Sentenza 10 giugno 2011
Massime • 1
L'operatività dell'esimente di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen. per i delitti contro il patrimonio viene meno non con l'ordinanza presidenziale che autorizza in via provvisoria i coniugi a vivere separatamente, ma soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2011, n. 34866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34866 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 10/06/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1690
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 48809/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GH IU N. IL 14/03/1933;
2) AN FI N. IL 27/11/1946 C/;
avverso la sentenza n. 2384/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cetrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20.03.2009, dichiarava non doversi procedere
contro
:
AN FI in ordine al reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) dei mobili ed altri effetti di proprietà del coniuge separato RI PP perché il reato era estinto per prescrizione.
Investita del gravame della parte civile, la Corte di appello di Palermo rilevava che, al momento della condotta contestata, l'imputata si trovava ancora in costanza di vincolo matrimoniale con il RI tanto che il fatto era stato denunciato nel corso del procedimento di separazione e pertanto, con decisione del 22.02.2010, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva la ZZ perché non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p., comma 1;
Ricorre per cassazione la parte civile RI, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). - la sentenza impugnata sarebbe da censurare per avere malamente applicato l'esimente ex art. 649 c.p., atteso che al momento dei fatti era già intervenuta l'ordinanza del Presidente del Tribunale che autorizzava i coniugi a vivere separati;
ne derivava la cessazione della "affectio familiaris" con impossibilità di applicazione della causa d non punibilità;
CHIEDE L'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso sostiene una tesi infondata perché in contrasto con l'inequivoco tenore letterale dell'art. art. 649 c.p., comma 1, n. 1, che prevede la causa di non punibilità per il coniuge "non legalmente separato"; (Cassazione penale, sez. 6, 16/12/2002, n. 1762) ne deriva che l'esimente opera sino alla conclusione dell'azione di separazione dei coniugi con pronuncia della sentenza di separazione legale dei coniugi, a nulla rilevando a fini penali, l'eventuale l'autorizzazione presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art.606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione la specifica motivazione adottata dalla Corte di appello sicché sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011