Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2017, n. 10619
CASS
Sentenza 27 novembre 2017

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Il regime penitenziario previsto dall'art. 41-bis ord. pen. è applicabile anche agli internati cui sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva, potendo ricorrere, nei confronti di costoro, le medesime esigenze tutelate con la sottoposizione a regime differenziato dei detenuti in esecuzione di una pena. (Fattispecie relativa ad internato in casa di lavoro).

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 2 novembre 2020 (r.o. n. 12 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2017, n. 10619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10619
Data del deposito : 27 novembre 2017

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