Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di archiviazione, prima di provvedere sulla reiterata richiesta di archiviazione, formulata dal P.M. all'esito dell'ulteriore attività di indagine disposta per mancato accoglimento della precedente istanza conseguente ad opposizione della P.O., il g.i.p. ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio e di fissare una nuova udienza camerale nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. allo scopo di consentire alla parte che ha proposto l'opposizione di esercitare il diritto di difesa anche in ordine ai risultati del supplemento di indagine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2003, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 03/12/2003
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PERNA L. T. Ernesto - Consigliere - N. 2256
3. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 002897/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NI N. IL 05/01/1942;
IGNOTI;
avverso DECRETO del 03/12/2002 GIP TRIBUNALE di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G.
FATTO
IA IA, a mezzo del proprio difensore, richiede annullarsi il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Catanzaro, emesso in data 3 dicembre 2002, in quanto adottato in violazione della norma di cui all'art. 409 C.p.p., e per difetto di motivazione. In ordine al primo punto fa presente che con provvedimento del 12 giugno 1997, su conforme richiesta del P.M. di Catanzaro, il GIP presso quel Tribunale ordinava la riapertura delle indagini relativamente al procedimento n. 3550/97 RGNR Catanzaro e disponeva perizia medico-legale per accertare le cause delle morte, in esito a terapia chirurgica, di RI Antonio, avvenuta in data 18 novembre 1994.
In data 20 febbraio 1998, quello stesso P.M. inoltrava richiesta di archiviazione, opposta dalla persona offesa.
Con provvedimento 4 novembre 1988 il GIP competente disponeva procedersi a nuove indagini.
Espletate tali nuove indagini, il P.M. trasmetteva gli atti al GIP senza formulare alcuna conclusione.
In data 15 dicembre 2002 si teneva la nuova udienza camerale conseguente a opposizione della p.o., successiva alla suddetta trasmissione atti del P.M..
All'esito, il P.M. adottava provvedimento con il quale invitava il P.M. a formulare le proprie (prima omesse) conclusioni;
ciò, tuttavia, in via preliminare, e dunque senza contraddittorio in ordine all'esito delle espletate indagini.
In data 12 novembre 2002 il P.M. concludeva insistendo nella già richiesta archiviazione del procedimento.
Successivamente il GIP provvedeva ad archiviare de plano. Contro tale provvedimento insorge la p.o. per violazione della norma di cui all'art. 127 C.p.p.. OSSERVA LA CORTE L'esame del vizio procedurale denunciato (violazione dell'art. 127, comma primo C.p.p.) è preliminare ad ogni altra considerazione in ordine agli articolati motivi di ricorso.
Non v'è dubbio che, così come la procedura di archiviazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti tutte le volte che siavi stata opposizione formale ai sensi dell'art. 408 C.p.p., e dunque debba seguire le forme di cui all'art. 127 C.p.p. (eccetto i casi in cui l'opposizione sia inammissibile o la notizia di reato infondata), altrettanto deve avvenire qualora la detta richiesta di archiviazione venga ulteriormente riproposta in seguito a nuove indagini, e ciò in maniera speciale quando tali nuove indagini siano state disposte in seguito a precedente procedimento camerale, il cui svolgimento abbia già di per sè escluso la ricorrenza delle due condizioni che legittimano l'archiviazione de plano (inammissibilità dell'opposizione, ed infondatezza manifesta che avrebbe reso superflue tali nuove indagini).
In più, e qualora nuove indagini siano state svolte, la nuova richiesta di archiviazione si colloca in termini di valutazione negativa dell'esito degli elementi acquisiti a seguito di instaurato contraddittorio con la parte, la quale parte ha diritto ad interloquire con nuova opposizione. Ed, infatti, deve riaffermarsi l'indirizzo secondo cui, qualora il p.m. ritenga, dopo lo svolgimento dell'ulteriore attività di indagine disposta dal g.i.p. che non ha accolto la richiesta di archiviazione a seguito di opposizione della persona offesa, di reiterare la sua istanza, deve essere consentito alla parte che ha proposto l'opposizione di esercitare il suo diritto di difesa anche in ordine ai risultati del supplemento di indagine, sicché il g.i.p., prima di provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio e fissare una nuova udienza camerale nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. (così, Cassazione penale, sez. 1^, 21 maggio 1996, n. 3474,
ON , citata in ricorso, che il Collegio condivide). Non avendo così proceduto, ma anzi avendo proceduto de plano alla emissione del decreto di archiviazione, deve dichiararsene la violazione di legge (anche in relazione alla nullità ex art. 127, comma quinto, C.p.p., dovendosi procedere con il rito camerale), con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, e trasmissione atti a quel GIP presso il Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Visto l'art. 623 C.p.p., Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004