Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
In tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 cod.pen., non è sufficiente che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero, l'esistenza di tale procedimento, integra solo parte della condizione di fatto che abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nei confronti del soggetto offeso era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia e prescrizione, ha annullato con rinvio, su ricorso del PM, la sentenza di secondo grado, che aveva mandato assolto l'imputato, ritenendo applicabile l'art. 596 comma terzo, n. 2 cod. pen., per il solo fatto che, all'epoca della diffamazione, era pendente procedimento penale a carico della persona diffamata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/1999, n. 11018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11018 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Guido IETTI Presidente del 30/6/1999
Dr. P.Francesco MARINI Consigliere SENTENZA
Dr. Sandro OCCHIONERO Consigliere N. 1445
Dr. Vittorio RAGONESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo BRUNO Consigliere N. 5702/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 21.1.1999 dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA di CAMPOBASSOavverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 9.12.1998, nel procedimento a carico di NA ID, nato a [...] il [...].
Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Paolo BRUNO. Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dr. Luigi CIAMPOLI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Udito l'avv. De Ritis Giacomo che ha chiesto che venisse acquisito agli atti l'estratto di sentenza di cui al suo intervento preliminare (sentenza del Tribunale di Campobasso del 19.12.1998) e, in subordine, il rigetto del ricorso del P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.3.1995, il Pretore di Campobasso dichiarava AR ID colpevole del delitto di diffamazione nei confronti di ZI PE e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio in favore dello stesso ZI, costituitosi parte civile. L'addebito consisteva nel fatto che l'imputato avesse affisso in una vetrinetta appesa nel suo negozio, nei pressi della cassa, un ritaglio del giornale Il Messaggero, pubblicato l'1.7.1988, contenente un articolo dal titolo ZI alla sbarra. Riteneva il Pretore che - stante l'evidente rilievo diffamatorio sia del titolo che della notizia contenuta nell'articolo, tanto più che, in mancanza d'indicazioni cronologiche, il cliente-lettore era portato a ritenere che il fatto pubblicato dal giornale avesse la connotazione dell'attualità, ove invece si trattava di vicenda risalente a quattro anni addietro - non ricorresse nella fattispecie l'esimente del comma terzo, n. 2, dell'art. 596 c.p., in quanto l'esito del processo era stato in larga misura favorevole al ZI.
Proposto appello avverso tale pronuncia, il AR sosteneva, tra l'altro, la sussistenza, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 596, comma terzo, n. 2, c.p., negata dal primo giudice sull'erroneo presupposto che il processo si fosse ormai concluso. Con sentenza del 9.12.1998, la Corte di Appello di Campobasso riformava l'impugnata sentenza, dichiarando l'imputato non punibile in ordine al reato ascrittogli in applicazione della norma di cui al citato art. 596, comma terzo n. 2 e comma quarto c.p.
Argomentava la Corte di merito che l'offesa in questione consisteva nell'attribuzione di un fatto determinato, in quanto la notizia riferita nell'articolo riguardava specifici reati contestati al ZI nella sua qualità di presidente della cooperativa edilizia Skylab in danno della stessa società e di alcuni soci. Considerava, poi, che alla data del 29.5.1992, e cioè dell'accertata affissione del ritaglio di giornale nell'esercizio commerciale dell'imputato, il processo di cui aveva dato notizia l'articolista era ancora pendente, essendosi concluso con sentenza di questa Suprema Corte del 14.4.1994. Avverso l'impugnata pronuncia propone ora ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso che lamenta l'erronea applicazione dell'art. 596 c.p., in ragione della quale ne chiede l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Lamenta il P.G. ricorrente la distorta interpretazione della norma denunciata, nella parte in cui prevede la speciale causa di non punibilità relativa all'ipotesi dell'attribuzione di un fatto determinato. Si duole, in particolare, che, ai fini dell'operatività della causa anzidetta, i giudici di merito abbiano ritenuto sufficiente la mera pendenza del procedimento penale cuì sì riferiva il ritaglio di giornale affisso, ove invece per la non punibilità sarebbe stato necessario il riscontro probatorio richiesto dal comma quarto dello stesso art. 596 c.p. 2. - Il ricorso è certamente fondato. Ed invero, emerge inequivocamente dal testo del documento impugnato che la Corte, territoriale, recependo l'erronea interpretazione proposta dall'imputato nell'atto di appello, ha effettivamente considerato sufficiente, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, la pendenza - alla data del fatto - del procedimento penale cui si riferiva il ritaglio di giornale in questione. In particolare, dopo aver correttamente affermato che il contenuto dell'offesa consisteva nell'attribuzione di un fatto determinato, e cioè nell'indebita diffusione della notizia che la parte offesa era imputata dei reati di appropriazione indebita, truffa e false comunicazioni sociali, asseritamente commessi nella qualità di presidente di una società cooperativa, e che per tali reati era stata chiamata a rispondere innanzi all'autorità giudiziaria competente, ha ritenuto la veridicità della stessa notizia sulla base del mero dato cronologico che, alla data dell'affissione dell'articolo (29.5.1992), il processo penale fosse effettivamente pendente.
La lettura delle norme di cui all'art. 596 c.p., sottesa da siffatta interpretazione, è però manifestamente erronea. Ed infatti, la disposizione contenuta nel comma terzo del menzionato articolo disciplina l'ipotesi in cui, consistendo il contenuto dell'offesa nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova liberatoria è sempre ammessa nel procedimento penale nei tre casi specificatamente previsti nel comma terzo, tra i quali quello menzionato al n. 2) consiste proprio nell'ipotesi in cui per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia un procedimento penale.
È però di palmare evidenza, alla stregua della concatenazione logica e sistematica tra la norma in parola e quella contenuta nel comma successivo, che la mera pendenza di un procedimento penale non vale ancora a far ritenere assolto l'onere probatorio a carico un condizioni di fatto che abilitano alla dell'imputato, consistendo soltanto in una delle tre condizioni di fatto che abilitano alla prova liberatoria, questa conseguendosi esclusivamente con la dimostrazione diretta, e cioè acquisibile nello stesso procedimento penale - ovvero in produzione della pronuncia irrevocabile di condanna per il fatto attribuito, che sia, ovviamente, successiva alla stessa attribuzione. La previsione conosce, poi, un'ipotesi derogatoria (estranea nondimeno al thema decidendum, pur se tutt'altro che non pertinente al caso di specie), consistente nell'uso di modi tali da rendere di per sè stessi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 594 e 595 c.p., e cioè da integrare già in sè gli estremi dell'ingiuria o della diffamazione. In ogni caso, non risulta che la parte offesa abbia subito sentenza penale di condanna passata in giudicato, emergendo anzi dalle stesse affermazioni dell'imputato (cfr. atto d'appello) che i reati di appropriazione indebita e truffa sono stati dichiarati estinti per amnistia, mentre quello di false comunicazioni sociali è stato dichiarato tale per prescrizione, dopo un rinvio di questa Suprema Corte, come sottolineato, peraltro, nella stessa sentenza impugnata. D'altronde, la circostanza che il reato oggetto della divulgazione diffamatoria si fosse estinto per una causa estintiva sopravvenuta non escludeva che il giudice della diffamazione avesse dovuto comunque pronunciarsi sull'esimente, prosciogliendo con la formula prescritta ove fosse risultata provata la verità del fatto offensivo.
Orbene, la circostanza che la Corte territoriale abbia ritenuto che la sola pendenza del procedimento penale all'epoca dei fatti integrasse l'esimente di cui alla norma in questione, senza procedere all'accertamento della verità del fatto attribuito, configura l'eccepita violazione di legge che (rendendo superflua l'acquisizione documentale sollecitata dal difensore dell'imputato) reclama l'annullamento dell'impugnata pronuncia, con conseguente statuizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999