Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17789
CASS
Sentenza 18 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse corretta in ordine alla necessità di mantenere un presidio di controllo per evitare la reiterazione del reato, basandosi sulle modalità del fatto e sulla personalità del ricorrente, gravato da precedenti e carichi pendenti specifici. La Corte ha inoltre argomentato che, anche secondo l'orientamento più rigoroso, i precedenti e i carichi pendenti specifici, unitamente alle modalità del fatto (detenzione di sostanze stupefacenti suddivise in dosi, rinvenute sia addosso che in casa, e il riconoscimento dell'indagato mentre usciva dalla finestra dell'abitazione), sono sufficienti a integrare il pericolo di recidiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17789
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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