Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
La reiezione dell'istanza volta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, sostenuta da motivi diversi da quelli già decisi dal tribunale del riesame in precedenza, può essere appellata dall'imputato, il quale ha diritto ad una pronuncia sul merito della questione sollevata; è pertanto affetta da nullità l'ordinanza del tribunale del riesame con funzione di giudice di appello che riqualifichi l'atto di appello come ricorso per cassazione avverso la precedente decisione (Nel caso di specie, l'appello riguardava la reiezione dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase, dopo che il tribunale del riesame aveva già riconosciuto l'operatività dell'istituto della contestazione a catena, con conseguente retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2004, n. 31041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31041 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele Presidente del 13/05/2004
Dott. MANNINO Saverio Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere N. 1044
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 3665/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AR SA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, pronunciata in data 17.11.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania per il giudizio incidentale di appello;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. All'indagato, raggiunto da ordinanza di misura cautelare, veniva riconosciuta dal tribunale del riesame l'operatività dell'istituto della contestazione a catena e la retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare, ma non la scarcerazione, per mancata decorrenza dei termini massimi di custodia, ai sensi dell'art. 303 comma 4, lett. C) e 304, comma 6, c.p.p..
2. Avverso tale provvedimento l'imputato non presentava impugnazione, ma avanzava autonoma istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase.
3. L'autorità giudiziaria adita non entrava nel merito della questione proposta, ma dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza, ritenendo che avverso l'ordinanza del 19.6.2003 doveva essere presentato ricorso per Cassazione.
4. Avverso tale ordinanza l'imputato proponeva appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., sostenendo, in uno con i motivi di merito, l'erroneità del provvedimento impugnato. Con provvedimento del 17.11.2003 il tribunale del riesame, con funzione di giudice d'appello, rilevando che l'appello non potesse essere esperito se non avverso provvedimenti a contenuto decisorio "de libertate", riqualificava la domanda come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.
5. L'ordinanza del tribunale del riesame deve essere annullata.
6. Ed invero, erroneamente la corte d'appello di Catania ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di parte volta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase. Posto dinanzi ad un provvedimento di rigetto della richiesta di scarcerazione, l'imputato aveva la facoltà di impugnare tale provvedimento ovvero di rivolgere all'autorità competente (nella specie, per l'appunto, la corte d'appello di Catania, titolare in quel momento del processo) altra ed autonoma istanza di scarcerazione sostenuta da motivi diversi da quelli trattati dal tribunale del riesame. Avendo l'imputato optato per la seconda possibilità, aveva diritto ad una risposta sul merito della questione proposta. L'erronea omissione da parte dell'autorità giudiziaria adita non può, evidentemente, risolversi in una denegata delibazione sul merito.
7. D'altro canto, appartiene al giudice del riesame, con funzioni di giudice d'appello, il potere di integrazione e sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, investito della cognizione piena del fatto, esso non è vincolato, ai fini della decisione, dalla motivazione del provvedimento impugnato, ma può ben sostituirla, modificarla o integrarla secondo il suo convincimento, con l'unico limite rappresentato dall'ambito del devoluto.
8. Conseguentemente, l'ordinanza datata 17.11.2003, con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha riqualificato l'appello come ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio, non potendo essere sottratto all'imputato il suo precipuo diritto ad una pronuncia sul merito della questione sollevata. Segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania, per la deliberazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004