Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 1
La condotta di chi, sia pure abusivamente, si introduce in un fondo altrui, lasciato colposamente accessibile a chiunque, e riceve un danno dallo stato dei luoghi o dalle cose ivi esistenti non è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen.(Fattispecie di lesioni colpose a seguito di caduta accidentale in una vasca di raccolta di liquami sita in un terreno non recintato).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2000, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 03/02/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. " TATOZZI GIANFRANCO Consigliere N. 216
3. " BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " BOGNANNI SALVATORE Consigliere N. 7981/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE APPELLO di ANCONA2) PRIORI GI n. il 30.9.1936, P.C. PRIORI NO n. il 29.9.1951, P.C.
nei confronti di:
TI RA n. il 17.6.1938
CC PP n. il 21.3.1943
SASSO IM n. il 8.6.1938
avverso la sentenza del 23.11.1998 CORTE DI APPELLO di ANCONA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. TATOZZI Gianfranco;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Mura che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito l'Avv.to Cucchiorini per le parti civili che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
sentiti gli Avv.ti Borgognoni e Pami per gli imputati che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria degli imputati;
Svolgimento del processo
Il 24.9.1989 OR NO cadeva accidentalmente in una vasca di raccolta di liquami ricolma d'acqua e di proprietà, in agro di Ostravetere, di una cooperativa agricola posta in liquidazione coatta amministrativa della quale erano commissari RA NT, PP UC e IM Sasso.
La stalla, di cui la vasca costituiva pertinenza, era in stato di abbandono e il terreno circostante era ricoperto di erbacce mentre le alghe ricoprivano l'acqua di cui era colmo l'invaso. Il OR dopo la caduta era deceduto per annegamento.
Ai commissari liquidatori veniva contestato il delitto di cui all'art. 589 c.p. per avere causato la morte del OR per colpa consistite in imprudenza, negligenza ed imperizia, in particolare omettendo di recintare e segnalare con apposito cartello di pericolo la presenza della vasca.
Il tribunale di Ancona con sentenza del 20.10.1994 dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, ritenuto il concorso del fatto colposo della vittima nella misura del 40%, li condannava ciascuno alla pena mesi quattro di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio.
In accoglimento dell'appello proposto dagli imputati la Corte di Appello di Ancona li assolveva perché il fatto non sussiste con sentenza del 23.11.1998. La Corte di merito rilevava che, sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato UC, non smentito da alcuno, doveva ritenersi che nella proprietà agricola fossero stati apposti dei cartelli con la indicazione "Vietato entrare Pericolo" per cui era da escludere l'elemento di colpa costituito da omessa segnalazione contestato con l'imputazione.
Peraltro indicava l'altro elemento della omessa recinzione integrante colpa specifica anch'essa contestata;
tuttavia tale comportamento omissivo, senz'altro sussistente, non poteva considerarsi in rapporto eziologico con l'evento giacché questo era stato causato esclusivamente dal comportamento della vittima che era entrato nel fondo in atteggiamento di caccia, nonostante fosse soggetta a riserva, si era avvicinato alla struttura, nonostante ciò gli fosse vietato dall'art. 21 della legge 157/1992 che impedisce l'esercizio della caccia in prossimità di immobili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e comunque in violazione del divieto di ingresso evidenziato dai cartelli in loco che avrebbero dovuto essere rispettati in quanto conformi agli art. 842 e 843 C.C.. La condotta del OR quindi per la sua atipicità ed imprevedibilità secondo l'id quod plerunque accidit, costituiva causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41, 2^ C., C.P.. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona propongono ricorso per Cassazione il P.G. e le parti civili OR GI e OR NO chiedendone l'annullamento.
Il primo ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla esclusione della omessa segnalazione di pericolo di divieto di ingresso che invece è stata ritenuta esistere in loco sulla base della sola dichiarazione dell'imputato UC senza considerare la obbiettiva smentita derivante dal verbale di sopralluogo e dalle deposizioni testimoniali che avevano escluso proprio la presenza di cartelli in tal senso.
Inoltre, quanto all'ulteriore elemento di colpa della omessa recinzione che pure si rimprovera agli imputati nella sentenza impugnata, la insussistenza di nesso eziologico con l'evento lesivo era stata affermata in assenza di adeguata motivazione circa la imprevedibilità ed atipicità della condotta della vittima ed in contrasto con la normativa che intanto riconosce alla causa sopravvenuta efficacia interruttiva del rapporto causale tra quella preesistente e l'evento in quanto sia di per sè idonea a spiegarne la produzione.
La condotta del danneggiato, per sè gravemente imprudente, rimane comunque in legame concausale e non esclusivo con l'evento in assenza di misure di tutela alla cui adozione è tenuto, in ossequio ad elementari criteri di prudenza e diligenza il proprietario di cose quali pozzi, fosse laghi o altro che per essere ricoperti da fogliame e seminascosti dalla vegetazione costituiscono concreto pericolo per i terzi che, sia pure in violazione di un generico divieto, possono ad essi avvicinarsi.
Le parti civili con l'atto di gravame muovono alla sentenza impugnata censure in parte parallele a quelle del P.G. e in parte ulteriori;
queste censure sono costituite dalla denunzia della violazione degli art. 494 e 192 C.P. e dalla mancanza di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell'attribuire significato concludente alle dichiarazioni dell'imputato UC circa la presenza di cartelli di segnalazione del pericolo con divieto di accesso nel fondo senza considerare gli eventuali riscontri esterni e la esistenza di ulteriori acquisizioni di segno contrario. Le parti civili inoltre denunciano la violazione o la erronea applicazione della L. 968/77 e 157/92, e degli artt. 842 e 843 C.C. e la mancanza e contraddittorietà delle motivazioni addotte al riguardo.
Infatti la L. 157/92 non sarebbe applicabile essendo il fatto avvenuto nel 1989 così come l'art. 20 della L. 968/77 essendo l'azienda agricola non piu abitata ed abbandonata mentre l'atteggiamento di caccia ritenuto dalla Corte richiede il possesso di fucili che, secondo la stessa sentenza impugnata erano stati invece lasciati dal OR in auto.
Anche l'art. 842 C.C. sarebbe stato erroneamente richiamato giacché il generico divieto di ingresso nel fondo altrui non esclude di per sè la responsabilità del proprietario per i danni riportati da chi l'abbia violato.
Motivi della decisione
I ricorsi sono fondati.
1. La sentenza impugnata nell'esaminare uno degli elementi di colpa specificatamente contestati agli imputati - l'avere questi omesso la apposizione di segnalazioni del pericolo derivante dalla presenza della vasca - lo ha escluso sulla base delle dichiarazioni dal coimputato UC secondo cui invece erano stati apposti in loco cartelli ben in vista recanti l'indicazione di pericolo ed il divieto di ingresso.
Secondo la Corte di merito tali dichiarazioni, renderebbero la circostanza pacifica in quanto non smentite da alcuno. Non vi è dubbio che anche le dichiarazioni rese da un imputato rientrino nel novero dei mezzi di prova di cui il giudice può avvalersi per la formazione del suo libero convincimento, tuttavia occorre, atteso l'interesse difensivo del dichiarante, che esse siano sottoposte ad un particolare vaglio critico in punto di affidabilità attraverso l'argomentato esame di tutte le altre circostanze oggettive e soggettive che la accompagnino, dei riscontri eventualmente esistenti e delle emergenze che le contrastino. Siffatto onere motivazionale è ancora più stringente quando il giudice di appello si ponga in contrasto con quello di primo grado sulla realtà o meno di una determinata circostanza per cui richiede un rigore maggiore nella valutazione della prova e nella argomentazione della motivazione relativa che non può ritenersi assolto attraverso il mero richiamo alle dichiarazioni dell'imputato con la generica aggiunta che esse non sono state smentite da altri. Nella specie alla genericità della valutazione del giudice di appello che non dà compiutamente conto dell'affidabilità di quanto dichiarato dal UC circa l'esistenza di cartelli di segnalazione, si aggiunge l'ulteriore rilievo che nella stessa sentenza impugnata si insiste, nella narrativa del fatto, sulla mancanza di segnalazioni della vasca seminascosta dalla vegetazione e ciò evidenzia una contraddizione manifesta bisognosa di essere chiarita attraverso un esame approfondito e meno assertivo nella parte motiva della decisione.
Le ragioni indicate comportano l'annullamento della sentenza gravata sul punto della esistenza o meno di segnali di pericolo che costituisce uno dei profili di colpa specifica contestati con l'imputazione.
2. La sentenza in esame riconosce invece l'esistenza in capo agli imputati del diverso profilo di colpa, anch'esso specificato nell'imputazione, di avere omesso ogni recinzione del fondo o della vasca ma contestualmente esclude che tale condotta omissiva e colposa possa ritenersi in rapporto causale con l'evento lesivo in danno del OR in quanto il nesso relativo sarebbe interrotto dal comportamento di quest'ultimo che entrò nel fondo in dispregio del divieto indicato dai cartelli, della normativa sulla caccia che glielo impediva e di quella del Codice Civile.
In sostanza la causa sopravvenuta, costituita dalla condotta del OR assolutamente atipica ed imprevedibile, sarebbe tale da dover essere considerata come sufficiente di per sè, ai sensi dell'art. 41, 2^ co., C.P., a produrre l'evento mortale indipendentemente dalla mancanza della recinzione.
Le considerazioni della Corte di merito in punto di nesso causale tra l'omissione colposa, riconosciuta a carico degli imputati per non aver recintato, in contrasto con elementari norme di prudenza, il fondo o la vasca, resa insidiosa dalla presenza di vegetazione spontanea, e l'evento mortale in danno del OR sono affette da evidenti errori logici e giuridici.
Come noto l'art. 41, 1^ C., C.P. pone, in materia di concorso di cause il C.D. principio di equivalenza di tutte le cause siano esse preesistenti, simultanee o sopravvenute per cui qualora l'agente abbia posto in essere una condotta colposa o dolosa che si riconosca avere contribuito all'evento inserendosi nella seriazione causale di esso, non è consentito escludere la relativa responsabilità anche in presenza di altri fattori umani, quali la condotta di altri o della stessa vittima, ovvero naturali.
Il 2^ comma dell'art. 41 C.P. attenua a determinate condizioni, l'assolutezza del principio espresso nel comma precedente e riconosce efficacia interruttiva del nesso causale alle cause sopravvenute che si siano inserite nel contesto causale con carattere di tale eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità da apparire causa esclusiva e sufficiente dell'evento prodottosi.
La sentenza impugnata afferma che la condotta illegittima del OR che entrò nel fondo non recintato, come pure avrebbe dovuto essere secondo la stessa sentenza, si pone per la sua atipicità, autonomia ed imprevedibilità, rispetto all'id quod plerunque accidit, in rapporto di casualità esclusiva e sufficiente con l'evento di talché la preesistente omissione rimproverata agli imputati deve considerarsi priva di una reale efficacia contributiva. In proposito e dato innanzitutto rilevare che i caratteri della condotta del OR - atipicità, autonomia ed imprevedibilità - sono affermati sulla base del mero riferimento all'id quod plerunque accidit senza ulteriori spiegazioni per cui la motivazione in proposito si configura come apparente ed apodittica e come tale priva di reale contenuto dimostrativo.
Per altro è illogico considerare imprevedibile l'ingresso in un fondo non recintato da parte di terzi sol perché esistono generici divieti di legge ovvero segnalazioni in tal senso in assenza di ostacoli materiali e nel contempo ritenere in colpa coloro che alla predisposizione di questi erano tenuti: la colpa infatti intanto è configurabile in quanto suscita un rimprovero di imprudenza o negligenza da valutarsi proprio sulla base della prevedibilità dei comportamenti altri.
Se il comportamento del OR fosse stato così imprevedibile non si vede ragione per ritenere in colpa gli imputati che omisero le recinzioni.
A prescindere dalle indicate illogicità motivazionali, la condotta di chi, sia pure abusivamente, si introduca in un fondo altrui, lasciato colposamente accessibile a chiunque, ricevendo un danno dallo stato dei luoghi o dalle cose ivi esistenti non è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento di cui al 2^ C. dell'art. 41 C.P. essendo essa priva del necessario carattere di atipicità e straordinarietà posto che non si pone al di fuori della normale linea evolutiva derivante dalla assoluta mancanza di protezione come avviene invece nel caso di superamento di questa.
Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza che ha avuto modo di affermare come in caso di decesso per annegamento in una vasca di irrigazione, risponde di omicidio colposo il proprietario del fondo che, avendolo lasciato aperto ed accessibile a chiunque, non abbia adottato quelle precauzioni suggerite dalla comune esperienza e dalla normale prudenza idonee ad evitare che lo stato dei luoghi o cose pericolose esistenti nel fondo potessero recare danno a terzi (c.f.r. Cass. 29.10.1986, Di Cristina in riferimento Pen. 1986, II, 589). Ciò pur tuttavia non significa che la condotta abusiva della vittima non abbia alcuna conseguenza sull'apprezzamento della responsabilità del proprietario ma unicamente che non potrà escluderla essendo comunque valutabile alla stregua del concorso di colpe concorrenti.
3. Le ragioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, non essendo quella di Ancona articolata in sezioni penali, la quale nel nuovo esame si atterrà ai principi di diritto più sopra affermati.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000