Sentenza 19 settembre 2007
Massime • 1
Una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto "ex lege" n. 241 del 2006, giacché, in applicazione dell'art. 57, comma secondo, L. n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.(Fattispecie nella quale il giudice, dopo avere irrogato la pena dell'ammenda, di cui una parte in sostituzione di pena detentiva, pari ad euro 11.685,00, dichiarava interamente estinta la stessa per effetto di indulto; la Corte, enunciato il principio di cui sopra, ha annullato senza rinvio la sentenza limitando la causa estintiva alla pena di euro 10.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 1 L. n. 241 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2007, n. 36609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36609 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/09/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2084
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 45522/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO;
avverso la sentenza emessa il 27/9/06 dal Tribunale, in composizione monocratica, di Trento - sez. dist. di Borgo Valsugana;
nei confronti di:
EL FR, nato in [...] il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Cons. Dott. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO G., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, per il corso ulteriore.
OSSERVA
Con sentenza del 27/9/'06 il Tribunale, in composizione monocratica, di Trento - sez. dist. di Borgo Valsugana - applicava a TO FR, su concorde richiesta delle parti, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), contestatogli come accertato nel Giugno '05, la pena di 40 giorni di arresto ed Euro 10.165,00 d'ammenda e, con la sostituzione di quella detentiva nella corrispondente pecuniaria, la pena complessiva di Euro 11.685,00 di ammenda.
Avendo l'imputato chiesto, in sede di patteggiamento, l'applicazione del condono, il Giudice dichiarava interamente condonata la pena come sopra inflittagli.
Contro tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge deducendo che, a mente della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, l'indulto, per la pena pecuniaria, poteva essere applicato in misura non superiore ad Euro 10.000,00. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perche' fondato.
A norma dell'art. 1 della richiamata L. n. 241 del 2006, l'indulto - per la pena pecuniaria applicata al TO - poteva essere concesso in misura non superiore ad Euro 10.000,00 e, poiché ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 57, comma 2 "la pena pecuniaria si considera come sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva", una volta disposta la sostituzione il reato doveva essere considerato come sanzionato solo con pena pecuniaria, sicché la detta causa estintiva è stata illegittimamente applicata all'intera pena irrogata.
Poiché oggetto del patteggiamento era anche la chiesta applicazione dell'indulto, ovviamente nella misura massima consentita dalla legge, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio nel punto dell'applicazione della causa estintiva in questione, che va limitata alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza emessa il 27/09/'06 del Tribunale,
in composizione monocratica, di Trento - sez. dist. di Borgo Valsugana - nei confronti di FR TO, nel solo punto dell'indulto applicato, che limita alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007