Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2000, n. 6506
CASS
Sentenza 3 febbraio 2000

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Massime1

La condotta di chi, sia pure abusivamente, si introduce in un fondo altrui, lasciato colposamente accessibile a chiunque, e riceve un danno dallo stato dei luoghi o dalle cose ivi esistenti non è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41, comma 2, cod. pen.(Fattispecie di lesioni colpose a seguito di caduta accidentale in una vasca di raccolta di liquami sita in un terreno non recintato).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2000, n. 6506
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6506
Data del deposito : 3 febbraio 2000

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