Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 7999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7999 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
E N O I Z A R T S 0 7 999/02 REPUBBLICA ITALIANA A D IN NOME DEL POR O ITA AI E T N LA CORTE E Oggetto S E Rajonale, to SEZIONE TERZA CIVILE one Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 494/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.22016 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Ud.14/01/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CC AL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PAZIENZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COOP TAXI ANIENE SRL, UNIPOL ASSIC SPA, ASSITALIA SPA;
intimati - avversO la sentenza n. 78/97 del Giudice conciliatore di ROMA, emessa il 05/11/97 e depositata 1'11/11/97 2002 (R.G. 552/94); 4 40 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0 udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CI DR, premesso che la propria autovettura Mercedes 200 era stata urtata e danneggiata dall'autovettura A. R. Giulietta di proprietà della Cooperativa Taxi Aniene ed assicurata dalla IP Assicurazioni s.p.a., ha convenuto dinanzi al Conciliatore di Roma la Cooperativa e la società assicuratrice per sentirle condannare in solido al risarcimento del danno. La Cooperativa Taxi Aniene ha resistito alla domanda, la IP ha negato d'essere L'attore ha chiamato in legittimata a contraddire. causa l'SI Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., che si resa Assunta una provacontumace. testimoniale, il Conciliatore, con sentenza dell'11/11/1997 ha rigettato la domanda. Ricorre il CI con due motivi. Le intimate Cooperativa Taxi Aniene, IP Assicurazioni e SI non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi della impugnazione, che essendo 2 connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 Cod. Proc. Civ.. Lamenta, abbia del tutto in particolare, che il Conciliatore, in giudizio omesso di menzionare la chiamata e la prova testimoniale ammessa ed dell'SI assunta, così astenendosi dall'esprimere il proprio motivato convincimento in ordine ai fatti di causa. La doglianza è fondata. Il Conciliatore ha del tutto trascurato di far menzione della domanda proposta dal CI nei confronti dell'SI e tanto meno di pronunziare su tale domanda. Ha, inoltre, del tutto trascurato di far menzionare della prova testimoniale e tanto meno di esaminarne l'esito. Ha, infine, assunto a fondamento della propria decisione la pura e semplice Novato affermazione del non avere l'attore Vil proprio assunto, così formulando una motivazione non altrimenti definibile se non come meramente apparente. La sentenza, quindi, manca dei requisiti indispensabili al raggiungimento del proprio scopo, che consiste nella individuazione degli elementi essenziali della lite e cioè dei fatti considerati о presupposti nella decisione delle questioni portate all'esame del giudice (Cass., 22/4/1976, n. 1428 Cass., 22/1/1582, n. 426). Essa, deve pertanto, considerarsi affetta da radicale 3 nullità. La impugnata sentenza va, dunque, cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, al Giudice di pace di Roma. Roma, 14/01/2002 Il Presidente Il Consigliere est. вебек Шида مانا 3.06.08 E N ZIO A ISTR EG R A D TE N ESE 4