Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11555 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
ee 73326 REPUBBLICA ITALIANA DEL OPOL ITALIA11555/02 IN CORTE S SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.23798/00 posta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Enrico Papa Presidente Massimo Oddo Consigliere Cron. 28 163 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere C.C. 02/05/02 Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Oggetto: Agevolaz. tributarie. ha pronunciato la seguente: Sisma 1984. Sospensione imposte. SENTENZA Deducibilità. sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, E L presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo I V I rappresenta e difende ex lege E C N O I Z A - ricorrente 6 S S 2 A C 3 I contro 3 N D 7 A O I M RE EL E P R P U . M S intimato N A E T R C O C Commissione Tributaria avverso la sentenza della depositata il Regionale di Campobasso, n. 480/02/99, 10.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.05.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe 1746 r Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL, residente in uno dei comuni colpiti RE dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammon- tare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il ministero delle finanze, denunziando la applicazione degli articoli 28,violazione e falsa legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2bis, D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n.46; 13, co.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, legge 28 febbraio 1986, n.46; 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.597; D.L. 29 maggio 1989, n.202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n.263. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni - il quale prevedenella legge 28 febbraio 1986, n.46 che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- ni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini in virtù dell'interpretazione dell'IRPEF e dell'ILOR - autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei 3 r versamenti sospesi" (Cass. nn. 11248/2001, 10237/2001, 8659/2001, 4945/2000). Non venendo addotte nuove valide ragioni per giurisprudenziale, il discostarsi da tale indirizzo rigettato, senza che occorra ricorso deve essere provvedere sulle delspese giudizio, cheatteso la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile tributaria, il 2 maggio 2002. Il consigliere est. Gueppe Alge Il presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi -2 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1