Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 2
Il reato di falsità materiale in certificati ed autorizzazioni amministrative non resta assorbito in quello di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato, in quanto la condotta del primo costituisce una autonoma attività criminosa, eventualmente idonea ad agevolare la commissione del secondo senza esserne elemento costitutivo.
Il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza.
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 27958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27958 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - DE 20/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 70
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 19056/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID EL AS N. IL 12/07/1957;
ID EL ME N. IL 01/01/1959;
AG HA N. IL 08/10/1981;
OU DE N. IL 14/10/1968;
avverso la sentenza n. 4066/2011 CORTE APPELLO di MILANO, DE 19/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA DE 20/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona DE Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento DEla sentenza impugnata limitatamente ai reati di falso;
uditi i difensori avv.ti Laurofame Calogero e Minghelli Gianantonio. RITENUTO IN FATTO
1. ID El SA, ID El ME, AG HA e AS ER, all'esito DE giudizio di appello svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di Milano e definito con sentenza DEiberata il 19 novembre 2012, sono stati condannati:
- il primo (ID El SA), alla pena complessiva di anni 6 (sei) di reclusione siccome ritenuto colpevole dei reati (dieci) - unificati nel vincolo DEla continuazione anche con i fatti giudicati con una precedente sentenza di condanna, DEiberata il 7 maggio 2007 - di ricettazione di una carta d'identità e di una patente di guida, provento di furto in danno, rispettivamente, DE Comune di Brioso e DE Dipartimento Trasporti Terrestri d'Isernia (capo 1A); DEla contraffazione DEle suddette certificazioni amministrative, eseguita apponendo sui suddetti documenti le fotografie DE cittadino straniero QU SA ed iscrivendovi generalità false relative a tale TI ZI (capo 1B), di favoreggiamento DEla permanenza illegale DE predetto cittadino straniero nel territorio DElo Stato (capo 1C); di concorso nella formazione di un falso permesso di soggiorno intestato a RI AL IC DE LA ed alla minore RI AL IC DE LA RO (capo 2A); di favoreggiamento DEl'ingresso illegale nel territorio DElo Stato DEla minore straniera RI AL IC DE LA RO (capo 2B); di concorso nella ricettazione di una carta d'identità, provento di furto, apparentemente intestata a Grande Marco, e ceduta al cittadino straniero IM ES (capo 4A); di concorso nella contraffazione DEla carta d'identità di cui al capo precedente, nonché nella contraffazione continuata di passaporti, documenti d'identità e di soggiorno, patenti di guida, documenti relativi ai codici fiscali, documenti relativi alle immatricolazioni di autovetture (capo 4B); di concorso nel favoreggiamento continuato DEla permanenza illegale di numerosi cittadini stranieri extracomunitari nel territorio DElo Stato, uno dei quali collegato a tal IM ES (capo 4C); di concorso nella formazione di sei carte d'identità false, interamente contraffatte, intestate a cittadini cinesi (capo 5A); di concorso nel favoreggiamento DEla permanenza illegale nel territorio DElo Stato dei predetti sei cittadini extracomunitari di nazionalità cinese (capo 5B);
- il secondo (ID El ME) alla pena complessiva di anni 3 (tre) e mesi 2 (due) di reclusione ed Euro 3400,00 di multa, siccome ritenuto colpevole: dei reati (quattro), unificati nel vincolo DEla continuazione, di concorso nel favoreggiamento DEla permanenza illegale nel territorio DElo Stato DE cittadino straniero Serri El Arbi, procurandogli un fittizio rapporto di lavoro con la cooperativa CM di Milano (capo 3); di concorso nella ricettazione di una carta d'identità, provento di furto, apparentemente intestata a Grande Marco, e ceduta al cittadino straniero IM ES (capo 4A); di concorso nella contraffazione DEla carta d'identità di cui al capo precedente, nonché nella contraffazione continuata di passaporti, documenti d'identità e di soggiorno, patenti di guida, documenti relativi ai codici fiscali, documenti relativi alle immatricolazioni di autovetture (capo 4B); di concorso nel favoreggiamento continuato DEla permanenza illegale di numerosi cittadini stranieri extracomunitari nel territorio DElo Stato, uno dei quali collegato a tal IM ES (capo 4C);
- il terzo (AG HA) alla pena complessiva di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di reclusione ed Euro 6500,00 di multa, siccome ritenuto colpevole dei reati (due) di concorso nella contraffazione continuata di passaporti, documenti d'identità e di soggiorno, patenti di guida, documenti relativi ai codici fiscali, documenti relativi alle immatricolazioni di autovetture (capo A); di concorso nel favoreggiamento continuato DEla permanenza illegale nel territorio DElo Stato di numerosi cittadini stranieri (capo C);
- il quarto (AS ER), alla pena complessiva di anni 2 (due) e mesi 2 (due) di reclusione ed Euro 5200,00 di multa, siccome ritenuto colpevole dei reati (due) di concorso nella contraffazione continuata di passaporti, documenti d'identità e di soggiorno, patenti di guida, documenti relativi ai codici fiscali, documenti relativi alle immatricolazioni di autovetture (capo D) e di concorso nel favoreggiamento continuato DEla permanenza illegale nel territorio DElo Stato di numerosi cittadini stranieri (capo F).
1.1 Tale sentenza ha definito due separati procedimenti - il primo a carico di ID El SA, ID El ME e di RI AL IC DE LA ed il secondo a carico di AG HA e AS ER, dei quali era stata disposta la riunione nel corso DE giudizio di primo grado (all'udienza DE 3 febbraio 2010), in considerazione DEla connessione oggettiva e probatoria esistente tra gli stessi.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto autonome impugnazioni tutti gli indicati imputati.
2.1 Nel ricorso proposto nell'interesse di ID El SA - il quale aveva riconosciuto la propria penale responsabilità unicamente in relazione ai fatti contestati al capo 2A (formazione di un falso permesso di soggiorno intestato a RI AL IC DE LA ed alla minore RI AL IC DE LA RO) e 5A (concorso nella formazione di sei carte d'identità false, interamente contraffatte, intestate a cittadini cinesi), si denuncia:
2.1.1 Violazione di legge - sostanziale e processuale - e vizio di motivazione, relativamente all'affermazione di penale responsabilità DE ricorrente per tutte le ulteriori imputazioni a lui contestate, essendo i giudici di merito pervenuti alla condanna DEl'imputato valorizzando degli elementi di prova - essenzialmente il contenuto di intercettazioni telefoniche e la deposizione DEl'ispettore di Polizia De Laurentis che aveva coordinato le indagini - privi di sufficiente valenza dimostrativa. In particolare, per quanto attiene il primo episodio DEittuoso contestato (capi 1A, 1B e 1C) si deduce, in ricorso, che il discorso giustificativo DEla condanna si basa su DEle semplici congetture (la circostanza, desunta dai servizi di osservazione, che lo ID El SA avrebbe accompagnato il cittadino straniero QU a farsi scattare le foto;
la copiosa attività di contraffazione documentale svolta dall'imputato) senza considerare, tuttavia, (a) che i documenti contraffatti furono rinvenuti presso il domicilio DEl'utilizzatore, il quale ha negato di aver avuto rapporti con l'imputato; (b) che il De Laurentis ha riferito, nella sua deposizione, che il QU andò da solo nel negozio di fotografia, mentre alcun accertamento è stato condotto su quanto sia avvenuto all'interno di detto esercizio, difettando elementi dimostrativi che sia stato proprio l'imputato a contraffare tali specifici documenti utilizzati dal QU;
(c) l'assenza, in ogni caso, di elementi dimostrativi DE conseguimento da parte DE ricorrente di un qualche lucro dall'attività di favoreggiamento DEl'illecita permanenza DElo straniero sul territorio DElo Stato che si assume prestata dall'imputato, specie ove si consideri che ne' la carta d'identità ne' la patente sono dei documenti idonei ad attestare la effettiva legalità DEla presenza DElo straniero sul territorio nazionale.
Quanto poi al secondo composito episodio DEittuoso (capi 2A e 2B), ferma l'ammissione di responsabilità relativamente alla prima di tali imputazioni, nel ricorso si deduce, con riferimento alla seconda (il favoreggiamento DEl'ingresso illegale nel territorio DElo Stato DEla minore straniera RI AL IC DE LA RO), che la penale responsabilità DE ricorrente è stata affermata in forza di un procedimento logico definito "forzato", ove si consideri che il ricorrente ha agito per fare un favore all'amico NZ Gustavo, senza conoscere la concorrente RI, operando una contraffazione su di un documento (permesso di soggiorno) che non è risultato falso nella sua interezza, ma solo relativamente all'inserzione nel certificato DE nominativo DEla figlia, che nessun compenso è stato percepito dall'imputato e che sussisteva comunque un diritto per la Longorio, regolarmente presente in Italia, al ricongiungimento con la figlia domiciliata in Perù.
Una violazione DEle regole sulla valutazione DEla prova viene denunziata anche relativamente al terzo composito episodio DEittuoso (capi 4A, 4B e 4C), deducendosi, quanto alla ricettazione e contraffazione DEla carta d'identità recante le generalità di tal Grande Marco, che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini DEl'affermazione di penale responsabilità, il contenuto DEle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione e pedinamento, senza compiutamente illustrare gli effettivi elementi di prova a carico DE prevenuto, quanto alle ulteriori contestazioni sussunte nel capo d'imputazione, che le condotte ivi descritte risultano così generiche ed indeterminate da non poter integrare un valido capo d'imputazione e risultare, per questo, indimostrabili. Con riferimento, infine, all'ultimo episodio contestato (il favoreggiamento DEla permanenza illegale nel territorio DElo Stato di sei cittadini extracomunitari di nazionalità cinese (capo 5B), nel ricorso si deduce che la condanna si fonda sull'attività di contraffazione di sei carte d'identità, senza considerare, però, che tale documento non è idoneo a dimostrare la liceità DEla permanenza in Italia.
- Violazione di legge e vizio di motivazione, essendo i giudici DE merito pervenuti all'affermazione di penale responsabilità DE ricorrente pur in assenza di elementi di prova certi a suo carico come già illustrato in precedenza, in palese violazione, pertanto, DEla regola "DEl'oltre ogni ragionevole dubbio", tenuto conto che in sede di perquisizione non è stato rinvenuto presso l'imputato alcun documento contraffatto e che lo stesso aveva chiarito agli inquirenti di aver interrotto tale attività DEittuosa per la quale aveva già pagato il proprio debito con la giustizia.
2.1.2 Violazione di legge - sostanziale e processuale - con riferimento al trattamento sanzionatorio, deducendosi che la pena inflitta risulta eccessiva, specie avuto riguardo per gli aumenti in continuazione, ove si consideri che per i fatti giudicati con la sentenza di condanna era stata inflitta una pena di anni 3 di reclusione ed Euro 90.000,00 di multa.
2.1.3 Violazione di legge - sostanziale e processuale - sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio, con riferimento però al mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche con giudizio di di prevalenza, a ragione dei precedenti penali svalutando tale decisione il costruttivo comportamento processuale DE ricorrente, ritenuto indicativo DElo sforzo di risocializzazione DE ricorrente.
2.2 Nel ricorso proposto nell'interesse di ID El DI, si denuncia:
2.2.1 Inosservanza o erronea applicazione DEle norme processuali, relativamente alle regole di valutazione DEle prove, fondandosi la condanna DE prevenuto su di una erronea interpretazione de contenuto DEle conversazioni che si assumono intercorse tra l'imputato e tale AB SA ed essendo mancata da parte dei giudici DE merito un'adeguata verifica, anche in sede di appello, DEla effettiva identità degli interlocutori, e cioè se quelle ritenute rilevanti riguardavano effettivamente l'imputato ovvero il fratello.
2.2.2 Vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) avendo la Corte territoriale confermato la condanna DE ricorrente per i quattro episodi contestati, senza fornire adeguata e logica risposta alle deduzione sviluppate nell'atto di gravame, ove si consideri: quanto al favoreggiamento DEla permanenza illegale nel territorio DElo Stato DE cittadino straniero Serri El Arbi, che il carattere fittizio DE rapporto di lavoro con la CM risulta affermato a ragione DE mancato versamento dei contributi INPS da parte DEla cooperativa datrice di lavoro, dato questo insufficiente a provare la fondatezza DEl'addebito; quanto alla falsificazione DE permesso di soggiorno di tale Doge Nika, che la circostanza che l'imputato, contattato telefonicamente da tale cittadino straniero, gli abbia chiesto la data di nascita ed i dati relativi al passaporto, non rappresenta un dato sufficiente per ritenere che l'imputato dovesse predisporre per lo stesso un documento falso;
che lo svolgimento da parte DEl'imputato di un'intensa attività falsificativa, costituisce solo un'ipotesi investigativa, generica non adeguatamente illustrata.
2.3 Nel ricorso proposto nell'interesse di AG HA si denuncia:
2.3.1 Violazione di legge - sostanziale e processuale - e vizio DEla motivazione, con riferimento alla disposta riunione dei due diversi procedimenti, non ricorrendo un'ipotesi di connessione qualificata, neppure con riferimento all'asserita connessione probatoria, che dovrebbe concernere, ad avviso DE ricorrente, tutti gli illeciti contestati ed essendo stato adottato il provvedimento di riunione, quando nel primo procedimento era stata già esaurita l'istruttoria dibattimentale.
2.3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione, essendo i giudici DE merito pervenuti all'affermazione di penale responsabilità DE ricorrente pur in assenza di elementi di prova certi a carico DE ricorrente ed in violazione, pertanto, DEla regola "DEl'oltre ogni ragionevole dubbio", e tenuto conto, altresì, DE carattere assolutamente equivoco DEle conversazioni telefoniche intercettate.
2.3.3 Violazione di legge - sostanziale e processuale - con riferimento al trattamento sanzionatorio, deducendosi che la pena inflitta risulta eccessiva, specie avuto riguardo per gli aumenti in continuazione, ed al diniego DEle attenuanti generiche, avendo i giudici DE merito incongruamente svalutato il corretto comportamento processuale DEl'imputato (che si è sottoposto ad esame ed ha presenziato a quasi tutte le udienze) e senza mitigare gli effetti negativi DEla recidiva.
2.3.4 Violazione di legge - sostanziale e processuale - e vizio di motivazione, sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio, in relazione, però, al computo DEl'aumento di pena per la recidiva, applicato nella misura massima dei 3/4.
2.4 Nel ricorso proposto nell'interesse di AS ER si denuncia:
2.4.1 Inosservanza ed erronea applicazione DEla legge penale (art. 15 c.p.), nel senso che il reato contestato al capo D - falsità
materiale in certificati ed autorizzazioni - doveva ritenersi assorbito in quello contestato al capo F - favoreggiamento continuato DEla permanenza illegale nel territorio DElo Stato.
2.4.2 Inosservanza di norma processuale (art. 192 c.p.p., comma 2) per avere la Corte territoriale incongruamente valutato il ritrovamento di strumenti tecnici astrattamente idonei allo svolgimento di attività di contraffazione, un elemento dimostrativo DEl'effettivo avvenuto svolgimento di una siffatta attività, costituendo tale ritrovamento, in realtà, solo un indizio, privo però dei requisiti di gravità precisione e concordanza.
2.4.3 Inosservanza di norma processuale (art. 192 c.p.p., comma 3) per avere la Corte territoriale omesso di valutare le dichiarazioni DE coimputato ID El SA globalmente, nel quadro di tutti gli elementi di prova;
inquadramento pure necessario per poter riconoscere attendibilità alle dichiarazioni DE coimputato.
3. In data 3 gennaio 2014 il comune difensore di ID El SA e AG HA ha presentato per ciascuno dei suoi assistiti motivi nuovi di imputazione.
3.1 Con riferimento al primo ricorrente, ID El SA, si ribadisce l'illegittimità DEla decisione impugnata per vizio di motivazione (incongruità, non effettività e illogicità), relativamente alla conferma DEla condanna per le imputazioni di cui ai capi 4B e 4C, in considerazione: (a) DEla genericità DE capo d'imputazione; (b) DEl'insussistenza di elementi dimostrativi di un concorso dei fratelli ID con altri coimputati;
(c) l'insufficienza DE preteso concorso dei fratelli ID nella falsificazione DEla carta d'identità a dimostrare l'effettiva configurabilità DE reato di favoreggiamento DEl'immigrazione clandestina, attesa la mancata dimostrazione DE fine di lucro.
3.2 Con riferimento al secondo ricorrente AG HA, si ribadisce invece l'illegittimità DEla decisione impugnata per violazione di legge (artt. 99 e 133 c.p.) relativamente al trattamento sanzionatorio ed in particolare all'aumento di pena (di due terzi) applicato per la contestata recidiva ritenuto eccessivo anche perché, si fa rilevare nella memoria, i reati contestati "restano fuori DEla previsione aggravativa di cui all'art. 99 c.p., comma 5" non rientrando nelle "ipotesi gravi elencate nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) e nella condotta DE AG, che ora è
padre di tre figli, non sono "rintracciabili particolari segni di insensibilità e/o pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le impugnazioni proposte da ID El SA, ID El ME, AG HA e AS ER avverso la sentenza DEla Corte d'appello di Milano DEiberata il 19 novembre 2012 vanno dichiarate inammissibili in quanto basate su motivi non specifici o comunque manifestamente infondati.
1.1 Manifestamente infondato deve ritenersi, in primo luogo, il motivo d'impugnazione - proposto dal solo ricorrente AG HA - con il quale si censura la decisione dei giudici di appello di mantener ferma la riunione DE procedimento a carico di ID El SA, ID El ME e di RI AL IC DE LA a quello a carico di AG HA e AS ER, difettando ad avviso DE ricorrente effettive "ragioni di connessione sia di tipo oggettivo sia di tipo probatorio", e ciò per il preliminare ed assorbente rilievo che per consolidata giurisprudenza di questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 5, n. 26064 DE 09/06/2005 - dep. 14/07/2005, Colonna, Rv. 231915) il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione DEle norme concernenti gli effetti DEla connessione sulla competenza, che nel caso di specie, però, neppure il ricorrente risulta prospettare.
1.2 Manifestamente infondato deve ritenersi anche il motivo d'impugnazione - proposto dal solo ricorrente AS ER - con il quale viene riproposta in sede di legittimità la tesi, già disattesa dalla Corte territoriale (pag. 13-14), secondo cui il reato contestato al capo D (falsità materiale in certificati ed autorizzazioni) deve ritenersi assorbito in quello contestato al capo F (favoreggiamento continuato DEla permanenza illegale nel territorio DElo Stato).
Ed invero, premesso che rappresenta principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 3, n. 5518 DE 13/03/1984 - dep. 12/06/1984, Iacchini, Rv. 164788) che l'assorbimento di una fattispecie criminosa in un'altra, in base al rapporto di specialità di cui all'art. 15 c.p., si verifica solo quando tutti gli elementi previsti in quella di carattere generale siano compresi in quella di carattere speciale, la quale presenti, inoltre, un elemento specifico cosiddetto specializzante, nel caso di specie DE tutto correttamente è stata disattesa la tesi difensiva DEl'assorbimento, in quanto, come già correttamente evidenziato dai giudici di appello, la contraffazione di documenti falsi non può certo definirsi un elemento costitutivo dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 268 DE 1998, art. 12, configurandosi, piuttosto, come una "ulteriore attività criminosa, idonea ad agevolarne la commissione".
1.3 Ugualmente inammissibile deve ritenersi, altresì, il motivo d'impugnazione prospettato dal ricorrente ID El SA, con il quale si denuncia la generica enunciazione DE fatto-reato contestato al capo 4C, per la manifesta infondatezza DEla censura, per altro prospettata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, non essendo comunque esigibile lo sforzo investigativo diretto alla compiuta individuazione di tutti i cittadini stranieri che, oltre quello collegato a Cimililji ES, risultano aver richiesto al ricorrente la predisposizione di documenti contraffatti.
1.4 Quanto poi alle deduzioni svolte da tutti i ricorrenti per denunziare, nelle loro poliformi articolazioni, una violazione dei canoni di valutazione probatoria e la carenza ovvero la manifesta illogicità DEla motivazione svolta dai giudici di appello per affermare la penale responsabilità degli imputati "oltre ogni ragionevole dubbio", giova premettere che questa Corte ha da tempo chiarito, che il compito DE giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità DEle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni DEle parti (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 930 DE 29/1/1996, Rv. 203428).
Orbene, anche alla luce di tale condivisibile principio, è agevole rilevare come nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata, avendo la Corte territoriale fornito esauriente e logica spiegazione DEle ragioni per cui doveva ritenersi che ID El SA, ID El ME, AG HA e AS ER fossero senz'altro colpevoli dei reati per i quali è intervenuta la conferma DEla condanna.
Ed invero entrambi i giudici di merito - le cui decisioni costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare DEla congruità DEla motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello" (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 1309 DE 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Rv. 197250, imp. Albergamo) - hanno ritenuto, in base ad un percorso argomentativo DE tutto logico e coerente, che costituiva un dato fattuale certo nel presente giudizio, all'esito di un'ampia attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato di Milano - incentrata principalmente, ma non esclusivamente, sull'ascolto e l'analisi DEle utilizzabili intercettazioni telefoniche eseguite su utenze riferibili ai fratelli ID - lo svolgimento di attività illecite inerenti alla falsificazione di documenti destinati a soggetti stranieri, dirette a favorirne la permanenza nello Stato, precisando che dalle intercettazioni emergeva che i fratelli ID, dopo aver ricevuto gli "ordinativi di documenti falsi" (carte d'identità, patenti di guida, passaporti) si rivolgevano per il loro confezionamento, alternativamente, al AG o al AS, e che nel corso DEle telefonate intercettate si parlava chiaramente dei documenti da falsificare, dei dati da indicare sugli stessi, DE loro costo, evidenziando, altresì, come nel corso DEla perquisizione a carico DE AS (a cui ID El SA ha ammesso di aver commissionato la realizzazione dei documenti falsi) erano stati rinvenuti un apparecchio utilizzato per la scansione di documenti, un timbro a secco, ed un tipo di lampada, usato solitamente dai falsari. In presenza di un siffatto percorso argomentativo - che specie in sede di appello si è adeguatamente confrontato, con riferimento ad ogni specifica imputazione, con i rilievi difensivi volti a svalutare la rilevanza dei dati probatori (intercettazione; deposizione DE teste De Laurentis) valorizzati dal primo giudice) confutandoli - è agevole rilevare che le generiche ed autorefenziali deduzioni dei ricorrenti, riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati valorizzati dai giudici di merito, lungi dal dimostrare un effettivo e verificabile travisamento DEle emergenze processuali, si risolvono in una generica critica DEl'efficacia probante DEle riferite risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, dovendo al riguardo ribadirsi, in particolare, come in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione DE linguaggio e DE contenuto DEle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione DE giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata, come avvenuto nel presente giudizio, in conformità ai criteri DEla logica e DEle massime di esperienza, (in termini, Sez. 6, n. 11794 DE 11/02/2013 - dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 2, n. 35181 DE 22/05/2013 - dep. 21/08/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784).
1.5 Manifestamente infondati risultano, infine, anche i motivi d'impugnazione prospettati dai ricorrenti ID El SA e AG HA relativamente al trattamento sanzionatorio, ove si consideri che l'entità DEla pena risulta determinata discrezionalmente dal giudice di merito, che ha fornito adeguata giustificazione al riguardo, non sindacabile in questa sede, tenuto conto, in particolare, che l'aumento DEla pena irrogata per il reato principale, da operare ai sensi DEl'art. 81 c.p. per il reato meno grave unito al primo dal vincolo DEla continuazione, non si sottrae ai criteri generali in materia di determinazione DEla pena dettati dall'art. 133 c.p., sicché il giudice può richiamare anche solo alcuni, o uno soltanto dei criteri indicati dal legislatore, riconoscendolo come prevalente su tutti gli altri (Sez. 6, n. 10358 DE 16/06/1992 - dep. 29/10/1992, Salvi, Rv. 192100) e che analoga regola di giudizio vale anche al fine DE giudizio di valenza tra attenuanti ed aggravanti e DEla gradazione DEla pena ovvero per il diniego DEle attenuanti generiche (in tal senso ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 5787 DE 16/04/1993, dep. il 09/06/1993, imp. Croci, Rv. 194056), fermo restando, quanto al computo DEl'aumento di pena per la recidiva, che a prescindere dai profili di novità DEla censura prospettata dal AG in questa sede, che la rendono inammissibile, l'aumento di pena per la recidiva specifica reiterata, infraquinquennale contestata al predetto ricorrente, risulta applicata dal primo giudice a ragione DEla "consistenza" DEl'attività criminosa posta in essere dal predetto imputato.
2. Da quanto sin qui esposto, discende, conclusivamente, che va dichiarata l'inammissibilità di tutti i ricorsi, basati su motivi d'impugnazione manifestamente infondati in ogni loro progettazione. Alla declaratoria di inammissibilità DE ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento, ciascuno, di una somma alla Cassa DEle ammende, congruamente determinabile in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e ciascuno al versamento DEla somma di Euro 1000,00 alla Cassa DEle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014