Sentenza 25 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
01 0 3 3 /01 Aula A REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. per diritti L. SEZIONE LAVORO # 25 GEN 2004 IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 3121/99 UFFICIO COPIE Consigliere Cron.2148 Richiesta copia studio Dott. Giovanni MAZZARELLA dal Sig. Consigliere Ud. 7 novembre 2000 www Dott. Attilio CELENTANO per diritti L. 28 GEN. 2001 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. IL CANCELLIERE Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. SENTENZA PR ha pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da soc. coop. BIMBO CLUB a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Orazio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Papale e con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma alla via Richiesta copia studio D'AMAIL dal Sig. Asiago n. 9 presso lo studio dell'avv. Luciano Caruso, giusta procura per diritti L. 3000 2.9 GEN. 2001 speciale a margine del ricorso;
IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 UFFICIO COPIE CANCELLERIA Richieste copia esecutiva GLIAPAGY dal Sig.S per diritti 19 FEB. 2001 4543 CG073329 IL CANCELLIERELEANC VO RI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco e Mario Paglia e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 619/99 del Tribunale di Caltagirone- Sezione Lavoro n. 177/98 del 22 ottobre/3 novembre 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. a.c. 391/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data 2 marzo 1995 RI ON esponeva di avere prestato l'attività lavorativa subordinata di insegnante alle dipendenze della scuola materna "Bimbo Club soc. coop. r.l." e di avere ricevuto in corrispettivo per tale prestazione il compenso (definito "regalia") di £. 300.000 mensili e, pertanto, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Caltagirone la cennata società 2 cooperativa per ottenere il pagamento delle differenze retributive, della retribuzione per lavoro straordinario, del t.f.r. e di ogni altro emolumento ed indennità collegati alla dedotta natura subordinata del rapporto lavorativo, oltre al risarcimento del danno per mancata regolarizzazione previdenziale. La società convenuta si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea ed eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice del lavoro, atteso che la ricorrente era da considerarsi socia, e non dipendente, della cooperativa ed aveva svolto l'attività di insegnante in conformità allo statuto societario. Il Pretore -ammessa ed espletata prova testimoniale e disposta e depositata consulenza tecnica - accoglieva parzialmente la domanda 观 attorea condannando la società cooperativa convenuta al pagamento della somma di £. 11.875.520 oltre agli "accessori”" e-a seguito di appello "principale" della società "Bimbo Club" e di appello "incidentale” della ON - il Tribunale di Caltagirone (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), con sentenza del 22 ottobre/3 novembre 1998, rigettava entrambi gli appelli e condannava l'appellante principale al pagamento di metà delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice del gravame ha rimarcato che dalla documentazione prodotta dall'appellante non si evince che la ON fosse socia della 3 cooperativa, per cui la controversia non può che ricadere sotto la cognizione del "giudice del lavoro">>. Per la cassazione della cennata sentenza propone ricorso la "società cooperativa r.l. Bimbo Club" adducendo a sostegno un unico motivo, sostenuto da "memoria difensiva" ex art. 378 cod. proc. civ.. L'intimata RI ON resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con l'unico motivo la società ricorrente, denunziando genericamente la violazione delle norme sulla competenza funzionale del "giudice del lavoro">>, addebita al Tribunale di MR Caltagirone di non avere convenientemente considerato - e, quindi, di non averne tratto le pertinenti conseguenze che la regolarità delle- scritture contabili, attestate dalle vidimazioni annuali regolarmente apposte, costituiva valido ed idoneo supporto alla formulata eccezione di incompetenza funzionale, atteso che i testi escussi su istanza di parte appellata, nulla avevano potuto dire circa la qualità di socia della ON, ma anzi avevano confermato che la stessa svolgeva mansioni inerenti alle finalità sociali della società cooperativa>>. II. Il ricorso come dinanzi proposto appare infondato. Infatti, con valutazione della documentazione ritualmente acquisita al processo ed esaminata motivatamente, il Tribunale di 4 Caltagirone ha statuito che la ON non fosse socia della soc. coop. r.l. "Bimbo club". Siffatta statuizione - che si concretizza nell'interpretazione di disposizioni negoziali da parte del giudice del merito - è soggetta al sindacato di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 3485/1990, Cass. n. 2638/1990); violazione, nella specie, inesistente anche perchè la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto o di un atto negoziale da parte del Giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia бли da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Vizio di inammissibilità a cui non si sottrae chiaramente il ricorso della soc. r.l. “Bimbo club" che non ha neppure denunziato un'errata applicazione dei canoni ermeneutici, non richiamando neppure genericamente e, come si è constatato, ciò non sarebbe stato sufficiente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. proc. civ. che sarebbero state violate dal Giudice territoriale. 5 In ogni caso, le censure della società ricorrente - che attengono unicamente alla pretesa “violazione delle norme sulla competenza funzionale del giudice del lavoro” - si appalesano infondate ab imis, in quanto, comunque, la controversia fra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, poichè il rapporto da cui trae origine, pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato, è comunque equiparabile al pari di quelli relativi all'impresa familiare - ai vari rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ. in considerazione della progressiva estensione, operata dal legislatore, di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati (da ultimo, ai fini della procedura dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di quella di mobilità ex art. 8 d.l. n. 148/1993, convertito ex legge 19 luglio 1993, n. 236), dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale. (Cass., sezioni unite, n. 10906/1998). "Il ricorso della soc. coop. r.l. “Bimbo club” va, in definitiva, III rigettato e la società ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannata al rimborso, in favore di ON RI, delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
6 La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in L. 18.000 oltre a L.
3.000.000 per , onorario. Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore Dr. Debut: estrusore Helle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I oagl, 25 GEN. 2001 D A , S 0 O S 1 IL COLLABORATORE 3 L A . 3 L T T DI CANCELLERIA 5 O , R B A . 'A S I N E L D P L S 3 A E I 7 T D - S N I 8 G O - S P 1 O N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I E I R S A G I E E L D R L E O D 7