissione tributaria. Sussiste al riguardo anche una evidente carenza di motivazione.
4. Controdeduce il Comune di Corsico che già con la prima nota del 19.6.97 esso aveva negato il rimborso ed intimato al contribuente di non procedere ad atti di compensazione. A tale nota l'ENPAM ha prestato acquiescenza, non impugnandola.
5. Il ricorso è fondato. Va preliminarmente notato (anche se non costituisce più materia del contendere in Cassazione tra le parti) che la Commissione Tributaria Provinciale ha fatto applicazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legislativo n. 546.92, il quale dispone che il ricorso avverso il rifiuto "tacito" alla restituzione può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge impositiva, e fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata decorsi due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
6. A siffatta "ratio decidendi" si è sovrapposta la sentenza di secondo grado, la quale ha invece deciso la controversia facendo applicazione dell'art. 21 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 546.92. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale dovesse essere proposto ("scilicet" mediante notifica alla controparte) entro sessanta giorni dal rifiuto espresso di rimborso, ma ha confermato il dispositivo della sentenza di primo grado qualificando come rifiuto espresso la prima comunicazione in data 19.6.97.
7. Va rilevato, sul punto, come la Commissione Tributaria Regionale sia incorsa nel denunciato vizio di motivazione, posto che essa non da conto alcuno del contenuto della nota 19.6.97 e non enuncia alcuna ragione in fatto per la quale in essa ha ravvisato un rifiuto espresso di corrispondere il rimborso richiesto. La lacuna motivazionale appare tanto più grave, in quanto il contenuto dell'atto non risulta(va) affatto pacifico tra le parti e doveva quindi essere preso in esame il documento, onde fornirne una adeguata interpretazione. La motivazione in fatto della sentenza di appello risulta apodittica, in quanto si afferma che il comune aveva "espressamente negata" il rimborso con la nota 19.6.97. Altrettanto apodittica appare la motivazione là dove qualifica la nota dell'1.10.98 come "conferma, priva di contenuto novativo".
8. Diviene a questo punto irrilevante stabilire se questa Corte di Cassazione possa prendere in esame il contenuto della nota 19.6.97 rispetto a quella successiva.
9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, la quale provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004