Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
Il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva. L'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta.
Commentario • 1
- 1. Resistenza passiva a pubblico ufficiale: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 38229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38229 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2943
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 008741/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NG IE PE, N. IL 24/05/1958 (P.C.);
nei confronti di:
2) SS PE, N. IL 10/03/1973;
avverso SENTENZA del 09/10/2007 TRIBUNALE di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. FEBBRARO IU, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado appellata dalla costituita parte civile NG IE IU, SS IU venne ritenuto non colpevole del reato di lesioni personali volontarie aggravate che a lui era stato contestato per avere, secondo l'accusa, con abuso dei poteri derivantigli dalla sua qualità di vigile urbano, spintonato, facendolo quindi cadere a terra, il predetto ZI, al quale intendeva contestare una infrazione al codice della strada;
- che, a sostegno di tale decisione, ritenne, in sintesi, il giudice d'appello che, pur non potendosi configurare la scriminante della legittima difesa, ritenuta invece dal primo giudice, fosse configurabile quella di cui all'art. 53 c.p., avendo il vigile fatto un uso legittimo della forza onde bloccare lo ZI e procedere quindi alla sua identificazione, come consentitogli dalla L. n. 59 del 1978, art. 11;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile, sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale (per quanto è dato comprendere dalla non chiarissima formulazione dei motivi), che sarebbe stato illegittimo, per inosservanza dell'art. 597 c.p.p., comma 1, il mutamento operato dal giudice d'appello nella individuazione della pretesa causa di giustificazione la quale, comunque, sarebbe stata da ritenere insussistente, per mancanza dei relativi presupposti, ivi compresi quelli di cui alla richiamata L. n. 59 del 1978, art. 11. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l'inammissibilità, in quanto:
a) non risulta contestata la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, secondo cui, in sintesi, il vigile urbano si sarebbe limitato a bloccare lo ZI, onde identificarlo e contestargli una infrazione al codice della strada da lui commessa, e, in tale frangente, lo ZI sarebbe caduto a terra riportando quindi le lesioni di cui è causa;
b) ciò posto, appare anzitutto da escludere la denunciata violazione dell'art. 597 c.p.p., atteso che la limitazione della cognizione del giudice d'appello "ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" non impedisce affatto allo stesso giudice di confermare, ove lo ritenga, le statuizioni relative a tali punti sulla base di elementi ed argomentazioni diversi da quelli individuati dal giudice di prime cure e contestati dall'appellante;
c) la resistenza, sia pure (in ipotesi) passiva opposta dallo ZI, secondo la suaccennata ricostruzione del fatto, all'azione del vigile urbano, legittimamente volta ad ottenere l'identificazione del soggetto resosi autore, a suo avviso, di una infrazione al codice della strada, ben poteva giustificare, come esattamente ritenuto dal giudice di merito, l'uso di un "mezzo di coazione fisica" quale previsto, in alternativa all'uso delle armi, dall'art. 53 c.p., ed è di tutta evidenza che il più semplice ed elementare dei mezzi di coazione fisica è quello costituito dalle semplice forza muscolare della quale, nella specie, il vigile avrebbe fatto uso per bloccare l'antagonista;
d) in base al chiaro disposto del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, art. 11, comma 1, conv. con modif. in L. 18 maggio 1978, n. 191, anche il semplice "rifiuto" che venga opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica, quindi, l'uso della forza ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, pur quando trattisi (come già accennato) di resistenza, in ipotesi, puramente passiva, fermo restando, naturalmente, che l'uso concreto della forza dev'essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta;
su ciò nella specie, non risulta formulata alcuna specifica censura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008