Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
Le decisioni del magistrato di sorveglianza su reclami generici, a lui presentati ai sensi dell'art.35 dell'ordinamento penitenziario, sono adottate al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio ed essendo prive di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente non sono soggette ad ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza ne' a ricorso per cassazione. (Conf.Cass.I, c.c.7 marzo 2001 n.1743, Scarlino, non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 17270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17270 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 07/03/2001
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. " GIORGIO SANTACROCE " N. 1742
3. " ANNA NI " REGISTRO GENERALE
4. " FA MP " N. 24126/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE NI, n. 10.5.1962 a Gela, avverso il decreto in data 19.4.2000 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Carmine DI ZENZO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA
Con il decreto in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il "ricorso" al Tribunale di sorveglianza, proposto da LE NI avverso provvedimento, emesso dal Magistrato di sorveglianza su reclamo ex art. 35 L. 26.7.1975 n. 354, che non aveva accolto doglianze tendenti ad ottenere la modifica di restrizioni impostegli nell'ambito del regime previsto dall'art. 41 bis, co. 2, L. citata. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento perché non notificato nel termine di cinque giorni prescritto dall'art. 666, co. 2, C.P.P. e contestando le ragioni della ritenuta inammissibilità, in quanto il reclamo era stato proposto non contro l'applicazione delle restrizioni previste dal decreto impositivo del regime di cui all'art. 41 bis L. n.354/1975 - avverso il quale era già stato esperito il mezzo di impugnazione consentito - ma con riferimento a disposizioni asseritamente applicative, e in realtà ulteriormente restrittive, adottate dall'autorità penitenziaria.
Il ricorso è inammissibile per l'assorbente considerazione che nessun mezzo di impugnazione è previsto avverso provvedimenti eventualmente adottati sui generici reclami proposti nelle forme dell'art. 35 L. n. 354/1975, che possono essere indirizzati ad una pluralità indifferenziata di organi amministrativi o giurisdizionali;
quando a provvedere è il Magistrato di sorveglianza, egli decide al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, onde la decisione adottata rimane priva di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente, risolvendosi, in caso di ritenuta fondatezza delle doglianze del detenuto, in una mera segnalazione o sollecitazione all'autorità penitenziaria. Conseguentemente, non è soggetta a ulteriori reclami al Tribunale di sorveglianza, ne' a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, consentito solo contro provvedimenti giurisdizionali. Alla declaratoria di inammissibilità dei gravami esperiti non è neppure di ostacolo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del ricordato art. 35 e del successivo art. 69 della L. n. 354/1975 (Corte Cost. 8/11.2.1999 n. 26), che non permette di intervenire additivamente sul sistema normativo vigente (Cass., Sez. 1^, 16.2/16.6.2000, Camerino). All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese della procedura e - non emergendo motivi di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001