CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2023, n. 34895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34895 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Ballai che insiste per l'accoglimento del ricorso;
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARI fissato il ricorso con il rito non partecipato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL IL, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e l'inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. F Num. 34895 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cagliari ha condannato RO CA alla pena di euro 200,00 di ammenda per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riconoscendo l'ipotesi della lieve entità prevista dal secondo periodo del terzo comma della disposizione sanzionatoria. 2. Ricorre RO CA, con il difensore avv. Ignazio Ballai, che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: - alla responsabilità, sussistendo il giustificato motivo del porto del coltello connesso all'uso di sostanze stupefacente che, infatti, venivano sequestrate nella circostanza in quanto detenute per uso personale (l'imputato è stato assolto dalla relativa imputazione ex art. 73 TU Stup.), come chiarito dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 534 del 12/01/2022); in ogni caso, la sussistenza del dubbio circa l'esistenza del giustificato motivo, avrebbe dovuto condurre all'assoluzione (Sez. 1, n. 9662 del 27/02/2014); - alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., della quale sussistono i presupposti applicativi, sia perché il Tribunale non ha esaminato la relativa richiesta formulata con le conclusioni, sia perché il coltello era detenuto soltanto per tagliare lo stupefacente;
- al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, in parte, fondato. 2. Va premesso che la formula "senza giustificato motivo" e formule ad essa equivalenti od omologhe (senza giusta causa, senza giusto motivo, senza necessità, arbitrariamente, ecc.) si rinvengono non infrequentemente nel corpo di norme incriminatici contenute nei codici e nelle leggi speciali. Secondo l'autorevole insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 13 gennaio 2004 n. 5), le predette clausole sono destinate a fungere da "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l'osservanza del precetto appaia concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di 2 obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori. Nelle intenzioni del legislatore il carattere elastico della clausola si connette alla impossibilità pratica di elencare in modo analitico tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto, attesa la varietà delle contingenze di vita e la complessità delle interferenze dei sistemi normativi, con conseguente rischio di lacune dannose per il reo, posto che la clausola in parola assolve al ruolo, negativo, di escludere la punibilità di condotte per il resto corrispondenti al tipo legale. 2.1. Così ricostruito l'ambito di operatività del "giustificato motivo" previsto dall'art. 4 I. n. 110 del 1975, va sottolineato che il ricorso, in realtà, sollecita la Corte di legittimità a sostituirsi alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito circa l'assenza di tempestiva e specifica giustificazione del porto del coltello. È, dunque, inammissibile il primo motivo, peraltro confusamente enunciato, che deduce l'esistenza di un giustificato motivo per il porto del coltello, poiché non si confronta con la decisiva considerazione, sviluppata dal giudice di merito, secondo la quale al momento del controllo non era stata dedotta alcuna giustificazione, mentre essa è stata introdotta unicamente dalla difesa tecnica nel ricorso (sull'irrilevanza della tardiva allegazione del giustificato motivo, si veda: Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007). 2.2. D'altra parte, il richiamato precedente di legittimità (Sez. 1, n. 534 del 12/01/2022) non è attinente al giustificato motivo, ma piuttosto alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen, che sarà esaminata in seguito. Nel caso oggetto della richiamata decisione, infatti, l'imputato era stato prosciolto dal giudice di merito ex art. 131-bis cod. pen. perché si era, nel merito, ritenuto, che, ferma l'assenza di un giustificato motivo, la condotta non era punibile poiché di lieve entità in quanto l'arma era portata fuori dall'abitazione per trattare la sostanza stupefacente che lo stesso imputato deteneva a fini personali. Ebbene, le richiamate circostanze di fatto, rimesse all'accertamento del giudice di merito, non rilevano sull'esistenza di un giustificato motivo, ma, semmai, sulla causa di non punibilità della quale si dirà in appresso. 3 2.3. Neppure è pertinente il richiamo a Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013 - dep. 2014, Dibra, Rv. 259787, poiché il giustificato motivo, dubitativamente ritenuto sussistente in favore dell'imputata, era stato tempestivamente dedotto all'atto del controllo di polizia. Il dubbio sull'esistenza del giustificato motivo, che impone di ritenersi l'esistenza di esso in favore dell'imputato, presuppone comunque che il motivo, ritenuto "giustificabile" secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sia stato tempestivamente indicato in occasione del controllo dal quale è derivato l'accertamento del fatto materiale di porto d'armi; ogni tardiva allegazione di esso impedisce in radice di valutare la speciale causa di giustificazione. 2.4. Resta, quindi, accertata la responsabilità dell'imputato. 3. È, del pari, inammissibile, la doglianza sul trattamento sanzionatorio con la quale, in sostanza, si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta, in effetti, di una deduzione manifestamente infondata là dove pretende che il giudice estenda una motivazione per non concedere le circostanze attenuanti generiche, che non risultano neppure richieste dalla difesa, mentre la legge ne ricollega l'applicazione all'esistenza di elementi positivi che, nel caso in esame, non risultano essere stati neppure dedotti. 3.1. La giurisprudenza è costantemente orientata ad affermare che «la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento» (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044; in precedenza: Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241, aveva già chiarito che «l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta»; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, aveva, del resto, precisato che «Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al 4 / minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti»; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694). 3.2. D'altra parte, il ricorso lamenta una presunta contraddittorietà che, però, deriverebbe proprio della omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. È fondata, invece, la denunciata violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità, come pure il vizio della motivazione, in quanto la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione, anche implicita, sulla specifica istanza ex art. 131-bis cod. pen. riportata pure nell'intestazione della sentenza. 4.1. Non potendo questo Collegio compiere la doverosa valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni per la pronuncia della invocata declaratoria, la sentenza va annullata con rinvio, restando preclusa ogni questione sulla responsabilità. Si è, infatti, già chiarito che «nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale» (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590; recentemente Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10 agosto 2023.
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARI fissato il ricorso con il rito non partecipato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL IL, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e l'inammissibilità nel resto. Penale Sent. Sez. F Num. 34895 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cagliari ha condannato RO CA alla pena di euro 200,00 di ammenda per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, riconoscendo l'ipotesi della lieve entità prevista dal secondo periodo del terzo comma della disposizione sanzionatoria. 2. Ricorre RO CA, con il difensore avv. Ignazio Ballai, che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: - alla responsabilità, sussistendo il giustificato motivo del porto del coltello connesso all'uso di sostanze stupefacente che, infatti, venivano sequestrate nella circostanza in quanto detenute per uso personale (l'imputato è stato assolto dalla relativa imputazione ex art. 73 TU Stup.), come chiarito dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 534 del 12/01/2022); in ogni caso, la sussistenza del dubbio circa l'esistenza del giustificato motivo, avrebbe dovuto condurre all'assoluzione (Sez. 1, n. 9662 del 27/02/2014); - alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., della quale sussistono i presupposti applicativi, sia perché il Tribunale non ha esaminato la relativa richiesta formulata con le conclusioni, sia perché il coltello era detenuto soltanto per tagliare lo stupefacente;
- al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, in parte, fondato. 2. Va premesso che la formula "senza giustificato motivo" e formule ad essa equivalenti od omologhe (senza giusta causa, senza giusto motivo, senza necessità, arbitrariamente, ecc.) si rinvengono non infrequentemente nel corpo di norme incriminatici contenute nei codici e nelle leggi speciali. Secondo l'autorevole insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 13 gennaio 2004 n. 5), le predette clausole sono destinate a fungere da "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché - anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l'osservanza del precetto appaia concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di 2 obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori. Nelle intenzioni del legislatore il carattere elastico della clausola si connette alla impossibilità pratica di elencare in modo analitico tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto, attesa la varietà delle contingenze di vita e la complessità delle interferenze dei sistemi normativi, con conseguente rischio di lacune dannose per il reo, posto che la clausola in parola assolve al ruolo, negativo, di escludere la punibilità di condotte per il resto corrispondenti al tipo legale. 2.1. Così ricostruito l'ambito di operatività del "giustificato motivo" previsto dall'art. 4 I. n. 110 del 1975, va sottolineato che il ricorso, in realtà, sollecita la Corte di legittimità a sostituirsi alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito circa l'assenza di tempestiva e specifica giustificazione del porto del coltello. È, dunque, inammissibile il primo motivo, peraltro confusamente enunciato, che deduce l'esistenza di un giustificato motivo per il porto del coltello, poiché non si confronta con la decisiva considerazione, sviluppata dal giudice di merito, secondo la quale al momento del controllo non era stata dedotta alcuna giustificazione, mentre essa è stata introdotta unicamente dalla difesa tecnica nel ricorso (sull'irrilevanza della tardiva allegazione del giustificato motivo, si veda: Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007). 2.2. D'altra parte, il richiamato precedente di legittimità (Sez. 1, n. 534 del 12/01/2022) non è attinente al giustificato motivo, ma piuttosto alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen, che sarà esaminata in seguito. Nel caso oggetto della richiamata decisione, infatti, l'imputato era stato prosciolto dal giudice di merito ex art. 131-bis cod. pen. perché si era, nel merito, ritenuto, che, ferma l'assenza di un giustificato motivo, la condotta non era punibile poiché di lieve entità in quanto l'arma era portata fuori dall'abitazione per trattare la sostanza stupefacente che lo stesso imputato deteneva a fini personali. Ebbene, le richiamate circostanze di fatto, rimesse all'accertamento del giudice di merito, non rilevano sull'esistenza di un giustificato motivo, ma, semmai, sulla causa di non punibilità della quale si dirà in appresso. 3 2.3. Neppure è pertinente il richiamo a Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013 - dep. 2014, Dibra, Rv. 259787, poiché il giustificato motivo, dubitativamente ritenuto sussistente in favore dell'imputata, era stato tempestivamente dedotto all'atto del controllo di polizia. Il dubbio sull'esistenza del giustificato motivo, che impone di ritenersi l'esistenza di esso in favore dell'imputato, presuppone comunque che il motivo, ritenuto "giustificabile" secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sia stato tempestivamente indicato in occasione del controllo dal quale è derivato l'accertamento del fatto materiale di porto d'armi; ogni tardiva allegazione di esso impedisce in radice di valutare la speciale causa di giustificazione. 2.4. Resta, quindi, accertata la responsabilità dell'imputato. 3. È, del pari, inammissibile, la doglianza sul trattamento sanzionatorio con la quale, in sostanza, si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta, in effetti, di una deduzione manifestamente infondata là dove pretende che il giudice estenda una motivazione per non concedere le circostanze attenuanti generiche, che non risultano neppure richieste dalla difesa, mentre la legge ne ricollega l'applicazione all'esistenza di elementi positivi che, nel caso in esame, non risultano essere stati neppure dedotti. 3.1. La giurisprudenza è costantemente orientata ad affermare che «la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento» (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044; in precedenza: Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241, aveva già chiarito che «l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta»; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, aveva, del resto, precisato che «Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al 4 / minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti»; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694). 3.2. D'altra parte, il ricorso lamenta una presunta contraddittorietà che, però, deriverebbe proprio della omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. È fondata, invece, la denunciata violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità, come pure il vizio della motivazione, in quanto la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione, anche implicita, sulla specifica istanza ex art. 131-bis cod. pen. riportata pure nell'intestazione della sentenza. 4.1. Non potendo questo Collegio compiere la doverosa valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni per la pronuncia della invocata declaratoria, la sentenza va annullata con rinvio, restando preclusa ogni questione sulla responsabilità. Si è, infatti, già chiarito che «nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale» (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590; recentemente Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10 agosto 2023.