Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NO0 04 83 / 0 1 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto соновошнить- іран SEZIONE SECONDA CIVILE Hove spese Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE - R.G.N. 136:1/98 Cron. 857 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Rep. 152 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.06/07/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSACTIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE- 6050 AN RA AN IU MASSIMILANO, per dirith L. 15 GEN. 2001 MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NAZIONALE IL CANCELLIERE 204, presso lo studio dell'avvocato BOZZA A., che li CORTE SUPREMA DI CASSAZKINE UFFICIO COPIE difende unitamente all'll'avvocato RIZZOLI GIANLUIGI, Richiesta copia stucio dal Sig. AG! giusta delega in atti;
per diritti L. 6000 - ricorrenti 11.15-01-01 IL CANCELLIERE
contro
COND. VIA LEANDRO ALBERTI 34/3 BOLOGNA, in persona LIRE 2000 CANCELLERIA dell'Amm.re p.t. BAGNOLI Giovanni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo ele SA SE, che dell'avvocato 2000 studio BF974881 difende in some for unitamente all'avvocato DI FURIA DANTE, giusta 1351 BF974882 -1- BF374883 delega in atti;
controricorrente CORTE SUDDEMA DIC ARAZIONE UR OC WE avverso la sentenza n. 188/98 della Corte d'Appello di Richiesta copia suudio BOLOGNA, depositata il 19/02/98; dal Sig. CONFEQ izi حفهpezdigiti udita la relazione della causa svolta nella pubblica il IL CANCER RE udienza del 06/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udito l'Avvocato DI FUARIA Dante, difensore del UFFICIO CO PIE Richiesta copia studio resistente che ha chiesto il rigetto;
dal Sig. LA TRIBUNA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 6000 per diritti L.
1-2 MAG, 2001 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso IL CANCELLIERE per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE LIRE 3000 Richiesta copia esecutiva CANCELLERIA dal Sig. 1E/SSAROL per diritti 142020+9 1000€0,52 00677414 1-4. MAG 2001 CANCELLERIA AL CANCELLIERE CD635913 CD635914 €0,52 L.1000 AX927467 CD635908 LIRE 3000 CANCELLERIA CANCELLE AX927472 CD635913 麻 AX927462 CANCELLERIA CD635903 AX926988 AX921457 务 服 CD635904 AX926989 LIRE 2000 AX927453 CANCELLERIA C0635305 AX926993 AX927458 CD635909 AX926934 CD635910 -2- AE021142 13621/98 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 7.4.90, PA OS premesso che era proprietario di varie unità immobiliari nel condominio di Via Leandro Alberti n. 34/3 in Bologna;
che in data 1.12.88 l'assemblea dei condomini aveva deliberato, nonostante il suo voto contrario, la varia- zione del criterio di ripartizione delle spese per l a pulizia delle scale, abolendo il criterio di ripartizione in base ai millesimi, applicato fino a quel momento, stabilendo la divisione di tali spese in parti uguali tra i condomini;
che tale delibera aveva comportato una modifica delle tabelle millesimali formate contrattual-- mente ei perciò, suscettibili di modifiche soltanto mediante un nuovo contratto tra le parti conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Bologna il Condominio d:. Via Leandro Alberti n. 34/3 chiedendo che fosse dichiara- ta nulla 0, comunque, annullata l'impugnata delibera. assembleare in quanto assunta senza l'unanimità dej consensi dei condomini. Costituendosi, il Condominio eccepiva, in rito, che la delibera era stata impugnata oltre il termine stabilito dall'art. 1137 CC e deduceva, nel merito, che il regolamento condominiale non aveva avuto origine contrattuale e che, comunque, il criterio di ripartizione delle spese per la pulizia delle scale poteva essere modificato a maggioranza. 13621/98 Deceduto PA OS, se ne costituivano in giudizio gli eredi GI AS e Francesco AR OS. - ri-Con sentenza 3.7.96, il tribunale di Bologna tenuto che potesse considerarsi provato, perché non contestato dal Condominio convenuto, che il criterio di ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, precedentemente in vigore, corrispondesse a quanto stabi- lito nelle tabelle millesimali predisposte dall'unico originario proprietario (tra le quali la tabella B rela- tiva "a tutto quanto riguarda le scale") e fosse conforme alla previsione dell'art. 1124 CC;
che avendo, quindi, tali tabelle forza contrattuale, l'assemblea condominiale non potesse modificare a maggioranza il criterio di ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, in quanto ciò si sarebbe tradotto in una modifica delle tabelle stesse;
che la delibera, essendo affetta da nullità assoluta, potesse essere impugnata in ogni tempo dichiarava la nullità della delibera impugnata nella parte in cui era stato approvato il nuovo criterio d:. ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, condannando il Condominio alle spese del giudizio. Avverso tale sentenza il Condominio proponeva ap- pello, cui resistevano i OS chiedendone il riget- to. Con sentenza 19.2.98, la corte d'appello di Bologna ritenuto che l'affermazione del tribunale per cui il condominio non aveva contestato la natura contrattuale 13621/98 condominiale fosse errata, giacché il del regolamento invece, espressamente contestato tale convento aveva, natura fin dalla comparsa di risposta;
che, inoltre, elementi desumibili dai documenti in atti consentissero di negare la natura contrattuale del detto regolamento condominiale;
che la tabella B allegata al regolamento, stabilendo la ripartizione delle spese secondo quanto disposto dall'art. 1124 CC, concernesse le spese di manutenzione e di costruzione delle scale, con esclu- sione, quindi, di quelle per la pulizia delle stesse;
che, pertanto, nulla disponendo il regolamento in meritɔ a queste ultime, fosse legittima la delibera condominia - le del 1.12.88 adottata a maggioranza;
che, in ogni caso. detta delibera non modificando ma stabilendo le modalità di ripartizione sin'allora non regolate, non potesse considerarsi nulla ma soltanto annullabile;
che, come tale, la sua impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla data della deli-- berazione;
che, per contro, nella specie l'impugnazione quindi, fosse stata proposta solo in data 12.4.90 e, oltre il termine suddetto, previsto a pena di decadenza dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall' originario attore avverso la delibera condominiale del 1.12.88 e condannava in solido GI AS E Francesco AR OS a rimborsare al condominio le spese d'entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza i OS proponevano ri- corso per cassazione con un solo articolato motivo. 13621/98 Resisteva il Condominio di Via Leandro Alberti n. 34/3 con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo dedotto, i ricorrenti - denun- ziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 e n. 5 CPC in relazione agli artt. 1123, 1124, 1135, 1136, 1137 CC ed alle risultanze istruttorie" si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto legittima la delibera condominiale 1.12.88, adottata a maggioranza anziché con il consensɔ unanime di tutti i condomini;
abbia erroneamente afferma - to che prima di detta delibera le modalità di ripartizio- ne delle spese per la pulizia delle scale non fosser regolate;
non abbia attentamente esaminato le risultanze documentali dalle quali, per contro, risultava come. anteriormente alla data del 1.12.88, il condominio aves- se applicato, anche per la ripartizione delle spese in questione, il criterio previsto dalla legge (art. 112 CC) per la manutenzione e ricostruzione delle scale;
non abbia rilevato, alla stregua di ciò, come la delibera impugnata stabilisse, in realtà, un nuovo criterio d:. ripartizione delle spese in questione difforme da quello prescritto nel primo comma dell'art. 1123 CC ed anche da. quello prescritto nel secondo comma dello stesso artico- lo, con conseguente radicale nullità della medesima anche sotto tale profilo. Il motivo non merita accoglimento. 13621/98 Sostengono i ricorrenti che la controversia avrebbe essere risolta in loro favore, indipendentemente dovuto dal fatto che il regolamento di condominio stabilisse ○ meno criteri di ripartizione in ordine alla pulizia delle scale, in quanto l'illegittimità della delibera impugnata deriverebbe dalla determinazione di criteri di riparti- zione diversi da quelli stabiliti dalla legge o, comun- que, diversi da quelli adottati in precedenza. Sebbene, dunque, la questione, prospettata in sede di merito, della riconducibilità del criterio precedente- mente applicato alla forza cogente del regolamento con- trattuale debba ritenersi abbandonata con tale specifica impostazione del motivo, una successiva riproposizione dell'argomento relativo alla pretesa modificazione, Co la deliberazione impugnata, della tabella B, induce ad evidenziare come la corte territoriale abbia motivatamen te escluso l'origine contrattuale del criterio di ripar- tizione precedentemente in uso e come le ragioni al riguardo sviluppate nell'impugnata sentenza non abbiano formato oggetto di specifica censura, per il che 1.1 decisione di secondo grado su tale autonomo capo della controversia deve ritenersi comunque passata in giudica- to. Ciò posto, devesi rilevare come la causa petend.! posta dall'originario attore alla base della domanda formulata in primo grado e riconosciuta fondata da parte del tribunale con la sentenza riformata in appello fosse la violazione dell'art. 1224 CC per essersi dall'as 13621/98 semblea modificato il criterio di ripartizione espressa - mente prescritto dalla detta norma, tesi correttamente disattesa dalla corte territoriale. Come, infatti, questa Corte ha già avuto moco d'evidenziare, la disposizione dell'art. 1124 CC, costi- tuente per le scale un'applicazione particolare della regola generale posta dal primo comma dell'art. 1123 CC per le parti comuni dell'edificio, riguarda le spese per la conservazione della cosa comune, vale a dire le spese necessarie per preservarne l'integrità e mantenerne il valore capitale, onde non può riguardare le spese per la pulizia e l'illuminazione della cosa stessa, che non rappresentano spese necessarie alla conservazione, sibbe- ne spese utili a permettere ai condomini un più conforte- vole uso o godimento delle cose in comproprietà e, corre- lativamente, delle cose di proprietà individuale, giacché pulizia ed illuminazione rappresentano servizi che, istituiti dai condomini al fine di migliorare il godimen- to delle parti comuni, determinano al contempo un miglio- ramento anche nell'uso delle porzioni dell'edificio di proprietà individuale (Cass., 3.10.96 n. 8657, 19.2.93. n. 2018). Con l'impugnata delibera non si sono, dunque, vio- late le prescrizioni dell'art. 1224 CC, l'oggetto dell non rientrando nell'ambitouna d'applicazione delle altre. 13621/98 Che, poi, detta spesa fosse da tempo ripartita, ci fatto e non per regolamento accettato all'atto dei singc- li acquisti né per convenzione altrimenti formatasi, secondo un criterio analogo a quello previsto in detta recepito dalla tabella B ma al diverso fine c.i norma - regolamentare la ripartizione delle spese di conservazic- non rappresentava vincolo alcuno d'immodificabilità ne - per l'assemblea, giacché a tale consuetudine poteva, al più, riconoscersi natura di disciplina regolamentare e non contrattuale, disciplina che può essere modificata al fine d'adattarne le prescrizioni alle mutevoli esigenze della collettività condominiale. Diversamente dalle spese per la manutenzione e la ricostruzione delle scale, infatti, quelle per la pulizia come si è sopra rilevato, e per la illuminazione, vanr o considerate spese per l'uso ed il godimento della cosa comune, alle quali i condomini sono tenuti in ragiore dell'utilità che la cosa stessa è destinata a dare a ciascuno e che l'assemblea può ripartire, anche modifi- cando i precedenti criteri, con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 CC (Cass.
3.10.96 n. 8657, 19.2.93 r. 2018). In vero, atteso che le scale costituiscono certa- mente parti comuni destinate a servire i condomini in misura diversa, in quanto i proprietari dei piani infe- riori normalmente non usano il tratto che conduce a quelli superiori e, comunque, trattasi di cose oggetti- 13621/98 vamente destinate a permettere ai singoli condomini ci goderne in misura diversa, a seconda della destinazione d'uso data alla parte di proprietà individuale, anche non proporzionale al diritto di comproprietà sulle parti comuni, le spese per la loro pulizia ed illuminazione, in quanto spese per l'uso, vanno ripartite in conformità ai criteri fissati dall'art. 1123 secondo comma CC, norma applicabile in relazione a qualunque parte comune dell' edificio, onde i condomini sono tenuti a contribuire 3 queste spese non in base ai valori millesimali di compro- prietà, ma all'uso che ciascuno può farne (Cass. 23.12.92 n. 13655; 6.12.91 n. 13160, 3.10.96 n. 8657) Peraltro, la questione d'un'eventuale illegittimità della delibera de qua per violazione dell'art. 1123 CC non perché adottata a maggioranza, ciò che poteva essere validamente fatto, secondo quanto sopra evidenziato, ma perché difforme da i criteri posti dalla detta norma prospettata in ricorso con riferimento alle disposizion:. così del primo come del secondo comma, risulta del tutto nuova rispetto al thema decidendum avente ad oggetto - l'illegittimità della medesima delibera sotto il divers profilo della violazione dell'art. 1224 CC o d'una prete- sa norma regolamentare di natura contrattuale - introdot- to con la domanda in primo grado e sul quale unicamente s'è svolto il contraddittorio in tutta la fase di merito;
per il che la questione stessa non è ammissibile in sede di legittimità, laddove possono essere esaminate soltanto le questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di 13621/98 -A secondo grado ed, al limite, nuove questioni di diritto concernenti queste ultime ma che non implichino una mc- dificazione dei termini della controversia. E' di tutta evidenza, pertanto, l'inammissibilità della questione de qua, in quanto introduce dei teri d'indagine del tutto nuovi sui quali non si è svolto il contraddittorio e la cui trattazione in questa sece lederebbe il diritto di difesa dell'odierno resistente. Nessuna delle esaminate censure meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive £ 2.603.000 delle quali £ 2.500.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 6.7.2000. Il Presidente Крица Вольтка Il Com est. Hetting 100T 250.000 20000 IL CANCELLIER C.1 Dott.ssa Donatella Dame TOT. 360.000 22-1.01 M Ann 1.5 GEN 2001 16059 3 APR. 2001 E L R T N A E L E D 600. ziati R P A I F U