Sentenza 8 aprile 2013
Massime • 2
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione annulli il decreto di revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione non è ricorribile per cassazione.
In pendenza della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la presentazione dell'istanza di applicazione di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza invece che al pubblico ministero non comporta l'inammissibilità della stessa ma detemina la cessazione degli effetti della disposta sospensione.
Commentario • 1
- 1. Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024
Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2013, n. 27836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27836 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 08/04/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1233
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 36179/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA;
nei confronti di:
SCALA DORIANO N. IL 25/03/1975;
avverso l'ordinanza n. 225/2012 TRIBUNALE di RAVENNA, del 22/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha annullato il decreto di revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione emesso l'11 novembre 2011 nei confronti di Doriano Scala, dopo aver accertato che il difensore dello Scala aveva proposto in termini a far data dalla notifica dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, istanza di ammissione di questi al regime alternativo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, depositando, però, la detta istanza non già presso la segreteria del pubblico ministero procedente - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna - come imposto dalla legge, ma direttamente al Tribunale di sorveglianza di Bologna, competente a decidere.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, deducendo:
- violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione non ha il potere di revocare l'ordine di sospensione dato che la legge prescrive che l'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, e ciò non è stato fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto è inammissibile perché estraneo al novero di quelli proponibili con ricorso per cassazione.
È pur corretto quanto affermato in ricorso, circa il fatto che l'istanza per l'applicazione di una misura alternativa debba essere presentata al pubblico ministero, che ha emesso l'ordine di sospensione del contestuale ordine di esecuzione, e non possa essere presentata direttamente al Tribunale di sorveglianza. A tal proposito questa Corte ha già affermato che qualora, in pendenza della sospensione, ex art. 656 c.p.p., comma 5, dell'esecuzione della pena detentiva, l'istanza di applicazione di una misura alternativa venga presentata non al pubblico ministero, come previsto dal successivo art. 656, comma 6 ma all'ufficio del magistrato di sorveglianza, ciò, pur non comportando l'inammissibilità di detta istanza, determina, tuttavia, la cessazione degli effetti della disposta sospensione, dando essa luogo alla frustrazione della ratio della disposizione violata, che è quella di rendere edotto il pubblico ministero dell'avvenuta, tempestiva proposizione dell'istanza medesima e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza - Sez. 1, n. 12329 del 17/3/2005 (dep. 31/3/2005), P.M. in proc. Simone, Rv. 231440 -. E però, il provvedimento ora impugnato, seppure contrario alla legge nella misura in cui ha annullato il legittimo decreto di revoca dell'ordine di sospensione, non è affetto, neanche nella prospettazione d'impugnazione, da alcuna tra le condizioni patologiche per le quali è proponibile, per violazione di legge processuale, il ricorso per cassazione.
È bene sul punto precisare che non ogni violazione di legge processuale giustifica la proposizione di un ricorso per cassazione, avendo il legislatore elencato tassativamente i casi di violazione di legge, assistiti dalla previsione di un'apposita sanzione, che possono essere denunciati come motivi di ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013