Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/1999, n. 11018
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Sentenza 30 giugno 1999

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In tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 cod.pen., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero, l'esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di fatto che abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nei confronti del soggetto offeso era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia e prescrizione, ha annullato con rinvio, su ricorso del PM, la sentenza di secondo grado, che aveva mandato assolto l'imputato, ritenendo applicabile l'art. 596 comma terzo, n. 2 cod. pen., per il solo fatto che, all'epoca della diffamazione, era pendente procedimento penale a carico della persona diffamata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/1999, n. 11018
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11018
    Data del deposito : 30 giugno 1999

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