Sentenza 30 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la condotta si realizza anche in presenza di offerta o promessa di donativi di modesta entità, non essendo richiesto dalla norma che il denaro o l'altra utilità, offerta o promessa, costituisca retribuzione per il pubblico ufficiale e che sia proporzionale alla prestazione illecita richiesta. (Fattispecie relativa ad una somma di trecento euro offerta a due agenti al fine di impedire la redazione di un verbale di contestazione di aver circolato alla guida di un autocarro sottoposto a fermo amministrativo).
Commentario • 1
- 1. Istigazione alla corruzione: negata l'attenuante della particolare tenuità per un'offerta di 75 euroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis c.p. punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di istigazione alla corruzione, che aveva escluso la sussistenza della causa di non punibilità in relazione alla condotta del guidatore che, al fine di sottrarsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, offriva ai due agenti che lo sottoponevano a controllo la complessiva somma di 75 euro. Fonte: CED Cassazione Penale 2017 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2012, n. 48205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48205 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - rel. Presidente - del 30/05/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 954
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24769/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE IN N. IL 29/10/1975;
avverso la sentenza n. 309/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 14/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2012 la relazione fatta dal Presidente Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 8 ottobre 2007, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava, tra l'altro, EN MI colpevole del reato di cui all'art. 322 c.p., comma 2, - per avere offerto, in data 24/07/2005, la somma di Euro 300,00 a due agenti della Polizia stradale, per indurli ad omettere un atto del loro ufficio e più esattamente la compilazione del verbale col quale doveva essergli contestato di avere circolato alla guida di un autocarro sottoposto a fermo amministrativo - e lo condannava alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
2. A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 14 gennaio 2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, concedeva all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riduceva la misura della pena inflitta ad un anno e mesi due di reclusione e revocava la confisca della somma di denaro sequestrata.
Il Giudice distrettuale riteneva che gli atti investigativi acquisiti e, in particolare, le relazioni di servizio redatte dai due agenti della Polizia stradale conclamavano la responsabilità di EN MI in ordine al reato di istigazione alla corruzione contestatogli.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'Imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 49 e 322 c.p., sotto più profili;
il fatto contestato era privo di una reale offensività, data l'esiguità della somma offerta;
il contesto in cui il fatto era stato posto in essere (presenza di altri agenti) non aveva determinato alcuna situazione di concreto pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. Il reato di istigazione alla corruzione propria non richiede che il denaro o l'altra utilità costituisca retribuzione per il pubblico ufficiale, considerato che tale requisito non è tipico della fattispecie in esame, con l'effetto che la stessa si realizza anche in presenza di offerta o promessa di donativi di modesta entità. Tale conclusione è del resto in linea con la gravità dei fatto e rende penalmente rilevante qualsiasi offerta o promessa di utilità, prescindendosi da qualsiasi rapporto di proporzione, peraltro difficilmente apprezzabile, tra l'entità di tale utilità e la prestazione contra ius richiesta al pubblico funzionarlo. L'eventuale tenuità della somma di denaro offerta al pubblico ufficiale non solo non esclude il reato di istigazione alla corruzione, sotto il profilo del reato impossibile, ma lo rende addirittura maggiormente lesivo del prestigio del funzionario, in quanto l'agente finisce col ritenere il predetto persona suscettibile di venire meno ai propri doveri accettando un'offerta anche minima. Nel caso in esame, peraltro, l'offerta della somma di Euro 300,00 non può certo ritenersi insignificante ed era idonea potenzialmente a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale.
La circostanza, inoltre, che l'offerta illecita di denaro sia stata fatta dall'agente in un contesto in cui anche soggetti diversi dai destinatari possano averla percepita non rende l'offerta medesima inidonea nella sua proiezione corruttiva, soltanto perché più alto era il rischio di essere denunciato.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012