Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10493 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
'N IV E I S S V A A I CC . 67275 N N IŠ E I L V O N N 'E I I G E V V N T I T N Y A 8 N 2 I /9 - V N 7 E / REPUBBLICA ITALIANA 9 1 6 IZ 8 9 O N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0493 03 LA CORTE SUP EM SEZIO E TRÌ .N.23223.99 Cron. 235 of Composta dai Magistrati: PRESIDENTE Dott. UGO FAVARA Rep. Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE Ud.23.1.03 CONSIGLIERE Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER OGGETTO: lavoro CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA dipendente MERONE Autoui. Dott. GIANCOLA MARÍA CRISTINA CONSIGLIERE ritenute ha pronunciato la seguente decadenza SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67275 ROSI CA in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zanchetti giusta procura in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso il medesimo, viale Medaglie d'Oro 176 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 209 intimato, controricorrente avversO la sentenza n. 160.20.98 in data 17.7.98 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 19.10.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2003 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. MANGIA;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. DARIO CAFIERO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ricorre per Cassazione il contribuente indicato in epigrafe, deducendo quattro motivi, avversO la sentenza con la quale la competente Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello di esso contribuente contro la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto che l'interessato fosse decaduto dal diritto eventuale al rimborso delle somme versate a titolo di acconto Irpef dal datore di lavoro Alitalia Spa, sulle quote di indennità di trasferta e volo corrisposte a giugno, in occasione del pagamento dell'indennità operativa, e a dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità. I giudici di merito ritenevano in proposito applicabile il termine decadenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602.73; ed irrilevante ai fini della decorrenza di tale termine la circostanza che il Pretore quale giudice contribuente si fosse originariamente rivolto al controversia conclusa dalla pronuncia di del lavoro, con una incompetenza dell' autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione tributaria. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 38 del D.P.R. n. 602.73, sostenendo la tesi secondo cui nel caso di specie si sarebbe di fronte al versamento di imposta non dovuta, per carenza di potere impositivo. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è pacifica nel sostenere a partire dalla sentenza 27.7.98 n. 7360 che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, la locuzione inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento>, di cui all' art. 38 cit., assoggettata a termine decadenziale di 18 mesi, riguarda anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perchè non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un oggettivo. Il testuale tenore della norma non autorizza indebito un'interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali deduca l'inesistenza in concreto dell'obbligazione tributaria. Col secondo motivo del ricorso, i_ ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 37 e 38 D. P. R. n. 602.73, sostenendo l'applicabilità della prima norma citata e non della seconda, in quanto il versamento da parte del sostituto di diretta da parte imposta integrerebbe una ipotesi di trattenuta di cui il sostituto sarebbe la longa manus> e dell'amministrazione - non un'ipotesi di versamento di imposta da parte del contribuente. Anche questa tesi è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte vedi sent. 20.11.92 n. 12404 secondo cui il versamento allo Stato, da parte del sostituto, delle trattenute operate costituisce un'ipotesi di 'versamento diretto' da parte del sostituto e non di 'trattenuta diretta' da parte dello Stato;
perciò la domanda di rimborso è soggetta al termine di decadenza di 18 mesi ( art. 38 cit.) e non al più lungo termine di prescrizione ( art. 37 ). Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 38 D. P. R. n. 602.73, sostenendo che la domanda di rimborso è comunque tempestiva anche in relazione al termine di 18 mesi. La tesi è infondata perchè in contrasto con l'esposizione dei fatti compiuta dallo stesso ricorrente, dato che la controversia veniva iniziata dinanzi al giudice del lavoro nel 1985, essafi concludeva nel 1994 con la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quindi il presunto credito è di molto anteriore. Si nota, incidentalmente, che solo con l'art. 34 della Legge n. 388.2000 il termine di decadenza 'de quo' è stato aumentato a 48 mesi, ma tale norma non ha effetto retroattivo. VINVINCIBL SN- TIV ΕΠΙ ΙΕΙ Ν 9861/b/9% INDIEVULSIDEN VETEN V Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione circa תנן punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC : solo nel 1994, con la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione egli ebbe contezza che il rimborso doveva essere chiesto in sede di giurisdizione tributaria e in primo luogo allo Stato, non dinanzi al giudice ordinario nei confronti della (sola) Alitalia. Anche questa tesi è infondata. L'errato inizio di una controversia dinanzi al giudice incompetente, e nei riguardi dell'Alitalia, non può sostituire la tempestiva presentazione dell'istanza all'Intendenza di Finanza, nè comportare una sorta di moratoria per la presentazione dell'istanza medesima all'ufficio legittimato. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Giusti motivi, relazione all'opinabilità della materia del contendere al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
La CORTE SUPREMA CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in camera di consiglio, in Roma addi 23 gennaio 2003. IL PRESIDENTE wave Dott. UGO FAVARA Depositata in Cancelleria IL CONSIGLIERE ESTENSORE joggi, f). BLUG. 2003 Dott. VINCENZO DI NUBILA IL CANCELLIERE C1 Bel la, Gina Casoli