Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10608 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1 06 08 /0 2 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 5168/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 28212 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 22 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: M SENTENZA sul ricorso proposto da: CARTA CLAUDIA, rappresentata e difesa dall'avv. G. Sante Assennato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Carlo Poma n. 2, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO -I.N.A.I.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti 7 1 3 .2 Antonino Catania e Rita Raspanti e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura per notar Tuccari in data 23 marzo 2000 n. repert. 53756;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari-Sezione Lavoro n. 106/99 del 19 marzo 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 4276/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Roberto Amodeo (per delega dell'avv. Assennato) e Rita Raspanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 2 Con ricorso al OR-Giudice del Lavoro di Cagliari UD Carta, vedova VI, conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. esponendo che il defunto marito Antonio VI (già titolare di rendita per silicosi) era deceduto in data 8 marzo 1993 a causa della malattia professionale e chiedendo all'adito Giudice del Lavoro di voler accertare il suo diritto alla rendita in favore dei superstiti (disconosciutole in sede amministrativa) e condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei ratei maturati con ogni relativa conseguenza. 2 Nel relativo giudizio si costituiva l'I.N.A.I.L. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. - dopo avere ammessoO e fatto espletare L'adito OR -su impugnativa dellaconsulenza tecnica - rigettava la domanda e parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di - Cagliari (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) il consulente tecnico di ufficio ha precisato che nessun ruolo causale diretto o indiretto può essere attribuito alla silicosi polmonare nei confronti della vasculopatia cerebrale, trattandosi di affezioni rispondenti a momenti deterministici differenti م ا e che peraltro hanno anche interessato organi diversi>>; *) il ل س ل ا consulente ha ampiamente ed esaurientemente illustrato che tra aterosclerosi e silicosi non sussiste un nesso associativo, al contrario di quanto avviene tra tecnopatia e patologia cardiaca o polmonare, giacché mentre è ampiamente codificato e figura in tutta la trattatistica la reale interferenza tra silicosi e patologia cardiaca e polmonare nel caso dell'aterosclerosi non si ha un altrettanto stretto e costante riscontro>>; *) il consulente ha escluso che un qualsiasi ruolo anche minima della tecnopatia nel decesso dell'assicurato avendo spiegato che la morte si è verificata nei tempi e con le modalità evolutive 3 previsti per un ictus cerebrale dell'entità di quella verificatasi nel VI e che nessuna influenza ha svolto la tecnopatia o le sue complicanze>>; *) le conclusioni del consulente sono adegua- tamente motivate e, pertanto, debbono essere condivise>>. Per la cassazione di tale sentenza la sig.ra UD Carta, vedova VI, propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. L'intimato I.N.A.I.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 441 e442 cod. proc. civ.; 74, 83 e 145 (secondo comma, lett. b) del d.P.R. n. 1124/1965; nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria>> - rileva che il Tribunale di Cagliari, nell'accogliere le conclusioni raggiunte dall'ausiliare nominato dal OR è incorso nell'errore di riprodurre tutta la complessiva erroneità e contraddittorietà della c.t.u. espletata in primo grado senza rinnovare la consulenza tecnica e senza affrontare le specifiche contestazioni mosse dalla parte nell'atto di appello>> e, in particolare, addebita al Giudice di appello di non avere spiegato se le patologie respiratorie avevano avuto, ed eventualmente in quale misura, efficienza causale rispetto all'evento-ictus causa del decesso, e ciò in evidente violazione del principio che l'esito letale deve ritenersi 4 derivato dalla tecnopatia, non soltanto quando questa sia causa della malattia che ha determinato la morte, ma anche quando la malattia diversa sopravvenuta sia stata da questa comunque influenzata nel suo ***e, inoltre, di non avere considerato che, in relazione alle esito finale forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio associate alla silicosi, la cui tutela assicurativa va ricercata nella disposizione di cui all'art. 145 cpv. lett. b del T.U. ex d.P.R. 1124/1965, così come modificato dall'art. 4 della legge 480/1975, quest'ultima norma stabilisce il diritto dei superstiti alle prestazioni assicurative per la morte dell'assicurato affetto da silicosi, anche se di minima gravità, associata a qualsiasi forma morbosa dell'apparato respiratorio e cardio- circolatorio>>. II -. Il motivo come dinanzi proposto si appalesa infondato. Ha ritenuto il Giudice di appello di dovere aderire agli accertamenti, alle argomentazioni e alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado il quale aveva accertato che il VI, riconosciuto in vita affetto da silicosi polmonare indennizzata nel 78%, era altresì affetto da vasculopatia cerebrale con tutta verosimiglianza su base aterosclerotica complicata, in maniera acuta ed improvvisa, da ictus (verosimile rammollimento da trombosi) che determina emiplegia, coma e conduce a morte l'assicurato nel giro di quindici giorni per il progressivo aggravarsi 5 della fenomenologia neurologica e che la morte del VI si è verificata nei tempi e con le modalità evolutive previsti per un ictus cerebrale di quell'entità e deve considerarsi conseguenza diretta ed esclusiva dell'ictus'>. L'ausiliare ha precisato - come anche viene testualmente riportato nella sentenza impugnata - che nessun ruolo causale diretto o indiretto può essere attribuito alla silicosi polmonare nei confronti della vasculopatia cerebrale, trattandosi di affezioni rispondenti a momenti deterministici differenti e che peraltro hanno anche interessato organi diversi, l'associazione secondo quanto -precisato dal consulente deve basarsi sulla esistenza di un reale concorso associativo della tecnopatia con patologie respiratorie e cardiocircolatorie nel determinismo del danno e della morte, concorso associativo che deve essere non generico ma preciso e determinabile ed esiste, ad esempio, quando le patologie, per così dire, coabitano nello stesso viscere (silicosi e carcinoma polmonare) ovvero interessano visceri legati da stretti rapporti funzionali e quindi si condizionano vicendevolmente o è verosimile che possano condizionarsi (silicosi e patologia cardiaca); l'esame della letteratura sull'associazione silicosi- vasculopatia cerebrale - secondo l'argomentata conclusione del consulente tecnico così come riportate in sentenza - fa rilevare opinioni unanimi degli autori che si sono occupati del problema nel senso che non sussiste nessuna relazione tra le due patologie in esame e cioè che 6 non esiste nessun nesso, diretto e/o indiretto tra la tecnopatia e la patologia vascolare che ha interessato il distretto cerebrale>>. L'adesione da parte del giudice di merito a tali conclusioni non merita le censure formulate dalla ricorrente. Vero è che questa Corte - con riferimento all'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che, nel riformulare l'art. 145, secondo comma lett. b) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, - ha stabilito il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti, rispettivamente nell'ipotesi di inabilità o di morte causata da silicosi, anche se di minima gravità, associata a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, così ampliando 2 l'ambito della tutela - ha affermato che ricorre il nesso di derivazione 0 causale o concausale degli eventi protetti anche se la silicosi (o comunque una sua conseguenza diretta) abbia avuto nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo, anche minimo, di mera concausa del decesso, eventualmente soltanto accelerando il decorso della malat- tia verso l'esito finale (cfr. Cass. n. 4931/1997, Cass. n. 607/1989). Peraltro questa Corte ha anche costantemente affermato che, pur dopo la ricordata innovazione legislativa, permane l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore assicurato siano o meno derivate dalla silicosi (o dall'asbestosi) in concorso causale con la malattia associata (Cass. n. 2939/1995, nonchè 7 Cass. n. 4454/1988, che, con specifico riferimento alla associazione di silicosi o asbestosi con altre forme morbose dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, ha escluso che la nuova formulazione dell'art. 145 cit. abbia inteso introdurre una qualche presunzione di causalità delle forme associate, tale da esonerare dall'accertamento in concreto di tale nesso). I giudici di merito hanno (sia in primo che in secondo grado) accertato che l'insieme delle patologie che si accompagnavano alla silicosi, sopra menzionate, non potevano avere una qualsiasi correlazione con la silicosi in quanto interessavano organi, distretti e funzioni non correlati alla tecnopatia e quindi non erano in condizione اع di influire su di essa, neppure con meccanismo sinergico (o di esserne ل influenzati), nella determinazione o nell'accelerazione della morte. Per ا contro, l'ictus cerebrale, con l'aterosclerosi che verosimilmente ne è stata la causa, non costituisce patologia dell'apparato cardiocircolatorio associata alla silicosi nel determinismo della morte, ma patologia concomitante ed indipendente. Questo essendo il nucleo della ratio decidendi seguita dal Tribunale, non può ravvisarsi un vizio di motivazione nella circostanza che lo stesso non abbia considerato l'entità dell'invalidità determinata dalla silicosi, non essendo inconciliabile che a fronte di una invalidità del 78% la morte sia derivata da una causa del tutto indipendente, così 8 come ampiamente dimostrato dal consulente tecnico e, con riferimento alle sue argomentazioni, dal Tribunale il quale non ha affatto ammesso un ruolo concausale concreto delle altre patologie, né, come si sostiene dalla ricorrente, ha ricercato esclusivamente la causa diretta dell'evento, essendosi ampiamente preoccupato, come risulta dalla esposizione che precede, di indagare se le altre patologie avessero, quanto meno, concorso nell'affrettarlo. Ed è tale ampio e articolato convincimento del consulente di ufficio e del giudice di merito che adeguatamente sorregge la motivazione della sentenza. III . In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla sig.ra UD Carta ved. VI deve essere respinto. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 “disp. att.” cod. proc. civ. per una pronunzia a favore dell'I.N.A.I.L. di rimborso delle spese e competenze legali per il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 22 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Cicinett Mr. Mallin estens or CANC f Ländli