Sentenza 18 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire al dibattimento, qualora l'imputato abbia prodotto, tramite il difensore, un certificato medico attestante una malattia attuale con stato febbrile, il giudice non può legittimamente escludere la validità dell'impedimento fatto valere, senza compiere alcun accertamento, sul presupposto che il predetto certificato non indichi il luogo in cui l'ammalato è stato visitato, ben potendosi disporre, in tale ipotesi, una visita fiscale di controllo presso il luogo di abituale dimora risultante dagli atti di causa che non comporti ingiustificata dilazione dei tempi del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2002, n. 8533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8533 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 18/01/2002
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 97
Dott. FR NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
- OR FR, NATO A CASAL DI PRICIPE IL 13/12/1946 - LO GE, NATO A VILLA DI BRIANO IL 19/04/1943
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data del 14 giugno 2001, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 gennaio 2000 che, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva condannato i Sigg. NO e AL alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 300 mila di multa ciascuno, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 1, in relazione al reato di violazione dei sigilli apposti ad un immobile in sequestro. Reato accertato il 24 agosto 1994.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. Luigi MARINI;
Sentita/letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del CONS. Dott. GIOACCHINO IZZO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamento di polizia giudiziaria, che il 2 agosto 1994 aveva verificato l'esistenza di un manufatto abusivo di circa 240 mq edificato all'interno di un'arca recintata da muratura in tufo in località Casal di Principe, il cantiere venne sottoposto a sequestro;
custode fu nominato il Sig. NG AL, di professione muratore, reperito sul posto. Committente delle opere e proprietario fu accertato essere il Sig. NO.
Nel corso di un sopralluogo effettuato il giorno 24 agosto successivo la polizia giudiziaria verificò che i lavori erano proseguiti nonostante il sequestro.
Tratti a giudizio avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i Sigg. AL e NO sono stati condannati, come in epigrafe, per il delitto di violazione die sigilli, mentre per le contravvenzioni mosse al solo Sig. NO è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.
Contro la condanna entrambi gli imputati hanno proposto appello. Il Sig. NO ha chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento, onde dimostrare di non essere l'unico proprietario dell'immobile e di non avere mai affidato incarico al Sig. AL per la costruzione del manufatto;
ha chiesto altresì la concessione del beneficio della non menzione. Anche il Sig. AL ha chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento, onde dimostrare l'ignoranza del fatto che il Sig. NO non fosse in possesso di concessione ad edificare. Entrambi hanno lamentato, infine, l'eccessività della pena. Con la sentenza del 14 giugno 2001 la Corte di Appello ha respinto tutti i motivi di ricorso, in sintesi osservando:
a) che la rinnovazione del dibattimento è istituto eccezionale e non può essere utilizzato per introdurre temi e elementi di prova non dedotti in primo grado pur essendo il ricorrente in condizioni di farlo;
b) che in atti vi sono elementi coerenti che indicano nel Sig. NO il proprietario dell'immobile,
c) che l'accusa mossa al Sig. AL concerne la violazione dei sigilli successiva alla sua nomina a custode, così che a nulla rileva il tema della sua non conoscenza dell'assenza di concessione;
d) che la pena risulta determinata congruamente dal giudice di primo grado;
e) che la non menzione della condanna non poteva essere disposta. Nei confronti della sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.
Il SIG. LO, richiamati e rinnovati i motivi di appello, lamenta la "illegittimità dei capi statuiti nella sentenza", essendo stato condannato in base ad una sorta di responsabilità oggettiva, e cioè per il solo fatto di essere stato reperito sul cantiere il giorno del primo accertamento. L'innocenza risulterebbe provata altresì dalla domanda di sanatoria presentata da altri il 21 febbraio 1995. Invoca, infine, l'ignoranza scusabile della legge.
Il SIG. OR, presenta a sostegno del ricorso due ordini di motivi. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge operata dalla Corte con l'ordinanza dibattimentale che ha respinto una istanza di rinvio per legittimo impedimento, ordinanza che avrebbe illegittimamente disatteso la certificazione medica prodotta, ritenuta non sufficiente per mancata indicazione del luogo in cui il medico effettuò la visita al Sig. NO. Con il secondo motivo si lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento, avendo erroneamente la Corte di appello ritenuto decisivo il fatto che la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo reca la firma dello stesso NO.
MOTIVAZIONE
Il ricorso del Sig. LO è infondato e dev'essere respinto. Osserva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata non appare censurabile nella parte in cui ritiene provata la responsabilità del ricorrente. E, infatti, la contestazione mossa al Sig. AL non è quella di avere partecipato all'edificazione abusiva, bensì quella di avere - quale custode del cantiere sequestrato - concorso nella successiva violazione dei sigilli. Una volta accertato che egli operava come operaio all'interno del cantiere, ed esclusa così la sua estraneità alle attività che vi si svolgevano, correttamente in sentenza si attribuisce valore assorbente al fatto che nonostante l'apposizione dei sigilli l'attività illecita di edificazione riprese e proseguì, in ciò avendo rilevanza il fatto che il ricorrente non l'abbia, quale custode, impedita o non si sia attivato per porre rimedio all'illecito.
Quanto al ricorso del Sig. OR, se la Corte di Appello ha motivato compiutamente le ragioni della mancata rinnovazione del dibattimento, appare censurabile l'ordinanza con cui è stata dichiarata la contumacia del ricorrente.
In atti esiste certificato medico, a firma Dr. NO, che con data uguale a quella di udienza attesta l'attualità della situazione di malattia e la presenza di stato febbrile. A fronte di tale certificazione la Corte di Appello ben poteva attivare i poteri di controllo, e tale intenzione sembra emergere dall'ordinanza a verbale. Erronea appare, dunque, la decisione di ritenere il controllo impossibile e di soprassedervi per dichiarare la contumacia del ricorrente.
Appare evidente, infatti, che il Sig. NO tramite il difensore ha presentato ai giudici documentazione medica attestante l'esistenza di una impossibilità assoluta o, quantomeno, di Liti impedimento legittimo: una malattia attuale con stato febbrile. Per disattendere tale risultanza e ritenere l'impedimento non giustificato il giudice deve essere in possesso di elementi concludenti che gli consentano di affermare che l'impedimento non sussiste o che l'imputato è in condizione di superarlo e di presenziare all'udienza, così che l'assenza deve ritenersi addebitabile a sua libera scelta. Dev'essere perciò ritenuta erronea la decisione con cui la Corte di Appello ha dichiarato contumace il Sig. NO senza compiere alcun accertamento che escludesse la legittimità dell'impedimento fatto valere. Se è vero che il medico certificante non ha indicato il luogo in cui di primo mattino aveva sottoposto a visita il Sig. NO, ben avrebbe potuto il collegio richiedere l'effettuazione del controllo di un medico presso il luogo di abituale domicilio dello stesso NO, risultante dagli atti, e quindi assumere ogni opportuna decisione in esito o all'avvenuto controllo sanitario oppure alla comunicazione del mancato rinvenimento dell'imputato presso il luogo indicato. La decisione di soprassedere ad ogni controllo appare in contrasto con l'obbligo per il giudice che non intenda rinviare l'udienza - cfr. artt. 420 ter. 484 e 598 cod.proc.pen. - di motivatamente e fondatamente superare l'allegazione difensiva circa la legittima e non volontaria assenza dell'imputato. Sulla sussistenza di un simile obbligo si rinvia ai principi fissati dalla Corte, Sez. 3, con la sentenza n. 12522 del 21/11-28/12/1995, Lirangi (Rv. 203302), in cui si afferma che l'allegazione difensiva dell'impedimento può essere superata solo da adeguato accertamento tecnico e non da valutazioni esperienziali e soggettive del giudice, nonché dalla Sez. 6, con la sentenza n. 13136 del 2 aprile 2001 (in corso di massimazione), nella quale si afferma che il sospetto dello scopo dilatorio di un ricovero periodico in ospedale per il trattamento di una patologia grave non è sufficiente per ritenere ingiustificata l'assenza dell'imputato, dovendo il giudice raggiungere la certezza, mediante gli opportuni accertamenti medici, della compatibilità del trattamento con la possibilità per l'imputato di presenziare all'udienza. A fronte del principio generale che impone particolare cautela, ed anzi l'acquisizione di un elemento positivo contrario, al fine di superare l'allegazione del legittimo impedimento per malattia, non appare convincente, e non viene condivisa da questo collegio, la decisione con cui la Corte ha ritenuto (Sez. 6 sentenza n. 3577 del 12/21-18/3/1999, Mattiucci - Rv. 212761) che la mancata indicazione del luogo in cui il medico certificante ha visitato l'imputato costituisca impedimento decisivo per la possibilità del giudice di formulare un proprio giudizio, con la conseguenza che detto certificazione è inidonea a supportare il legittimo impedimento dell'imputato. In tal modo, infatti, il giudice fa gravare sull'imputato e sull'esercizio dei suoi diritti un vizio formale della certificazione del medico, vizio che non attiene alla sostanza dell'impedimento e che può essere superato con ordinaria diligente attivazione. Se, infatti, non può farsi carico al giudice di un obbligo di ricerca del luogo in cui l'imputato non comparso è reperibile, non vi è motivo perché si soprassieda, in assenza di diversa formale indicazione in atti, ad una visita fiscale di controllo presso il luogo di abituale dimora che risulti dagli atti di causa e che non comporti ingiustificata dilazione del corso del processo..
All'affermazione di tale principio consegue illegittimità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
LA CORTE ANNULLA L'IMPUGNATA SENTENZA, QUANTO A OR FR, CON RINVIO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. RIGETTA IL RICORSO DI LO GE, CHE CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002