Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12234
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Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Applicazione degli artt. 630 lett.c) e 631 cod.proc.pen.

    La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo che la medesima non si fondi su una 'prova nuova', ma su una mera rilettura delle prove già ampiamente e dettagliatamente valutate nel giudizio di merito. La Corte di cassazione conferma che per 'prova nuova' si intendono non solo le prove sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza definitiva, ma anche quelle non acquisite o acquisite ma non valutate neanche implicitamente. La richiesta di revisione fondata su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate è inammissibile. Nel caso di specie, il filmato era stato visionato e valutato dai giudici di merito, i quali avevano ricostruito la condotta dell'imputata basandosi su di esso, escludendo la legittima difesa. La diversa interpretazione proposta dalla difesa non costituisce prova nuova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12234
    Data del deposito : 31 marzo 2026

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