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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2026, n. 17789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17789 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di SC AR, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 25/07/2025 del Tribunale del riesame di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ET MO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Michele Savarese, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 25 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza in data 12 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Ragusa che aveva applicato a AR SC la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L’indagato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per mancanza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari. Lamenta che il Tribunale del riesame non ha considerato le specifiche modalità del fatto, consistente in una violazione lieve, e ha ancorato il rischio di reiterazione del reato al solo dato storico dei precedenti e dei carichi pendenti specifici senza fornire alcun elemento a sostegno della persistente e perdurante determinazione a delinquere. Nella memoria il difensore si limita a insistere nelle conclusioni già rassegnate. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 17789 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 27/01/2026 2 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Pacifico il fatto della detenzione di hashish e marijuana, il ricorso ha a oggetto le sole esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha ritenuto adeguata la misura applicata dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta al giorno, esclusi i giorni festivi e le domeniche, proprio avuto riguardo alle modalità del fatto, comunque indicative di contatti con i fornitori, e alla personalità del ricorrente, gravato di precedenti e di carichi pendenti specifici. L’ordinanza è correttamente motivata in ordine alla necessità di mantenere un minimo presidio di controllo per evitare la reiterazione del reato e resiste alla censura sollevata. La difesa ha, tuttavia, lamentato un’insufficienza motivazionale in ordine al pericolo di recidiva, osservando che il Tribunale aveva ancorato il rischio di reiterazione del reato al solo dato storico dei precedenti e dei carichi pendenti specifici senza fornire alcun elemento a sostegno della persistente e perdurante determinazione a delinquere e richiamando in suo favore la sentenza Sez. 6, n. 11728 del 20/03/2024, Rv. 286182-01 su un caso di corruzione propria. Ben vero in giurisprudenza, nell’applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si registra un contrasto interpretativo tra chi ritiene indispensabile verificare anche le specifiche occasioni di recidivanza (oltre alla sentenza sopra citata, si vedano Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, [...], Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265916 - 01) e chi invece ritiene sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, [...], Rv. 282891 – 01; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, [...], Rv. 274085 – 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269684 – 01). Dalla lettura delle sentenze dell’orientamento più rigoroso, e in particolare proprio da quella citata dalla difesa, emerge che l’attualità dell’esigenza cautelare è esclusa o è dubbia sulla base delle stesse modalità del fatto (nel caso citato dalla difesa, corruzione propria da parte di un politico che ha dismesso la carica strumentalizzata per fare pressioni su un soggetto agli arresti domiciliari). Dalla lettura dell’ordinanza qui impugnata il fatto accertato in sede cautelare non suscita perplessità. La perquisizione personale ha dato esito positivo per il possesso di 43 grammi di hashish in un pacchetto di sigarette, di 9 dosi del peso di 12 grammi, di 215 euro, mentre la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo per la presenza in vari punti della casa sia di hashish che di marijuana già suddivise in dosi e chiuse in sacchetti di cellophane. Gli operanti hanno notato l’indagato uscire dalla finestra dell’abitazione e l’hanno riconosciuto sulla base delle informazioni già acquisite sul suo conto. I precedenti e i carichi pendenti specifici hanno confermato l’esercizio continuativo dell’attività di spaccio, ciò che è certamente sufficiente a integrare il pericolo di recidiva di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche per l’orientamento più rigoroso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via 3 equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL AC
udita la relazione svolta dal consigliere AL AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ET MO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Michele Savarese, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 25 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza in data 12 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Ragusa che aveva applicato a AR SC la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L’indagato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per mancanza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari. Lamenta che il Tribunale del riesame non ha considerato le specifiche modalità del fatto, consistente in una violazione lieve, e ha ancorato il rischio di reiterazione del reato al solo dato storico dei precedenti e dei carichi pendenti specifici senza fornire alcun elemento a sostegno della persistente e perdurante determinazione a delinquere. Nella memoria il difensore si limita a insistere nelle conclusioni già rassegnate. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 17789 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 27/01/2026 2 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Pacifico il fatto della detenzione di hashish e marijuana, il ricorso ha a oggetto le sole esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha ritenuto adeguata la misura applicata dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta al giorno, esclusi i giorni festivi e le domeniche, proprio avuto riguardo alle modalità del fatto, comunque indicative di contatti con i fornitori, e alla personalità del ricorrente, gravato di precedenti e di carichi pendenti specifici. L’ordinanza è correttamente motivata in ordine alla necessità di mantenere un minimo presidio di controllo per evitare la reiterazione del reato e resiste alla censura sollevata. La difesa ha, tuttavia, lamentato un’insufficienza motivazionale in ordine al pericolo di recidiva, osservando che il Tribunale aveva ancorato il rischio di reiterazione del reato al solo dato storico dei precedenti e dei carichi pendenti specifici senza fornire alcun elemento a sostegno della persistente e perdurante determinazione a delinquere e richiamando in suo favore la sentenza Sez. 6, n. 11728 del 20/03/2024, Rv. 286182-01 su un caso di corruzione propria. Ben vero in giurisprudenza, nell’applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si registra un contrasto interpretativo tra chi ritiene indispensabile verificare anche le specifiche occasioni di recidivanza (oltre alla sentenza sopra citata, si vedano Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, [...], Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265916 - 01) e chi invece ritiene sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, [...], Rv. 282891 – 01; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, [...], Rv. 274085 – 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269684 – 01). Dalla lettura delle sentenze dell’orientamento più rigoroso, e in particolare proprio da quella citata dalla difesa, emerge che l’attualità dell’esigenza cautelare è esclusa o è dubbia sulla base delle stesse modalità del fatto (nel caso citato dalla difesa, corruzione propria da parte di un politico che ha dismesso la carica strumentalizzata per fare pressioni su un soggetto agli arresti domiciliari). Dalla lettura dell’ordinanza qui impugnata il fatto accertato in sede cautelare non suscita perplessità. La perquisizione personale ha dato esito positivo per il possesso di 43 grammi di hashish in un pacchetto di sigarette, di 9 dosi del peso di 12 grammi, di 215 euro, mentre la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo per la presenza in vari punti della casa sia di hashish che di marijuana già suddivise in dosi e chiuse in sacchetti di cellophane. Gli operanti hanno notato l’indagato uscire dalla finestra dell’abitazione e l’hanno riconosciuto sulla base delle informazioni già acquisite sul suo conto. I precedenti e i carichi pendenti specifici hanno confermato l’esercizio continuativo dell’attività di spaccio, ciò che è certamente sufficiente a integrare il pericolo di recidiva di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche per l’orientamento più rigoroso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via 3 equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL AC