Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 6752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6752 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO IT6 7 5 2 /01 REPUBBLICA ITALIANA 4 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 3235/99 Cron. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 2469 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 26/01/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORF 3000 per diritti sul ricorso proposto da: 16 IN 2001 # IL CANCELLIS UG IDA COZZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CRISTINI EDOARDO, che la difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato CARLI CLAUDIO, giusta delega in atti;
ricorrente CG512661
contro
DALLA VIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato PASCUCCI FRANCO, che la difende unitamente all'avvocato PALAMARA LUIGI, BONAMICI CLAUDIO, giusta 2001 delega in atti;
controricorrente 151 UG IDA VED BONU8Zij - INTIMATA -1- avversO la sentenza n. 1593/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 09/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Edoardo CRISTINI, difensore della l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 2/7/85 Gabriella LL VI, deducendo di essere proprietaria di un fondo in Quinzano contraddistinto col mappale 251 del comune di Verona nord convenne in giudizio davanti al Tribunale di Verona 77, ID BO vedova OZ, proprietaria del fondo confinante ( mappale 159), e deducendo che costei, pur godendo del diritto di passaggio lungo una stradella contiqua allla proprietà attorea, utilizzava per passaggio il fondo di essa attrice, non assoggettato a alla convenuta fosse inibito ilservitù, chiese che transito sul detto fondo. La convenuta resistette alla domanda sostenendo che je la servitù era stata sempre esercitata, da lei e dai suoi danti causa, utilizzando per un breve tratto il passaggio sul fondo della convenuta. Il Tribunale, con sentenza 5/6/90, rigettò la domanda attorea in quanto ritenne che la servitù di passaggio, costituita con atto pubblico 29/3/63, con cui gli originari comproprietari procedettero alla divisione dell'unico originario fondo comprendente, tra l'altro, i terreni oggetto di causa, richiedeva necessariamente per il suo esercizio il passaggio sul fondo dell'attrice. La decisione fu riformata dalla Corte d'appello di Venezia che, con sentenza 2/6/98, in accoglimento dell'appello proposto dalla LL VI, stabili che il mappale 251 non era gravato da servitù ed inibi, quindi, alla BO OZ il passaggio su di esso. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione della sentenza per due motivi di censura illustrati da una memoria. Resiste l'intimata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denunciano vizi di motivazione per avere la sentenza accolto la domanda negatoria servitutis della attrice Gabriella LL VI, volta ad escludere il passaggio sul proprio fondo, contraddistinto col mappale 251, senza tenere conto che, essendo emerso dalla TU che la servitù gravava sul mappale 346, di proprietà di un terzo, la domanda della LL VI avrebbe dovuto essere rigettata, e non accolta. La censura non merita accoglimento. L'impugnata sentenza ha posto in relazione il contenuto dell'atto di divisione 29/3/63 (con il quale era stato costituita la servitù di passaggio a favore del mappale 159/a, divenuto poi il mappale 159, di proprietà della convenuta BO OZ) con i rilievi effettuati dal TU (che aveva individuato la sede della suddetta servitù di passaggio in una stradina che non interessava minimamente il mappale 251, in quanto correva all'esterno di tale mappale) ed è giunta alla conclusione che il fondo della attrice non era gravato dalla servitù costituita con l'atto divisionale. Correttamente, quindi, ha accolto la domanda negatoria servitutis della LL VI L'asserito errore che il giudice d'appello avrebbe commesso nel non tenere conto che - come era stato anche il passaggio contestato dall'attriceaccertato dal TU veniva effettuato dalla convenuta non sul mappale 251, ma sul mappale 346, indicato dal tecnico come appartenente a terzi, non appare determinante ai fini della decisione. Ammesso che possa parlarsi di errore in base ad un che il TU ha effettuato in grado diaccertamento appello, e che perciò non era riferibile alla situazione proprietaria esistente al momento dell'introduzione della Causa di primo grado, non ravvisabile in capo alla ricorrente alcun interesse а vedere accertata nella presente causa l'effettiva situazione proprietaria rispetto a due mappali (il 251 e il 346) che la sentenza ha affermato senza essere censurata sul punto essere entrambi non interessati dalla servitù costituita con l'atto divisionale del 1963 II - Col secondo motivo si denuncia violazione di legge per non avere la sentenza tenuto conto dell'eccezione formulata dalla convenuta, secondo cui il passaggio sul fondo dell'attrice risaliva ad accordi tra gli originari proprietari dei fondi e doveva, perciò, ritenersi esercitata ab immemorabile ovvero costituita per destinazione del padre di famiglia. Anche tale censura va disattesa. La ricorrente, genericamente invocando titoli costitutivi, quali l'usucapione e la destinazione del padre di famiglia, rimasti fuori dai limiti della causa (in cui si è dibattuto soltanto dell'individuazione della sede della servitù costituita con l'atto divisionale del 1963) tenta di ottenere per di più con riferimento al mappale 346, da lei stessa indicato come appartenente ad un terzo estraneo un riesame del merito che non è consentito in questa sede. Conseque il rigetto del ricorso. Si ritiene opportuna la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
hooow La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 290000 Roma, 26 gennaio 2001 L'estensore Il presidente Sensorini Invokell IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Cazo Agenzia delle Entrate DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ufficio di Roma 16 MAG. 2001 10.08. Roma Iscritto a ruolo il ANCELLIERESIL CANCELLIERE C1 Art. n.