Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
In tema di affidamento in prova per fini terapeutici (art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), va annullata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che abbia concesso il beneficio senza previamente accertare l'attualità dello stato di tossicodipendente del beneficiario e senza verificare la sussistenza di un programma terapeutico - cui il medesimo si sia sottoposto o intenda sottoporsi- idoneo ai fini del recupero (nella specie, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva concesso la misura alternativa dell'affidamento terapeutico senza avere adeguatamente motivato né sulla sussistenza della prova del riferito stato di tossicodipendente abituale del beneficiario, né sulla idoneità del programma indicato a favorire il recupero e la riabilitazione, nei confronti di un soggetto indicato dagli organi di polizia come "persona di elevatissima pericolosità sociale").
Commentario • 1
- 1. Nuovi orientamenti sull'affidamento terapeuticoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 agosto 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che era stato richiesto da una condannata per la pena detentiva che doveva scontare, quantificata in due anni e otto mesi di reclusione. In particolare, in sede di concessione della misura alternativa richiesta dalla condannata, il Tribunale di sorveglianza di Venezia stabiliva che l'esecuzione della pena, relativa al beneficio penitenziario concesso, doveva essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 38055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38055 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3356
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021939/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso Tribunale di Sorveglianza di POTENZA;
nei confronti di:
SP MA, N. IL 27/04/1962;
avverso ORDINANZA del 26/04/2006 del Tribunale Sorveglianza di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE Giorgio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
I Con ordinanza del 26 aprile 2006, il tribunale di sorveglianza dì Potenza concedeva a SP MA la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, in relazione alla pena di anni 7 e mesi
8 di reclusione da espiare per una serie di delitti, con fine pena al 9 dicembre 2009, affermando su un modulo prestampato che era "presente agli atti la certificazione di tossicodipendenza, il programma (di tipo residenziale) c/o la Com. "Leo", la certificazione di idoneità del programma".
Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Potenza, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, nel testo modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n.49 che aveva convertito il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, aveva sottoposto la concessione dell'affidamento in prova in casi particolari al rispetto di condizioni più rigide che in passato, ponendo delle previsioni puntuali e rigorose, laddove il tribunale di sorveglianza di Potenza si era limitato ad operare un controllo meramente cartolare sulla ricorrenza delle condizioni di legge, evitando di compiere una verifica autentica e sostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura, senza dare inoltre ragione delle modalità e dei criteri di utilizzazione del delicatissimo potere discrezionale concessogli in relazione a condannati, come l'SP, che gli organi di polizia descrivevano come persona di elevatissima pericolosità sociale. II. Il ricorso è fondato.
Il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94), nelle più recente versione offerta dal D.L. 30 dicembre 2006, n. 272, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha sottoposto la concessione dell'affidamento in prova in casi particolari a condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da impedire un ricorso strumentale all'istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili, specie con riferimento a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre misure alternative.
Ferma restando la natura discrezionale del provvedimento, l'art. 90 richiede, ai fini dell'ammissione al beneficio, che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, che questi abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottacersi e che alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o dì alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato (comma 1). Peraltro, ai fini della decisione, il tribunale dì sorveglianza "può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato e deve altresì accertare che lo stato dì tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio" (comma terzo).
Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza non indica innanzitutto dall'assunzione di quali sostanze stupefacenti dipenda lo stato di tossicodipendenza del condannato, ne' a quale programma di recupero egli sia sottoposto o intenda sottoporsi. Ma c'è di più. Dall'esame degli atti emerge che la prova della tossicodipendenza dell'SP risulta dal dato meramente anamnestico fornito il 12 ottobre 2005 dalla Casa circondariale di Potenza, in base al quale il condannato è tossicodipendente de sostanze stupefacenti (non meglio precisate) e non assume terapia, e da tre certificati di iscrizione al SERT, rispettivamente del 9 febbraio 2001, del 13 marzo 2006 e del 19 aprile 2006, nei quali non è attestata alcuna tossicodipendenza: il primo di questi documenti afferma infatti che l'SP ha praticato l'ultima terapia con metadone dal 13 al 18 settembre 1996, mentre il terzo documento rivela che gli esami tossicologici non hanno evidenziato la presenza di sostanze di abuso.
Così stando le cose, è evidente che dagli atti in possesso del tribunale non risulta se il condannato sia attualmente tossicodipendente e se sia abituale l'uso di sostanze stupefacenti da parte sua, e neppure viene spiegato perché si è ritenuto di concedere un beneficio penitenziario di natura chiaramente eccezionale a un soggetto, indicato dagli organi di polizia (il Commissariato di polizia di San Carlo Arena di Napoli) come "persona dì elevatissima pericolosità sociale che può contare su una fitta rete di conoscenze... dai quali si fa rilasciare certificati di assunzione al lavoro al solo scopo di evitare la carcerazione" e che deve oltretutto espiare ancora un lungo periodo di detenzione (il fine pena è fissato al 9 dicembre 2009).
L'ordinanza deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al tribunale di sorveglianza di Potenza per un nuovo e più approfondito esame.
P.Q.M.
La Corte visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Potenza.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006