Sentenza 14 aprile 2014
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile solo quando l'esposizione della cosa dipenda da un comportamento volontario del titolare del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato l'aggravante con riferimento al furto di un albero appositamente piantato dal suo proprietario nel fondo e non ivi cresciuto spontaneamente).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2014, n. 18282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18282 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 14/04/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1103
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 254/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SI, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 1/7/2013 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 luglio 2013 la Corte d'appello di Lecce confermava la condanna di RI SI per il reato di furto aggravato ad oggetto un albero di olivo sottratto dal fondo confinante con il suo.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce l'errata qualificazione del fatto come furto aggravato e correlati vizi motivazionali, rilevando come ciò che sarebbe stato rinvenuto sul fondo dell'imputato altro non era che un pezzo di legno bruciato e abbandonato costituente res nullius. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto della prova del dolo specifico di profitto, mentre con il terzo contesta la configurabilità della contestata aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile e deve conseguentemente essere rigettato.
1.1 La Corte distrettuale ha evidenziato come dalla convergenza delle testimonianze assunte nel corso del dibattimento di primo grado e soprattutto da quanto accertato direttamente dai carabinieri operanti sia emerso l'effettivo sradicamento dell'ulivo per cui è imputazione e il suo trascinamento nel fondo del RI, deducendo che lo scopo dell'imputato fosse quello di procurarsi legna da ardere dal fatto che l'albero - che le fotografie scattate in loco evidenziavano ancora in possesso delle sue radici - era stato rinvenuto assieme ai tronchi di altre piante asportati dopo essere stati bruciati alla base. Sulla base di tale compendio probatorio deve dunque ritenersi che i giudici d'appello abbiano logicamente inferito la responsabilità dell'imputato e il fatto che egli avesse agito con il dolo di profitto necessario per la configurabilità del reato di furto.
1.2 Per converso le doglianze proposte con i primi due motivi di ricorso risultano generici, limitandosi a rivendicare in maniera del tutto assertiva la natura di res nullius della cosa sottratta e il difetto della prova del fine di profitto, senza confrontarsi con il discorso giustificativo reso in sentenza e senza in particolare confutare il ragionamento seguito dai giudici d'appello sulla base dell'evidenza disponibile.
2. Quanto all'inconfigurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, la doglianza risulta per l'appunto infondata, atteso che oggetto di sottrazione, per come emerge dalla sentenza, è stato un albero appositamente piantato nel fondo dal suo proprietario e non ivi cresciuto spontaneamente (circostanza che per la consolidata giurisprudenza di questa Corte impedisce invece la configurabilità della summenzionata aggravante), ricorrendo dunque il presupposto, necessario ai fini dell'integrazione della menzionata aggravante, dell'esposizione della cosa alla pubblica fede a seguito di un comportamento volontario del suo titolare (cfr. Sez. 2^, n. 35956 del 8 giugno 2012, P.G. in proc. Schettini e altro, Rv. 253894).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014