Sentenza 27 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa, nel caso in cui PM reiteri la richiesta di archiviazione, dopo una precedente richiesta di archiviazione cui avevano fatto seguito l'opposizione e le indagini suppletive, è consentito al Gip provvedere "de plano" senza fissare l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. qualora la nuova opposizione sia inammissibile e la notizia di reato sia infondata, in quanto tale facoltà attribuita al giudice dall'art. 410, secondo comma, cod. proc. pen. non prevede limitazioni nel caso di reiterazione dell'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 27/10/2000
1. Dott. F. PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. " ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 4569
3. " ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. " VITTORIO G. EBNER - Consigliere - N. 25425/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO IA EL IS
avverso il decreto 26/11/99 gip Tribunale Frosinone Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Letta la req.ria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'ann.to e trasmissione atti Motivi della decisione
IS DO ricorre tramite il difensore, quale p.o. nel proc. pen. n. 1108/98 gip trib. Frosinone a carico di Cerasaro O. +2, avverso il decreto di archiviazione de plano emesso in data 26.11.99. Deduce violazione di legge, poiché avendo rinnovato l'opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m., il gip non poteva esimersi dal fissare l'udienza in camera di consiglio.
Il ricorso è infondato.
È pur vero che secondo un orientamento formatosi presso questa Corte, quando il pm reitera la richiesta di archiviazione, dopo la precedente richiesta, cui abbiano fatto seguito l'opposizione della p.o. e le indagini suppletive, e la p.o. riproponga la opposizione, al gip non è consentito archiviare "de plano". La p.l., invero, deve poter esercitare il diritto di difesa in relazione ai risultati del supplemento di indagini, donde l'obbligo per il gip di instaurare il contraddittorio e fissare l'udienza ex art. 127 cpp (cass. sez. 1^, 21.5.96, Maimone;
sez. 6^, 21.7.97, n. 1725, Lato;
sez. 2^, 18.12.95, Riccio).
Il principio enunciato, però, non trova applicazione quando (come nel caso in esame) la nuova opposizione sia inammissibile e la notizia di reato sia infondata, come previsto dall'art. 410, 2 cpp. Non si scorge, invero, la ragione per la quale il gip non possa provvedere "de plano", dopo l'espletamento delle indagini suppletive richieste, motivando sia in ordine all'infondatezza della notizia di reato, sia in ordine all'omessa indicazione dell'oggetto delle indagini stesse, ove si consideri che tale facoltà è prevista dalla norma citata, senza limitazioni riferibili alla reiterazione dell'opposizione della persona offesa.
L'opposta conclusione non farebbe che propiziare la strumentale reiterazione dell'opposizione, con dispendio dei tempi e delle energie processuali, proprio nel caso in cui la prima opposizione abbia conseguito l'effetto di scongiurare l'archiviazione "de plano" e di approfondire le indagini nei sensi richiesti. Non solo:
l'opposizione della p.o. diventerebbe surrettiziamente il mezzo per espropriare delle scelte discrezionali l'organo deputato allo svolgimento delle indagini, nonché il giudice che esercita il controllo di legalità sulle richieste del p.m.
Il sistema normativo vigente consente di affermare che il c.d. contraddittorio cartolare trova sintesi è sublimazione nell'obbligo di motivazione, puntuale e rigoroso, del decreto "de plano". E nel caso sottoposto, doviziosa, più che ampia, si rivela la motivazione adottata dal gip che sulla scorta della acquisite risultanze ha qualificato inammissibile la opposizione della IS quanto al falso ideologico, siccome meramente reiterativa di precedenti rilievi, già oggetto di considerazione;
quanto alla circonvenzione di incapace, poiché generica e smentita dalle emergenze raggiunte. Diffuse e perspicue argomentazioni sono state pure dedicate all'infondatezza della "notitia criminis". Il ricorso va, dunque, rigettato, con le conseguenze di legge.
P T M
Rigetta il ricorso proposto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001