Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2004, n. 31041
CASS
Sentenza 13 maggio 2004

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La reiezione dell'istanza volta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, sostenuta da motivi diversi da quelli già decisi dal tribunale del riesame in precedenza, può essere appellata dall'imputato, il quale ha diritto ad una pronuncia sul merito della questione sollevata; è pertanto affetta da nullità l'ordinanza del tribunale del riesame con funzione di giudice di appello che riqualifichi l'atto di appello come ricorso per cassazione avverso la precedente decisione (Nel caso di specie, l'appello riguardava la reiezione dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase, dopo che il tribunale del riesame aveva già riconosciuto l'operatività dell'istituto della contestazione a catena, con conseguente retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2004, n. 31041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31041
    Data del deposito : 13 maggio 2004

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