Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1 7 8 0 / 0 3 AULA “A” 6 2 ngzetin II NA LAVORO AIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe LANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 22938/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 4079 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguentc Rep. SENTENZA UD. 04.12.2002 sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministru p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, -ricorrente -
contro
AS MARIA
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 03645/1999 del 10 novembre 1999, R.G. n. 41797/1995. 2 5082 1 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio i 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella: Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe. c qui impugnata, il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Napoli del 17 marzo 1995, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere a RI BA anche “la svalutazione fino al momento della presente decisione sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali, conformava nel resto la sentenza appellata;
spese del grado, per metà, a carico del Ministero. Osservava il Tribunale: per effetto della decisione della Corte Costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993 - parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. per la non prevista condanna automatica dell'ente assistenziale anche alla rivalutazione monetaria in sede di riconoscimento di somme per prestazioni previdenziali - crano dovuti interessi e rivalutazione monetaria sulla somma già liquidara a titolo di rivalutazione monetaria sul capitale costituito dai ratei corrisposti in ritardo, per essere quest'ultima soggetta alla disciplina di cui all'art. 129 c.p.c. ai sensi degli artt. 7 della legge n. 533 del 1973 e 1219 c.c., norma quest'ultima che riconduceva il comportamento negativo dell'ente assistenziale ad ipotesi di mora ex re;
non erano dovuti gli ulteriori interessi sulla somma già stabilita per interessi, atteso il divieto di cui all'art. 1283 c.c., e non era dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma già liquidata per interessi non facendo questi parte del capitale;
i detti accessori non erano stati liquidati dal primo giudice nonostante specifica domanda in tal senso. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a quattro motivi di censura. 2 N BA RI non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i motivi 1 e 2 di ricorso il Ministero dell'Intemo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1194 cc. e vizi della motivazione per non avere la sentenza impugnata considerato l'avvenuta accettazione da parte del creditore della impulazione al capitale del pagamento della somma originariamente dovuta, così come peraltro prevedevano le norme sulla contabilità dello Stato. Con i motivi 3 e 4 di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e vizi della motivazione per avere la sentenza impugnata ricondotto la natura degli accessori a quella stessa del credito assistenziale in luogo di quella, corretta, di risarcimento del daruio, quest'ultima specificamente chiarita dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. I motivi, da trattarsi congiuntamento per la loro intima connessione, sono infondati. La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte ha stabilito il principio che ai crediti per pagamento ritardato dei ratei di prestazione assistenziale deve farsi applicazione dell'art. 429 c.p.c. (già esteso dalla Corte Costituzionale prima ai crediti previdenziali con la sentenza n. 156 del 1991, e poi anche ai crediti di assistenziali con la sentenza n. 196 del 1993). Tale disposizione codicistica contempla secondo la Corte di legittimità, un meccanismo di indicizzazione idoneo ad eliminare il pregiudizio del creditore per il ritardo nell'adempimento del tutto svincolato dall'ambito dei principi informatori di cui all'art. 1224 c.c. per il risarcimento del danno, tenuto conto che "la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. 3 civ, mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente). mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidirà fucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi Su un credito superiore a quello che via via maiura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo rispetto all'obbligo risarcitoriu incompatibile CONT la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore. nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsivu di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla *mora dehendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più icrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora" (Cass. S.U, 29 gennaio 2001, n. 00038). 1.'applicazione di tali principi comporta che la rivalutazione monetaria non può definirsi accessorio del credito in senso tecnico, essendo essa il credito stesso accresciuto dell'importo determinato ai sensi dell'art. 152 disp. att. del c.p.c. con riferimento al momento del pagamento, mentre gli interessi legali compensano il 2 4 creditore per il periodo in cui non ha avuto a disposizione la somma capitale, come progressivamente incrementata dal meccanismo di rivalutazione (Cass, n. 00038 del 2001 citzta). Il pagamento dei ralci della prestazione configurano, pertanto, parziale pagamento del capitale come sopra indicato, c la somma di capitale non pagata, pari alla rivalutazione monetaria, è anch'essa assoggettata al regime giuridico di cui all'art. 429, terzo comma, c.p.c. (fra le tante, Cass. 07 luglio 1997, n. 06127). Il riferimento all'art. 194 cc., sulla imputabilità del pagamento al capitale o agli accessori, non è di conseguenza pertinente, perché l'adempimento parziale (originario capitale senza rivalutazione monetaria) è comunque riferibile in ogni caso al cupitale. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto puntuale applicazione dei detti principi e non merita le censure di cui ai motivi di ricorso esaminati. In conclusione il ricorso va rigettato non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione in questa sede dell'intimato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e dichiara non doversi provvedere in la Corte ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così decisa in Roma il 04 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Giuseppe farlairuberig Giovanni Mazzarella Gievarant Gaffarelle . . L S L S O IL CANCELLERE A B T . I , T பட D A R S Depositato in C A E A anferia ' T P L S S L 9 I O E § FEB 2003 P N D 3 oggi, G M I I 9 O S 5 A N MUCANNEELIFE 9 A E D S 1 S S Dott. Cincja Scarselle T . : N E S E