Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S01403 IN NO DEL POPOLO ITALIANO ZIONE10 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO " Presidente R.G.N. 12300/00 PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo 13736/00 Cron. 3077 Consigliere Dott. Ugo VITRONE Rep. 464 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere Ud. 08/10/02 Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1 COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO BONI 15, l'Avvocato SAMBATARO ELENA presso rappresentato e difeso dall'avvocato GASPARE LENTINI, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
OBBISO CONCETTINA;
intimata - e sul 2° ricorso n° 13736/00 proposto da: OBBISO CONCETTINA, elettivamente domiciliata in ROMA2002 1794 VIA DELLE MILIZIE 76, presso l'avvocato PAOLO -1- GRIMALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIA LO BIANCO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale - COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA;
- intimato avverso la sentenza n. 461/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data conveniva avanti al19.11.1987 TI SO Tribunale di Marsala il Comune di Campobello di Mazara, chiedendone la condanna al risarcimento del danno a seguito dell'occupazione illegittima del proprio terreno di mq. 2.700, facente parte di un fondo più esteso distinto in catasto al foglio 5 part. 120, avvenuta nel 1987 ed irreversibilmente trasformato mediante la costruzione dell'opera b pubblica, costituita da un ospizio per anziani. Si costituiva il Comune che contestava le affermazioni dell'attrice e chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza del 26.5.1994 il Tribunale di Marsala l'occupazione e riteneva legittima rigettava la domanda. Proponeva impugnazione la Obisso mentre il Comune, costituendosi, ne chiedeva il rigetto. Con sentenza non definitiva del 17.1-3.2.1997 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'illegittimità dell'occupazione e condannava il Comune al risarcimento del danno per la cui determinazione rimetteva le parti con separata ordinanza avanti al 3 consigliere istruttore. Dopo aver dichiarato ammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in quel grado, rilevava la Corte d'Appello l'illegittimità dell'occupazione sotto un duplice profilo, evidenziando che la delibera n.1362 del 16.2.1983, con cui era stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed approvato il progetto esecutivo, non conteneva i termini iniziali e finali dei lavori e che al momento dell'emissione dell'ordinanza di occupazione n.82 del 26.9.1987 il termine triennale fissato dall'art. 1 della L.R. n.35 del 1978 per l'inizio dei lavori era già scaduto. Riteneva quindi che a causa dei rilevati vizi l'attività della P.A. si era svolta in totale carenza di potere, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione l'istituto della appropriazione acquisitiva, il quale presuppone la legittimità iniziale dell'occupazione, e che, non avendo l'appellante perduto la proprietà del bene, il suo diritto al risarcimento deve essere limitato al mancato godimento del terreno dal (5.10.1987). momento in cui ne era stato privato Infine, rilevando che la determinazione del suo valore in £ 100.000 al mq. non era stata 4 sufficientemente motivata, rimetteva gli atti istruttoria nel corso della quale venivano chiesti al C.T.U. precedentemente nominato gli opportuni chiarimenti. Assolta tale incombenza, la Corte d'Appello con sentenza definitiva del 5-24.5.1999 condannava il Comune al pagamento a favore della SO della somma di £ 133.974.750 oltre agli interessi nonché delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Al riguardo riteneva equo, in mancanza di più esaurienti elementi in ordine al reddito ricavabile dal fondo, commisurare il danno all'interesse annuo del 7%, comprensivo della svalutazione, sul valore del terreno. A tal fine, dopo aver richiamato le valutazione del C.T.U. che aveva attribuito il valore di £ 5.000 al metro quadrato ad una parte del terreno di mq. 180 con destinazione agricola e quello di £ 100.000 al metro quadrato alla restante parte di mq.
2.520 destinata ad attrezzature e quindi edificabile, riteneva di non poter condividere tale ultimo dato, acquisito sulla base di un atto di compravendita del 1968 relativo ad un terreno limitrofo, ed operava una riduzione del 40% sul rilievo che la mancanza di altri valori 5 comparativi mostrava una notevole disaffezione della domanda e che il terreno era di notevole dimensioni. Valutato quindi definitivamente il terreno in complessive £ 152.100.000, calcolava su tale importo il risarcimento nella misura di £ 10.647.000 annue per il periodo di anni 12 e mesi 7 (dal 5.10.1987 al 5.5.1999 data della sentenza) e oltre agli così in definitiva in £ 133.974.750, interessi sulle singole annualità. Avverso entrambe le sentenze propone ricorso per cassazione il Comune di Campobello di Mazara, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso TI SO che propone anche ricorso incidentale, affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di Campobello di Mazara denuncia violazione dell'art. 345 comma 3 C.P.C., lamentando che la Corte d'Appello, senza fornire alcuna ragione e senza che si vertesse in un'ipotesi di l'acquisizione della impossibilità, abbia ammesso 6 documentazione che avrebbe potuto essere prodotta in primo grado. La censura è infondata. La normativa applicabile nel presente alla produzione nel procedimento, in relazione giudizio d'appello di nuovi documenti, è costituita dall'art. 345 comma 2 C.P.C., nel testo previgente a quello introdotto dall'art. 52 della Legge 26.11.1990 n.353, il quale, pur essendo entrato in vigore con decorrenza 30.4.1995, non trova k applicazione nell'ipotesi in esame in virtù della sua disciplina transitoria che all'art. 90 esclude i giudizi già pendenti a quella data, come il presente, promosso con atto notificato il 19.11.1987. Orbene, in base a detta norma è stata sempre consentita la produzione di nuovi documenti anche in grado di appello e per tutta la fase della trattazione, senza necessità di autorizzazione del giudice, trattandosi di prove già costituite (in tal senso Cass. 12130/97; Cass. 11961/97). Facendo riferimento nel suo motivo di ricorso alla necessità di un preventivo giudizio, il ricorrente mostra evidentemente di non condividere tale orientamento, ma non fornisce alcuna ragione 7 giuridica del suo assunto. Accertata in tal modo la correttezza sul punto della decisione, non può darsi luogo alla sua cassazione per il solo fatto che la motivazione sia mancata, dovendosi ritenere integrata ai sensi dell'art. 384 comma 2 C.P.C. dalle esposte considerazioni. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto assoluto di motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto, h contrariamente al Tribunale che aveva accertato la legittimità della procedura espropriativa, della delibera della G.M. n.835 del 1987 e dell'ordinanza sindacale n.60 del 1988 con cui era stato rinnovato il procedimento espropriativo e si era provveduto all'immissione nel fondo e che conseguentemente non abbia considerato che dovevasi ritenere legittima l'occupazione del Comune sul fondo dal 20.6.1988 al 20.6.1995, essendo stato fissato in cinque anni il periodo per l'ultimazione della procedura ed essendo nel frattempo intervenuta la Legge 158/91 che ne aveva procrastinato la durata. Sostiene altresì che nessuna rilevanza poteva assumere la circostanza che entro la data del 20.6.1995 non fosse stato emesso il decreto di esproprio, stante 8 l'inammissibilità sul punto della domanda in quanto proposta per la prima volta solo con l'atto di appello, come eccepito in quella sede. Deduce infine che in ogni caso risultavano mutati i termini della domanda risarcitoria, rimanendo limitata la richiesta ad un periodo praticamente inesistente in quanto alla data di scadenza dell'occupazione legittima (Giugno 1995) si era già avuto da tempo, con la realizzazione dell'opera, l'immediata acquisizione del fondo al patrimonio del Comune. La censura è fondata. Al di là della sua stessa prospettazione come difetto assoluto di motivazione, il ricorso in realtà denuncia un vizio di omessa о comunque non completa pronuncia, riconducibile alla violazione dell'art. 112 C.P.C., sul rilievo che la Corte d'Appello non avrebbe esaminato la questione relativa alla dedotta rinnovazione della procedura di espropriazione che sarebbe avvenuta con la successiva delibera della G.M. n.853 del 1987, la quale conterrebbe un'ulteriore dichiarazione di pubblica utilità e la fissazione di precisi termini, nonché con l'ordinanza sindacale n.60 del 1988 in base alla quale si sarebbe proceduto 9 nuovamente all'immissione sul fondo in questione. Trattasi certamente, se accertata, di circostanza decisiva in quanto in tal caso, anche qualora si ritenesse che non sia intervenuto un tempestivo decreto di esproprio nonostante le richiamate proroghe, si verterebbe, semmai, in un'ipotesi di accessione invertita e non già di illecito permanente con ogni conseguenza ai fini definitiva destinazione del risarcimento e della del bene. La desunta natura processuale del vizio fatto valere con il ricorso in esame legittima la lettura degli atti da parte di questa Corte alla quale è consentito quindi di verificare se effettivamente, come si sostiene, l'odierno ricorrente abbia fatto riferimento anche a tali atti in sede di appello. Orbene, dalla comparsa di risposta depositata in appello (in primo grado l'occupazione era stata dichiarata legittima) risulta espressamente (vedi punto 5) il richiamo ai due citati provvedimenti amministrativi a sostegno della tesi della legittimità della procedura adottata. Peraltro il riferimento alla delibera della G.M. n.835 del 1987 risulta operato anche avanti al Tribunale. La Corte d'Appello pertanto, prima di 10 dichiarare l'illiceità del comportamento del Comune sul rilievo che esso avrebbe proceduto senza una valida dichiarazione di pubblica utilità, avrebbe dovuto, come richiesto, esaminare anche tale ulteriore documentazione per trarne dal loro valutazioni sul piano le dovute contenuto giuridico. impone quindi un riesame La sua omissione 6 della questione in un contesto documentale che non può prescindere dai richiamati atti. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata sul punto con conseguente rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo che, nell'uniformarsi al principio accolto, riesaminare la legittimità della proceduradovrà espropriativa anche alla luce della delibera della G.M. n. 835 del 1987 e dell'ordinanza sindacale n.60 del 1988. L'accoglimento del presente motivo comporta l'assorbimento del terzo nonché del ricorso incidentale, riguardanti, entrambi, i criteri adottati per la determinazione del danno.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo 11 del ricorso principale. Accoglie il secondo e dichiara assorbiti il terzo ed il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Roma, 8.10.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Мдо вiласть Расибает CORTES CAZIONE CANCELLIERE Andrea Bianchi Depict Ha lleria 30 GEN 2003. IL CANCEL THERE 6ORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 5-9-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 29817 versate € 170.43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DECANCELLERIA Roberto Ricci 12