Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 2825
CASS
Sentenza 27 ottobre 2000

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In tema di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa, nel caso in cui PM reiteri la richiesta di archiviazione, dopo una precedente richiesta di archiviazione cui avevano fatto seguito l'opposizione e le indagini suppletive, è consentito al Gip provvedere "de plano" senza fissare l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. qualora la nuova opposizione sia inammissibile e la notizia di reato sia infondata, in quanto tale facoltà attribuita al giudice dall'art. 410, secondo comma, cod. proc. pen. non prevede limitazioni nel caso di reiterazione dell'opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 2825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2825
    Data del deposito : 27 ottobre 2000

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