Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2013, n. 27836
CASS
Sentenza 8 aprile 2013

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Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione annulli il decreto di revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione non è ricorribile per cassazione.

In pendenza della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la presentazione dell'istanza di applicazione di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza invece che al pubblico ministero non comporta l'inammissibilità della stessa ma detemina la cessazione degli effetti della disposta sospensione.

Commentario1

  • 1Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024

    Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2013, n. 27836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27836
Data del deposito : 8 aprile 2013

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