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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12234 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA DA AG nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/10/2025 della Corte d'appello di Messina. Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 giugno 2022 il G.u.p. del Tribunale di Catania aveva condannato DA AG RA per omicidio volontario aggravato, commesso in danno di Bonavera Ylenia in data 9 dicembre 2020. La Corte di assise di appello di Catania, con sentenza n. 20 del 2023, aveva confermato la condanna. Con sentenza del 17 aprile 2024 la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso tale sentenza, la quale diveniva definitiva in data 17 aprile 2024. 1.1. Con apposita istanza, la difesa di DA AG RA aveva chiesto la revisione del processo, proponendo alla Corte di appello una nuova e diversa lettura delle emergenze probatorie. La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 22 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che la medesima non si fondi su una «prova nuova», ma su una mera rilettura delle prove già ampiamente e dettagliatamente valutate nel giudizio di merito.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione DA AG RA, a mezzo del difensore Avv. Giuseppe Lipera, deducendo un motivo unico di impugnazione, che di seguito si enuncia nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12234 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 20/01/2026 2 Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) e lett.e), il carattere carente e illogico della motivazione, nonché un errore di diritto con riferimento all’applicazione degli istituti di cui agli artt.630 lett.c) e 631 cod.proc.pen . In particolare, si sostiene che l’istanza di revisione del processo è fondata su una «prova nuova», costituita da un filmato amatoriale già esaminato nel corso del giudizio di merito. Tale filmato, infatti, nel corso del processo, non era stato oggetto di una «valutazione effettiva, coerente e contestualizzata»; in relazione al medesimo, la difesa aveva proposto alla Corte di appello una «diversa prospettiva interpretativa e un nuovo significato probatorio», aveva «valorizzato alcuni passaggi fondamentali» che erano in grado di offrire «una diversa valutazione probatoria». La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza, ancorandosi ad una concezione meramente formale di «prova nuova», omettendo «di verificare se la diversa interpretazione proposta potesse incidere sull’accertamento della responsabilità». 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. In relazione al motivo dedotto si osserva che l’istituto della revisione, nel nostro ordinamento, è preposto alla necessità di trovare un equilibrato bilanciamento tra i contrapposti valori in rilievo: assicurare prioritaria tutela all'innocente ingiustamente condannato, senza sacrificare, oltre il necessario, la certezza e stabilità delle situazioni IC (Sez. 5 n. 18064 del 25/03/2025, R.P.M., Rv. 288137 – 03). Come ha stabilito la Corte costituzionale con una pronuncia risalente ma ancora attuale per i principi espressi: «l'istituto della revisione si pone nel sistema delle impugnazioni penali quale mezzo straordinario di difesa del condannato ed è preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l'annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato» (Corte cost. sent. n. 28 del 1969). La Consulta ha avuto, altresì, cura di precisare che: «La revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni IC ed alla intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato» (sent. n. 28 del 1969, cit.). Nell'ambito del diritto convenzionale, la Corte EDU pone al centro il principio della certezza del diritto, che impone di non mettere più in discussione una sentenza definitiva (Corte EDU, Grande Camera, 28/10/1999, CU c. Romania, § 61; vedi anche Corte EDU, Grande Camera, Guamundur Andri ST, c. Islanda, 01/12/2020, § 238; Corte Edu, 23/11/2023 Wafqsa c. Polonia, § 222 e ss.). Una deroga a tale principio è giustificata solo dalla necessità di correggere difetti fondamentali della decisione o un errore giudiziario;
solo in tali ipotesi le autorità nazionali devono avviare e condurre una procedura di revisione assicurando, per quanto possibile, un giusto equilibrio tra gli interessi dell'individuo e la necessità di garantire l'efficacia della giustizia penale (Corte Edu, 20/07/2004, Nikitine 3 c.Russia). Nel nostro ordinamento, i casi di revisione, previsti dall'art. 630 cod. proc. pen., rappresentano la tipizzazione legale di precise situazioni che siano indicative di una condanna ingiusta e che possono essere azionate solo in presenza di nuovi elementi, rimasti estranei ai precedenti giudizi;
gli stessi rilevano solo in quanto risultino idonei ad inficiare l'accertamento del fatto, ribaltando il precedente giudizio di condanna. Per prove nuove —rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della istanza di revisione — devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 – 0). Tale orientamento è ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte, laddove per «prove nuove», ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quelle acquisite nel precedente giudizio, che però non siano state valutate neppure implicitamente. È invece inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio (Sez.
3 - n.34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046). Tale scrutinio deve essere operato in concreto, in relazione alla realtà processuale del caso specifico;
occorre dunque comparare le nuove prove, poste a fondamento della richiesta, con quelle sulle quali si fonda la condanna divenuta irrevocabile. La difesa, quale «nuova prova», ha proposto la valorizzazione di alcuni passaggi fondamentali di un filmato amatoriale, dalle cui immagini si sarebbe rilevato che l’imputata si era difesa da un’aggressione; tale filmato non sarebbe stato adeguatamente esaminato dai giudici del merito. L’ordinanza della Corte di appello di Messina dà atto del fatto che entrambi i giudici del merito avevano preso diretta visione del filmato e ne avevano accuratamente esaminato le immagini, sulla base delle quali avevano dettagliatamente ricostruito la condotta dell’imputata. In particolare, avevano evidenziato che, dopo aver osservato nello specchietto che era stata colpita ad un occhio, la RA era tornata indietro e, rabbiosamente e a freddo, aveva colpito la vittima con un coltello. Sulla base delle immagini restituite dal video, avevano dunque escluso che l’imputata avesse agito per difendersi da un’aggressione, come invece sostenuto dalla difesa. La presenza di una cesura temporale con il momento in cui l’imputata era stata graffiata dalla p.o. e la circostanza che si fosse allontanata e fosse poi tornata indietro, avevano portato i giudici a ritenere che la sua azione fosse qualificabile quale mera aggressione. Con motivazione articolata e logica la Corte di appello di Messina ha dunque rilevato come, quella proposta dalla Difesa, non possa costituire «prova nuova», in quanto non fondata su elementi di fatto nuovi o mai valutati, ma invece su una diversa valutazione di prove già conosciute ed ampiamente esaminate nel giudizio di merito. La pronuncia, con motivazione compiuta e logica, dà corretta applicazione ai principi di diritto elaborati da questa Corte. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso, meramente reiterativo, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese 4 del procedimento.
Considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna altresì la ricorrente ai sensi dell'art. 634 c.p.p. al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 giugno 2022 il G.u.p. del Tribunale di Catania aveva condannato DA AG RA per omicidio volontario aggravato, commesso in danno di Bonavera Ylenia in data 9 dicembre 2020. La Corte di assise di appello di Catania, con sentenza n. 20 del 2023, aveva confermato la condanna. Con sentenza del 17 aprile 2024 la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso tale sentenza, la quale diveniva definitiva in data 17 aprile 2024. 1.1. Con apposita istanza, la difesa di DA AG RA aveva chiesto la revisione del processo, proponendo alla Corte di appello una nuova e diversa lettura delle emergenze probatorie. La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 22 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che la medesima non si fondi su una «prova nuova», ma su una mera rilettura delle prove già ampiamente e dettagliatamente valutate nel giudizio di merito.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione DA AG RA, a mezzo del difensore Avv. Giuseppe Lipera, deducendo un motivo unico di impugnazione, che di seguito si enuncia nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12234 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 20/01/2026 2 Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) e lett.e), il carattere carente e illogico della motivazione, nonché un errore di diritto con riferimento all’applicazione degli istituti di cui agli artt.630 lett.c) e 631 cod.proc.pen . In particolare, si sostiene che l’istanza di revisione del processo è fondata su una «prova nuova», costituita da un filmato amatoriale già esaminato nel corso del giudizio di merito. Tale filmato, infatti, nel corso del processo, non era stato oggetto di una «valutazione effettiva, coerente e contestualizzata»; in relazione al medesimo, la difesa aveva proposto alla Corte di appello una «diversa prospettiva interpretativa e un nuovo significato probatorio», aveva «valorizzato alcuni passaggi fondamentali» che erano in grado di offrire «una diversa valutazione probatoria». La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza, ancorandosi ad una concezione meramente formale di «prova nuova», omettendo «di verificare se la diversa interpretazione proposta potesse incidere sull’accertamento della responsabilità». 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. In relazione al motivo dedotto si osserva che l’istituto della revisione, nel nostro ordinamento, è preposto alla necessità di trovare un equilibrato bilanciamento tra i contrapposti valori in rilievo: assicurare prioritaria tutela all'innocente ingiustamente condannato, senza sacrificare, oltre il necessario, la certezza e stabilità delle situazioni IC (Sez. 5 n. 18064 del 25/03/2025, R.P.M., Rv. 288137 – 03). Come ha stabilito la Corte costituzionale con una pronuncia risalente ma ancora attuale per i principi espressi: «l'istituto della revisione si pone nel sistema delle impugnazioni penali quale mezzo straordinario di difesa del condannato ed è preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l'annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato» (Corte cost. sent. n. 28 del 1969). La Consulta ha avuto, altresì, cura di precisare che: «La revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni IC ed alla intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato» (sent. n. 28 del 1969, cit.). Nell'ambito del diritto convenzionale, la Corte EDU pone al centro il principio della certezza del diritto, che impone di non mettere più in discussione una sentenza definitiva (Corte EDU, Grande Camera, 28/10/1999, CU c. Romania, § 61; vedi anche Corte EDU, Grande Camera, Guamundur Andri ST, c. Islanda, 01/12/2020, § 238; Corte Edu, 23/11/2023 Wafqsa c. Polonia, § 222 e ss.). Una deroga a tale principio è giustificata solo dalla necessità di correggere difetti fondamentali della decisione o un errore giudiziario;
solo in tali ipotesi le autorità nazionali devono avviare e condurre una procedura di revisione assicurando, per quanto possibile, un giusto equilibrio tra gli interessi dell'individuo e la necessità di garantire l'efficacia della giustizia penale (Corte Edu, 20/07/2004, Nikitine 3 c.Russia). Nel nostro ordinamento, i casi di revisione, previsti dall'art. 630 cod. proc. pen., rappresentano la tipizzazione legale di precise situazioni che siano indicative di una condanna ingiusta e che possono essere azionate solo in presenza di nuovi elementi, rimasti estranei ai precedenti giudizi;
gli stessi rilevano solo in quanto risultino idonei ad inficiare l'accertamento del fatto, ribaltando il precedente giudizio di condanna. Per prove nuove —rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della istanza di revisione — devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 – 0). Tale orientamento è ormai costante nella giurisprudenza di questa Corte, laddove per «prove nuove», ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quelle acquisite nel precedente giudizio, che però non siano state valutate neppure implicitamente. È invece inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio (Sez.
3 - n.34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046). Tale scrutinio deve essere operato in concreto, in relazione alla realtà processuale del caso specifico;
occorre dunque comparare le nuove prove, poste a fondamento della richiesta, con quelle sulle quali si fonda la condanna divenuta irrevocabile. La difesa, quale «nuova prova», ha proposto la valorizzazione di alcuni passaggi fondamentali di un filmato amatoriale, dalle cui immagini si sarebbe rilevato che l’imputata si era difesa da un’aggressione; tale filmato non sarebbe stato adeguatamente esaminato dai giudici del merito. L’ordinanza della Corte di appello di Messina dà atto del fatto che entrambi i giudici del merito avevano preso diretta visione del filmato e ne avevano accuratamente esaminato le immagini, sulla base delle quali avevano dettagliatamente ricostruito la condotta dell’imputata. In particolare, avevano evidenziato che, dopo aver osservato nello specchietto che era stata colpita ad un occhio, la RA era tornata indietro e, rabbiosamente e a freddo, aveva colpito la vittima con un coltello. Sulla base delle immagini restituite dal video, avevano dunque escluso che l’imputata avesse agito per difendersi da un’aggressione, come invece sostenuto dalla difesa. La presenza di una cesura temporale con il momento in cui l’imputata era stata graffiata dalla p.o. e la circostanza che si fosse allontanata e fosse poi tornata indietro, avevano portato i giudici a ritenere che la sua azione fosse qualificabile quale mera aggressione. Con motivazione articolata e logica la Corte di appello di Messina ha dunque rilevato come, quella proposta dalla Difesa, non possa costituire «prova nuova», in quanto non fondata su elementi di fatto nuovi o mai valutati, ma invece su una diversa valutazione di prove già conosciute ed ampiamente esaminate nel giudizio di merito. La pronuncia, con motivazione compiuta e logica, dà corretta applicazione ai principi di diritto elaborati da questa Corte. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso, meramente reiterativo, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese 4 del procedimento.
Considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna altresì la ricorrente ai sensi dell'art. 634 c.p.p. al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente