Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5939 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' N NOM DEL9 39 01 REPUBBLICA ITALIANA SUI EMA DI CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 348/99 - - Cron. 12859 Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giovanni PRESTIPINO -Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.05/03/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato DELL'ERBA FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso avvocati CERIONIrappreſentato e difeso dagli 2001 1033 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO M., giusta delega in -1- atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 71/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, emessa il 03/06/98 R.G.N. 117/97; dkp.ie 25/9/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DELL'ERBA per delega SERVELLO;
udito l'Avvocato BIONDI per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 348/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 23.1.1992 al Pretore del lavoro di Vibo Valentia RI RI, bracciante agricolo, conveniva in giudizio l'INPS e ne chiedeva la condanna alla corresponsione dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto del 25.5.1990, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, difettando nella specie il rapporto di lavoro subordinato. Il Pretare, con sentenza dell'11.11.1996, accoglieva il ricorso. Proponeva appello l'istituto osservando che il rapporto di lavoro, essendo intercorso tra la RI ed il suocero, andava qualificato di collaborazione familiare e non di lavoro D'A8. subordinato. Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 3 giugno 1998, accoglieva l'appello dell'istituto e rigettava la domanda della lavoratrice. In motivazione il Tribunale, premesso che il diritto alla prestazione previdenziale presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, osservava che le risultanze processuali, sia testimoniali che documentali, non erano tali da far ritenere provato il rapporto di lavoro subordinato della RI con LI EP, suocero della predetta, ma piuttosto un rapporto di collaborazione familiare. Avverso questa sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo e sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la complessiva portata della prova testimoniale affermando che i testi avrebbero indicato "genericamente” di aver visto lavorare la RI nella proprietà del datore di lavoro, senza indicare le ragione che lo aveva indotto a ritenere "generiche" dette testimonianze. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora contraddizione ed illogicità della motivazione e deduce che il Tribunale, pur avendo in astratto correttamente definito i caratteri distintivi della subordinazione nei rapporti di lavoro agricolo, non avrebbe poi fatto corretta applicazione di detti principi nel caso di specie, attribuendo inoltre eccessivo D.Ag. valore probatorio alle relazioni degli ispettori dell'INPS. denuncia genericamenteCon il terzo motivo la ricorrente violazione di legge e lamenta che il Tribunale immotivatamente non avrebbe dato alcun rilevo alle deposizioni testimoniali, dalle quali era possibile invece evincere con certezza la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Con i tre motivi di ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente vista la loro stretta connessione, la ricorrente in buona sostanza lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso in conseguenza di una omessa о erratacon il suocero, valutazione delle prove testimoniali. Le censure, che si risolvono tutte nella denuncia di vizi di motivazione (ancorchè nel terzo motivo si accenni ad una non meglio precisata violazione di legge) non sono meritevoli di accoglimento. Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con ricorso per 3 cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata per omessa o illogica valutazione di risultanze probatorie non conferisce al giudice di legittimità il potere di esaminare il sottoposta al suo merito della intera vicenda processuale sotto il profilo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, controllandone concludenza;
di conseguenza il pretesol'attendibilità e la vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del D.Ag. insufficiente) esame di punti decisivi della mancato ) 0 controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr., tra le tante, S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000). Nella specie il Tribunale ha dato ampia ragione della sua decisione, avendo escluso il diritto della lavoratrice alla prestazione previdenziale richiesta, per la mancanza del necessario presupposto del rapporto di lavoro subordinato, sulla base di una attenta valutazione sia dei verbali ispettivi dell'INPS che delle deposizioni testimoniali raccolte. In particolare il Tribunale, mentre ha posto correttamente la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato in agricoltura come riconosciuto dalla stessa ricorrente ha rilevato che nella fattispecie concreta lo stretto rapporto di affinità sussistente tra datore di lavoro e assicurata (rispettivamente suocero e OR), la genericità delle deposizioni dei testimoni (che hanno riferito soltanto di aver visto la ricorrente lavorare nel fondo del suocero) e le stesse dichiarazioni rese agli ispettori dell'INPS dal suocero della ricorrente (il quale ha riferito che la OR aveva sempre lavorato in piena autonomia, senza Osservanza di direttive e senza vincoli di orario, né controlli di sorta) inducevano a ritenere sussistente un mero rapporto di collaborazione familiare, piuttosto che un rapporto di lavoro subordinato. Queste valutazioni delle risultanze istruttorie espresse dal Tribunale, sorrette da sufficiente motivazione, non presentano alcun profilo di manifesta illogicità o incoerenza e consentono di ricostruire agevolmente l'iter argomentativo che sorregge la decisione;
per contro le censure della ricorrente, per essere genericamente formulate senza la precisa indicazione degli elementi di prova trascurati o fraintesi dai giudici di appello, si risolvono in definitiva nella richiesta di un riesame del merito della causa, non consentito in questa sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non si deve far luogo alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 marzo 2001 Il Cons. estensore Il Presidente lumerum flylici Фетата Одрпімо I A D 9 3 S , 1 S 3 . O еле 5 A L T T L . R , O A A N ' B + S L I E 3 L P D E 7 S - D I A IL CANCELLIERE 8 I T - N S 1 S Depositato in Cancellèrla G O 1 N O E P S A oggi, 21 APR 2001 E M I I D G A E A G , " 现 E O D O L IL CANCELLERE E R T T S A N I L E G S L D E E E R Q D .