Sentenza 27 novembre 2017
Massime • 1
Il regime penitenziario previsto dall'art. 41-bis ord. pen. è applicabile anche agli internati cui sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva, potendo ricorrere, nei confronti di costoro, le medesime esigenze tutelate con la sottoposizione a regime differenziato dei detenuti in esecuzione di una pena. (Fattispecie relativa ad internato in casa di lavoro).
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 2 novembre 2020 (r.o. n. 12 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2017, n. 10619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10619 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2017 |
Testo completo
106 19-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANGELA TARDIO - Presidente - UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO - Consigliere - DEL 27/11/2017 Dott. MICHELE BIANCHI - Consigliere - SENTENZA Dott. MONICA BONI Rel. Consigliere -N. 3870/2017 Dott. PALMA TALERICO Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 13581/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS AT N. IL 10/11/1959 avverso l'ordinanza n. 5580/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 02/12/2016 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Sir io Romero, che ha chiesto sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
to del ricorso;
"C zigett s زه من Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2016, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da IS OR avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 28.7.2016 con il quale è stata disposta nei confronti del predetto, internato presso la C.C. dell'Aquila perché sottoposto alla misura di sicurezza della casa lavoro, la proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 -bis dell'Ordinamento Penitenziario.
2. Avverso detta ordinanza il IS ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Piera Farina, per "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 41 -bis, comma 2 bis O.P. anche con riferimento all'art. 208 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione." Ha, in proposito, osservato che il Tribunale ha solo apparentemente motivato la propria decisione e che pur mostrando di condividere il dedotto dubbio di legittimità - della norma di cui all'art. 41 -bis in relazione all'art. 208 cod. pen. con riguardo ai parametri costituzionali previsti dagli art. 3, 13, e 27 ha "richiesto alla difesa una probatio diabolica negativa, onerandola di dimostrare la compressione di ogni diritto dell'internato e la conseguente impossibilità di effettuare un percorso rieducativo tendente a dimostrare la cessazione della pericolosità per l'ordine pubblico in relazione al regime speciale di cui all'art. 41 -bis O.P. e la cessazione di pericolosità quanto alla misura di sicurezza della casa di lavoro"; che il provvedimento impugnato ha, inoltre, omesso di verificare la pericolosità del IS in sede di proroga ex art. 41 -bis O.P. richiamando unicamente fatti datati nel tempo senza fornire informazioni recenti sulla capacità del predetto di mantenere collegamenti con associazioni criminali.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Giulio Romano ha chiesto che il ricorso venga respinto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato. Va, innanzitutto, osservato che il secondo comma dell'art. 41 -bis O.P. prevede che il Ministro della giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ha facoltà di sospendere, nei confronti di detenuti o internati per taluni delitti indicati nello stesso articolo, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento Penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. È quindi espressamente prevista, con riguardo alla sottoposizione al regime dell'art. 41-bis O.P., l'equiparazione tra i detenuti e gli internati, sul logico presupposto che sia per coloro che sono in espiazione di pena o in attesa di giudizio sia 2 per coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva possano ricorrere le esigenze che si vogliono tutelare con il suddetto regime, esigenze che peraltro non possono considerarsi affievolite nei confronti dei sottoposti a una misura di sicurezza, la cui ragion d'essere si incentra proprio nella pericolosità del soggetto. Inoltre, sempre in base al testo dell'art. 41- bis O.P., la proroga del regime in questione è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove nonincriminazioni precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Nella legge si precisa anche che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa. Risulta, quindi, evidente che, per giustificare la proroga dello speciale regime di cui all'art. 41-bis O.P., non occorre indicare nuovi elementi, ma è sufficiente dar conto che la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione di cui si è fatto parte non è venuta meno.
2. Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta coerente con il dato normativo e con i principi di diritto fissati da questa Corte in materia. E in vero, con argomentare connotato da adeguata specificità, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimo il provvedimento ministeriale reclamato che, dopo avere esposto le vicende giudiziarie del ricorrente, "si confronta esplicitamente con la condizione di internato "del IS e colloca in tale ambito "gli sviluppi giudiziari più recenti inerenti lo specifico gruppo più vicino al IS, vale a dire il gruppo Zagaria", nonché il "rilevantissimo carico pendente relativo agli omicidi, tuttora sub judice in Corte di appello a Napoli", evidenziando, altresì, che il decreto ministeriale non contiene "alcuna esclusione dell'attività lavorativa" e che "non sono stati addotti elementi suscettibili di dimostrare che, in concreto, non vi sia possibilità di fare lavorare il IS nella summenzionata condizione di sottoposto al regime speciale".
3. Quanto al dedotto profilo di incostituzionalità della norma, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la questione è manifestamente infondata perché, "posta l'equiparazione dei detenuti agli internati quanto al pericolo che essi abbiano mantenuto i collegamenti con associazioni criminali, la proposta questione finisce col tradursi nella formulazione di una generale petizione di principio per la quale il regime 3 ев di cui all'art. 41-bis O.P. contrasterebbe di per sé con la funzione rieducativa della pena;
ma sul punto già la Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 417/2004 ha precisato che l'art. 41-bis O.P. non è in conflitto con l'art. 27, comma 3, Cost., in quanto le misure disposte non possono porsi in contrasto con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e con la finalità rieducativa della pena" (Sez, 1, n. 22083 del 09/03/2011, RV. 250436).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Palma Talerico Angela Radis волше то го DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 MAR 2018 IL CANCELLERE Stefania FAIELLA. 4