Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2012, n. 48205
CASS
Sentenza 30 maggio 2012

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Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la condotta si realizza anche in presenza di offerta o promessa di donativi di modesta entità, non essendo richiesto dalla norma che il denaro o l'altra utilità, offerta o promessa, costituisca retribuzione per il pubblico ufficiale e che sia proporzionale alla prestazione illecita richiesta. (Fattispecie relativa ad una somma di trecento euro offerta a due agenti al fine di impedire la redazione di un verbale di contestazione di aver circolato alla guida di un autocarro sottoposto a fermo amministrativo).

Commentario1

  • 1Istigazione alla corruzione: negata l'attenuante della particolare tenuità per un'offerta di 75 euro
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023

    La massima Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.323 bis c.p. punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di istigazione alla corruzione, che aveva escluso la sussistenza della causa di non punibilità in relazione alla condotta del guidatore che, al fine di sottrarsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, offriva ai due agenti che lo sottoponevano a controllo la complessiva somma di 75 euro. Fonte: CED Cassazione Penale 2017 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2012, n. 48205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48205
Data del deposito : 30 maggio 2012

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