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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IN PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8107 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la pronunzia di primo grado emessa nei confronti dell'imputato LI di condanna a pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno, per il reato di lesioni e minaccia ai danni di UE MA. Fatto di Gennaio 2016. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, lamentando, con unico articolato motivo, plurime violazioni di legge e vizi di illogicità motivazionale. Per un primo profilo si deduce la mancata assunzione in primo grado di documentazione che la difesa intendeva produrre avente ad oggetto le testimonianze di persone vicine alla parte civile rese in un altro procedimento, che ne avrebbero sconfessato le dichiarazioni accusatorie. Il Giudice di appello non avrebbe motivato sulla doglianza propostagli. 1.1.D'altra parte il Tribunale aveva ratificato l'errore compiuto dal giudice di pace quanto al mancato esercizio dei poteri officiosi ex art 507 cpp circa la mancata assunzione a testi dei parenti della parte civile;
sul punto la difesa lamenta l'assenza di ogni motivazione quanto al rifiuto del mezzo istruttorio. 1.2.Si censura, altresì, la pronunzia impugnata nella parte in cui ha opinato che la difesa non avrebbe impugnato l'ordinanza con la quale il primo giudice aveva rigettato l'istanza di rinvio per impedimento del difensore;
il ricorrente precisa che con la sentenza erano state impugnate tutte le ordinanze dibattimentali. 1.3.Infine si critica per illogicità la motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della parte civile, ritenuta riscontrata solo dal certificato medico attestante le lesioni subite mentre non si sarebbe tenuto conto che la querela era stata sporta da UE solo dopo che suo zio era stato tratto in arresto per il tentato omicidio nei confronti dell'attuale ricorrente. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.Quanto alla richiesta di acquisizione di dichiarazioni rese dai parenti della parte civile in altro procedimento, di essa non vi è traccia nella incontestata sintesi dei motivi di appello ed il motivo, quindi risulta proposto per la prima volta in questa fase di legittimità, in violazione della regola ex art 609/2 cpp. In proposito è consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità per il quale non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. Nel caso in esame la difesa ben avrebbe potuto sottoporre la 1 questione all'attenzione dei Giudici di appello, poiché l'ipotizzata mancata acquisizione delle dichiarazioni si sarebbe verificata nel giudizio di primo grado. 2. Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata attivazione dei poteri officiosi ex art 507 cpp la Corte territoriale - diversamente da quanto dedotto dalla difesa - ha correttamente evidenziato che si tratta di un potere discrezionale assegnato al Giudice di merito e che la prova è stata ritenuta superflua alla luce delle dichiarazioni della parte civile, ritenute esaurienti. D'altra parte occorre ricordare sul punto la lezione esegetica di questa Corte, per la quale in tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.(Sez. 1 , Sentenza n. 2156 del 30/09/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280301. In ogni caso la doglianza attualmente posta con l'atto di ricorso risulta genericamente formulata, nel senso che neppure prospetta le ragioni per le quali le prove evocate sarebbero determinanti oppure assolutamente necessarie ai fini del decidere. 3.Discorso analogo vale per l'aspetto del ricorso che solleva la questione del rifiuto del rinvio da parte del primo giudice per legittimo impedimento del difensore, che è stata giudicata priva di giustificazione ed immotivata nel merito mentre la difesa a sostegno della attuale deduzione nulla di specifico allega, non chiarendo neppure quale fosse stata la natura dell'impedimento ed esprimendo una doglianza tanto generica da risultare inapprezzabile. 4.Quanto alle critiche circa l'attendibilità delle persona offesa e delle sue dichiarazioni la motivazione è in armonia con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione si è precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214. Nel caso in esame i Giudici del merito, nel ritenere concordemente credibile la persona offesa ed attendibili le sue dichiarazioni, giudicate lineari e coerenti, hanno correttamente applicato il principio suesposto, ponendo in luce, altresì, la presenza di riscontri, individuati nel certificato medico relativo alle lesioni subite dalla persona offesa e nelle stesse dichiarazioni dell'imputato, che aveva affermato di aver colpito il nipote, sia pure tentando di ridimensionare la portata del gesto lesivo. 4.1. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione le censure proposte dalla difesa, oltre ad essere genericamente formulate, in definitiva aspirano ad una rivalutazione del compendio 2 Il Presidente Gerar, Sabeone probatorio, preclusa in questa sede, poichè secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Decisa il 17.11.2022 Il consigliere estensore ED de OR C cL (b CORTE DI CASSZZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8107 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la pronunzia di primo grado emessa nei confronti dell'imputato LI di condanna a pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno, per il reato di lesioni e minaccia ai danni di UE MA. Fatto di Gennaio 2016. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, lamentando, con unico articolato motivo, plurime violazioni di legge e vizi di illogicità motivazionale. Per un primo profilo si deduce la mancata assunzione in primo grado di documentazione che la difesa intendeva produrre avente ad oggetto le testimonianze di persone vicine alla parte civile rese in un altro procedimento, che ne avrebbero sconfessato le dichiarazioni accusatorie. Il Giudice di appello non avrebbe motivato sulla doglianza propostagli. 1.1.D'altra parte il Tribunale aveva ratificato l'errore compiuto dal giudice di pace quanto al mancato esercizio dei poteri officiosi ex art 507 cpp circa la mancata assunzione a testi dei parenti della parte civile;
sul punto la difesa lamenta l'assenza di ogni motivazione quanto al rifiuto del mezzo istruttorio. 1.2.Si censura, altresì, la pronunzia impugnata nella parte in cui ha opinato che la difesa non avrebbe impugnato l'ordinanza con la quale il primo giudice aveva rigettato l'istanza di rinvio per impedimento del difensore;
il ricorrente precisa che con la sentenza erano state impugnate tutte le ordinanze dibattimentali. 1.3.Infine si critica per illogicità la motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della parte civile, ritenuta riscontrata solo dal certificato medico attestante le lesioni subite mentre non si sarebbe tenuto conto che la querela era stata sporta da UE solo dopo che suo zio era stato tratto in arresto per il tentato omicidio nei confronti dell'attuale ricorrente. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.Quanto alla richiesta di acquisizione di dichiarazioni rese dai parenti della parte civile in altro procedimento, di essa non vi è traccia nella incontestata sintesi dei motivi di appello ed il motivo, quindi risulta proposto per la prima volta in questa fase di legittimità, in violazione della regola ex art 609/2 cpp. In proposito è consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità per il quale non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. Nel caso in esame la difesa ben avrebbe potuto sottoporre la 1 questione all'attenzione dei Giudici di appello, poiché l'ipotizzata mancata acquisizione delle dichiarazioni si sarebbe verificata nel giudizio di primo grado. 2. Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata attivazione dei poteri officiosi ex art 507 cpp la Corte territoriale - diversamente da quanto dedotto dalla difesa - ha correttamente evidenziato che si tratta di un potere discrezionale assegnato al Giudice di merito e che la prova è stata ritenuta superflua alla luce delle dichiarazioni della parte civile, ritenute esaurienti. D'altra parte occorre ricordare sul punto la lezione esegetica di questa Corte, per la quale in tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.(Sez. 1 , Sentenza n. 2156 del 30/09/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280301. In ogni caso la doglianza attualmente posta con l'atto di ricorso risulta genericamente formulata, nel senso che neppure prospetta le ragioni per le quali le prove evocate sarebbero determinanti oppure assolutamente necessarie ai fini del decidere. 3.Discorso analogo vale per l'aspetto del ricorso che solleva la questione del rifiuto del rinvio da parte del primo giudice per legittimo impedimento del difensore, che è stata giudicata priva di giustificazione ed immotivata nel merito mentre la difesa a sostegno della attuale deduzione nulla di specifico allega, non chiarendo neppure quale fosse stata la natura dell'impedimento ed esprimendo una doglianza tanto generica da risultare inapprezzabile. 4.Quanto alle critiche circa l'attendibilità delle persona offesa e delle sue dichiarazioni la motivazione è in armonia con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo la quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In motivazione si è precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012 ) Rv. 253214. Nel caso in esame i Giudici del merito, nel ritenere concordemente credibile la persona offesa ed attendibili le sue dichiarazioni, giudicate lineari e coerenti, hanno correttamente applicato il principio suesposto, ponendo in luce, altresì, la presenza di riscontri, individuati nel certificato medico relativo alle lesioni subite dalla persona offesa e nelle stesse dichiarazioni dell'imputato, che aveva affermato di aver colpito il nipote, sia pure tentando di ridimensionare la portata del gesto lesivo. 4.1. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione le censure proposte dalla difesa, oltre ad essere genericamente formulate, in definitiva aspirano ad una rivalutazione del compendio 2 Il Presidente Gerar, Sabeone probatorio, preclusa in questa sede, poichè secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Decisa il 17.11.2022 Il consigliere estensore ED de OR C cL (b CORTE DI CASSZZIONE V SEZIONE PENALE