Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - est. Presidente -
Dott. DE LUCA LE - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, CARLO DE ANGELIS, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI OL, RI CH, RI IO HE, RI MO, RI OL, quali eredi di LU MA, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
RI MA, RI IN, RI VI, RI NI MA, RI BA ERCOLE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 328/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/11/00 - R.G.N. 578/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto per difetto di autosufficienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza rigettava la domanda proposta contro l'Inps da LE, HE, AR, IO LE, LD, NO, IA, MO, IE AR e AN OL RI , nella loro qualità di eredi di AR LU , diretta ad ottenere i ratei dell'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, maturati, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla domanda amministrativa, fino al settembre 1983, con applicazione della c.d. cristallizzazione dell'importo per il periodo successivo.
Contro questa sentenza gli attori proponevano appello, contestando che, come ritenuto dal giudice di primo grado, fosse maturata la loro decadenza dall'azione in giudizio.
La Corte d'appello di Milano, riunito detto procedimento di impugnazione con quello proposto contro analoga sentenza da Pierina Parma, con sentenza 30 novembre 2000, per quanto riguarda ancora qui rilevata, accoglieva l'appello quanto ai reati di integrazione al minimo maturati fino al 30 settembre 1983 dagli eredi LU. In linea di diritto ricordava il contenuto dell'art. 6, 1^ comma, del d.l. n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/91, nonché la
sentenza n. 246/92 della Corte costituzionale nella parte in cui precisava che la estinzione ivi prevista colpisce il diritto ai ratei maturati e non quello alla pensione. Ne conseguiva la fondatezza degli appelli concernenti l'integrazione al minimo relativamente all'ultimo decennio antecedente la richiesta amministrativa e fino al 30 settembre 1983.
Precisava inoltre che nella specie non era applicabile il nuovo testo dell'art. 47 del d.P.R n. 384/1970, introdotto dal d.l. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/92, dal momento che anteriormente alla data della sua entrata in vigore si erano "già verificati i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla legge precedente per la proposizione della domanda giudiziale" e il termine "era ancora pendente alla detta data" (Corte cost. n. 20/1994). Contro questa sentenza l'Inps propone ricorso per Cassazione nei confronti dei soli eredi LU.
Gli intimati LE, HE, IO LE, MO e LD RI resistono con controricorso, mentre gli altri coeredi non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo osservato che non possono essere condivise le conclusioni formulate in udienza dal Pubblico ministero, secondo cui il ricorso dovrebbe essere rigettato per "difetto di autosufficienza" in quanto il ricorso stesso consente alla Corte, sulla base delle sole deduzioni in esse contenute e senza necessità di indagini integrative, di individuare autonomamente i termini della questione da risolvere che è stata sottoposta alla sua cognizione. L'Inps denuncia - invero - violazione dell'art. 6, comma primo, del d.l. 26 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato tale disposizione e concretamente disatteso la regola secondo cui, in assenza di proposizione del ricorso amministrativo, i termini di decadenza dell'azione giudiziaria decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei della prestazione (nella specie, dei singoli ratei di integrazione al minimo). La Corte d'appello, invero, non ha fatto riferimento a tale termine iniziale del decennio, ma ha considerato la richiesta amministrativa e il decennio precedente fino al 30 settembre 1983, senza tenere presente che avverso il rigetto della domanda amministrativa, proposta il 24 marzo 1987, il ricorso amministrativo non era stato proposto nei termini, ma soltanto il 18 marzo 1993.
Dopo aver richiamato, a conforto della propria tesi, la sentenza n. 128/96 della Corte costituzionale e numerose decisioni di questa Corte, l'Istituto ricorrente ribadisce che nella specie deve ritenersi operante, quanto alla decadenza, il regime previsto dal terzo periodo del primo comma dell'art. 6 della l. 166/91, con la conseguenza che il decennio si maturerebbe a ritroso dalla domanda giudiziale (18 settembre 1995), ossia fino al (rateo di) settembre 1985, restando decaduti tutti i ratei anteriori.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. L'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 dispone al suo primo comma che, "esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 ss. c.p.c. (ora artt. 409 e ss. c.p.c.)" ed al secondo comma che "l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici". L'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, in ordine al termine decennale di cui all'art. 47 cit., dopo differenti posizioni circa la sua natura prescrizionale o decadenziale, si era orientata nel senso che esso avesse natura meramente procedimentale:
non produceva effetti sostanziali delimitando unicamente l'efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La scadenza del termine, pertanto, comportava esclusivamente il difetto di detta procedibilità, rendendosi necessaria la ripetizione della procedura amministrativa per poi adire successivamente il giudice. Sul piano sostanziale dovevano ritenersi prescritti i ratei anteriori ai dieci anni precedenti la presentazione della nuova domanda amministrativa, alla quale andava riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione decennale (Cass. sez. un. 21 giugno 1990 n. 6245 e, nello stesso senso Corte cost. 26 marzo 1991 n. 126). Al cospetto di tale interpretazione, veniva emanato il decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, il cui art. 6 (intitolato Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali") dispone:
"I termini previsti dall'art. 47, commi 2 e 3, d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale;
in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
Le disposizioni di cui al 1^ comma hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
A poco più di un anno, tuttavia, il legislatore è intervenuto nuovamente (art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito sul punto, senza modificazioni, in legge 14 novembre 1992 n. 438), sostituendo, tra l'altro, al termine decennale un termine triennale, ma escludendo espressamente, l'applicazione dei nuovi termini "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data". Nella specie, quindi, essendo stata la domanda amministrativa proposta il 29 agosto 1986, non è da dubitarsi - e del resto è pacifico tra le parti che debba trovare applicazione il termine decennale (per la sufficienza della presentazione della istanza amministrativa anteriormente alla entrata in vigore dello ius superveniens, ai fini dell'applicazione del termine decennale, cfr. Corte cost. 24 aprile 1996 n. 128). Pertanto è sulla base della disciplina predisposta dall'art. 47, come interpretato autenticamente dall'art. 6 D.L. n. 103/91, che va affrontato il problema - oggetto del presente giudizio - circa la tempestività o meno della proposta azione giudiziaria per ottenere le richieste prestazioni;
e cioè circa l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza.
Va in primo luogo osservato in proposito che l'art. 47, comma secondo, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, al fine di determinare il dies a quo del termine decennale dell'azione giudiziaria, specificava - come emerge chiaramente dal testo sopra riportato - due decorrenze alternative, entrambe operanti nel presupposto che l'avente diritto avesse presentato domanda amministrativa di prestazione ed avesse successivamente proposto ricorso amministrativo avverso l'atto di reiezione: a) la prima coincideva con la data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso;
b) la seconda, operante in caso di mancata decisione, coincideva, invece, con la data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima (pari, ex art. 46 del D.P.R. n. 639/70, a novanta giorni dalla data del ricorso).
La norma non si occupava dell'ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, poiché il precedente art. 46, stabilendo che "il termine per ricorrere in via amministrativa è di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento", escludeva la possibilità di proporre l'azione giudiziaria senza il previo esperimento del detto ricorso amministrativo. Tale ipotesi, in seguito all'abrogazione, sancita dall'art. 8 della legge n. 533/73, di tutte le norme dettanti termini di decadenza riguardanti le procedure amministrative, e quindi dello stesso primo comma dell'art. 46 cit., ha trovato la sua espressa disciplina in sede di "interpretazione autentica" operata dall'art. 6 del D.L. 103/91, secondo il quale il termine di decadenza decorre -
come detto - dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione (art. 47, commi secondo e terzo del d.P.R. n. 639/70 e art. 46 l. n. 88/1989) oppure, nel caso in cui non sia stato proposto ricorso, "dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".
La decadenza in quest'ultima ipotesi non è quindi unitaria, bensì mobile per ciascun rateo: ciascuno di essi ha, infatti, una cadenza autonoma ed ogni mensilità va relazionata alla data del ricorso giudiziario, per verificare se la decadenza si sia verificata o meno. In conclusione: se non è stato presentato il ricorso amministrativo sono irrimediabilmente perduti i ratei maturati oltre il decennio dalla proposizione del ricorso giudiziario;
se invece è stato proposto il ricorso amministrativo, alla data di proposizione vengono riallineati tutti i ratei antecedenti a tale data, con l'effetto che i medesimi, anche se antichi, si salvano o si perdono a seconda che l'azione giudiziaria sia stata proposta anteriormente o posteriormente alla scadenza del decennio.
I ratei successivi al ricorso amministrativo seguono, poi, la stessa sorte normativa dei ratei spettanti all'assicurato che non abbia proposto il ricorso: essi, dunque, non si perdono tutti;
si perdono solo quelli collocati oltre il decennio dalla domanda giudiziale. In questi termini riassunto il quadro normativo cui fare riferimento nella fattispecie, va ora sottolineato che - come è stato in più di un'occasione affermato da questa Corte, dandosi perfino per scontato l'assunto (cfr., in motivazione, Cass. n. 13892/99 e 1779/2000) - alla mancata proposizione del ricorso amministrativo va equiparata la sua presentazione intempestiva, quella cioè che intervenga oltre 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (art. 46 della l. n. 88/1989) o dalla scadenza del termine di 120 giorni prevista dall'art. 7 l. n. 533 cit..
A tale conclusione si perviene considerando in primo luogo che, se così non fosse - e se, quindi, la proposizione del ricorso fosse svincolata dai termini sopra indicati - l'istituto della decadenza (sostanziale), preordinato - come si è osservato in dottrina - "a fini riduttivi della spesa e del contenimento del contenzioso" verrebbe ad essere in buona sostanza svuotato di contenuto in quanto il ricorso suddetto, una volta interrotta la prescrizione mediante la domanda amministrativa, potrebbe essere presentato anche a distanza di anni rispetto ad essa e sarebbe pur sempre idoneo a consentire di agire in giudizio, nel corso del decennio successivo, per ottenere i ratei della prestazione pur se maturati in epoca assai remota. In secondo luogo, ove si tenga presente che nell'originario regime normativo delineato dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 639/70 la sequenza del procedimento amministrativo era scandita da termini rigorosi (l'interessato doveva, infatti, ricorrere in via amministrativa entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento;
ed il termine decadenziale iniziava a decorrere dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso ovvero, ove non fosse intervenuta una decisione nei termini, dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione, pari anch'esso a novanta giorni), sarebbe del tutto inspiegabile ritenere che il legislatore del 1991, nel dettare la disciplina resasi necessaria a seguito dell'abrogazione del primo comma dell'art. 46 cit. (oltre che nel sancire, in via di interpretazione autentica, il carattere sostanziale della decadenza), abbia - senza alcuna plausibile ragione - inteso rendere elastico, rimettendone la determinazione all'interessato, il termine per la proposizione del ricorso amministrativo. A tali rilievi specifici può poi aggiungersi che ogni ordinamento si avvale di un proprio codice semantico nel cui ambito ciascuna espressione giuridicamente rilevante è - di norma - richiamata nel suo significato "tipico", salvo che - ovviamente - non si colga una "spia" che induca l'interprete a ritenere che in quel particolare caso il legislatore abbia inteso discostarsi da tale regola, in difetto della quale ogni riferimento ad altri istituti dovrebbe essere accompagnato da una loro dettagliata disciplina. Si vuoi dire con ciò che nel momento in cui l'art. 6 cit. si limita, nell'ultima parte del primo comma, a fissare la decorrenza del termine decadenziale "in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo", deve aversi per certo che si sia voluto evocare quell'istituto quale configurato e disciplinato nel sistema previdenziale.
Nè poi rileva - come del pari è stato affermato, tra le altre, da Cass. n. 13892/99, cit.) - che i ricorsi "tardivi" possano sempre essere presi in considerazione dall'Inps ai sensi dell'art. 8 della legge n. 533/73 in quanto tale norma concerne il decorso di termini endoprocedimentali, ma non di quelli esterni al procedimento amministrativo e posti a pena di decadenza.
Del resto, un esplicito riferimento ai termini su indicati è contenuto anche nel successivo intervento legislativo (art. 4 d.l. 19 settembre 1982 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438 ed in precedenza citato), il quale, oltre a sostituire al termine decennale quello triennale, ha individuato - ferme restando le ipotesi di cui all'art. 47 cit. (ossia, quelle della decorrenza del termine decadenziale dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione) - una ulteriore possibilità di decorrenza del termine di decadenza con riguardo alla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione". E, con riferimento a tale disposizione (che si è detto essere inapplicabile alla fattispecie), è per completezza opportuno osservare che l'interpretazione datane da questa Corte, secondo cui il dies a quo del termine decadenziale coincide, in caso di ricorso tardivo, con quello della scadenza del termine complessivamente previsto per il procedimento amministrativo, mentre si identifica in quello di maturazione dei singoli ratei di prestazione nel caso sia di mancata proposizione del ricorso sia di ricorso proposto dopo la scadenza da ultimo menzionata (in tal senso, Cass. N. 13104/03), non si pone in effettiva contraddizione con la tesi qui sostenuta: quella interpretazione, invero, scaturisce da un testo normativo che, per quanto qui interessa, è profondamente diverso da quello previgente (non contenendo, in particolare, alcun espresso riferimento all'ipotesi di "mancata proposizione del ricorso", di cui all'art. 6 d.l. 103/91), per cui è del tutto ragionevole che, in presenza di tali modifiche legislative, si sia ritenuto che diversa sia la disciplina ricollegabile alla presentazione di un ricorso oltre il termine prescritto.
Nel caso in esame, la Corte di appello non si è uniformata a tali principi, omettendo di stabilire se il ricorso amministrativo fosse stato proposto e, in caso positivo, se la sua proposizione fosse stata tempestiva, ma ha ritenuto senz'altro che fossero dovuti dall'INPS i ratei maturati nel decennio antecedente la richiesta amministrativa: l'impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata e la causa rimessa ad altra corte di appello, indicata in dispositivo, la quale si atterrà ai criteri enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004