Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
03.23.2/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro R. G. 10949/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 6635 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- 1.Dott. NN Prestipino Ud. 8.01.2001 -Consigliere- 2. Federico Roselli -Rel. Consigliere- 3." Alessandro De Renzis -Consigliere- 4.66 Raffaele Foglia -Consigliere- 5.66 NN Mammone ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA RR VA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valnerina 40, presso lo studio dell'Avv. Matteo Dell'Olio, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mario Camer- lengo del foro di Avellino come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA Soc. Coop. a r.l., in per- g sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi- ciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso lo studio dell'Avv. Mattia Persiani, che la rappresenta e difende per procu- 2 ra speciale per atto Notaio Pellegrino D'Amore del 2.3.2000 rep. n. 147826 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1372/98 del Tribunale del La- voro di Avellino del 27.10.1998/23.12.1998 nella causa iscritta al n. 83 R. G. dell'anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
uditi l'Avv. Matteo Dell'Olio per il RR e l'Avv. Silvano Piccininno per la Banca Popolare dell'Irpinia; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Rai- mondi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 2.1.1995 NN RR veniva assunto dalla banca Popolare dell'Irpinia con contratto di formazione e lavoro e il successivo 11.1.1995 la banca consegnava al RR la lettera di assunzione sottoscritta dal Presidente e recante la data del 2.1.1995. In data 11.1.1995 il RR sottoscriveva copia della lettera di assunzione "per accettazione e ricezione". Tutto ciò premesso e rilevato che la banca aveva deciso di risol- vere il contratto allo scadere del biennio, il RR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Avellino la Banca Popolare dell'Irpinia assumendo la nullità parziale del contratto di forma- zione e lavoro e chiedendo che lo stesso contratto fosse conside- 3 rato a tempo indeterminato,con condanna dell'istituto bancario al ripristino del rapporto e al risarcimento dei danni, in via subordi- nata domandando declaratoria di nullità, illegittimità ed ineffica- cia del recesso della banca con ordine di reintegro ex art. 18 leg- ge n. 300 del 1970. La parte convenuta, costituendosi, contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso. All'esito, il Pretore di Avellino con sentenza n. 384 del 1998 ri- gettava la domanda del RR e tale decisione, appellata dalla Banca Popolare dell'Irpinia, veniva confermata dal Tribu- nale di Avellino con sentenza 27.10.1998/23.12.1998. Il Tribunale osservava che il contratto di formazione e lavoro per la durata di due anni venne concluso con la forma scritta, giacché la sottoscrizione, sia pure in data 11.1.1995, della dichiarazione di avere ricevuto il 2.1.1995 la lettera di assunzione e la copia del progetto integrava di per sé gli estremi del contratto scritto. Il Tribunale aggiungeva che sotto il profilo probatorio l'appellante non aveva proposto alcuna richiesta ai sensi dell'art. 420- 4° comma- c.p.c., essendosi limitato a richiedere prova per testi sui capi 1/8 del ricorso introduttivo, depositato prima della produzione della dichiarazione 2.1.1995. Il Tribunale rilevava, quanto al secondo motivo di appello, che il contratto era stato concluso il 2.1.1995, sotto la vigenza dell'art. 3- 3° comma- del D.L. 726/1984, come novellato dall'art. 9 del D.L. 108/1991, e quindi preceduto da apposita convenzione in- 4 tervenuta il 31.12.1994, sicché non era necessaria alcuna pre- ventiva notifica all'Ispettorato del Lavoro. Contro quest'ultima sentenza ricorre per cassazione il RR con unico motivo, al quale resiste la Banca Popolare dell'Irpinia con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1326, 2687 codice civile, 8-7° comma- legge n. 407 del 29.12.1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non- ché vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare il RR sostiene che nella sentenza è dato per pacifico, perché risulta dagli atti : 1) che l'instaurazione del rapporto ha avuto inizio il 2.1.1995; 2) che in Baronissi, ove era in servizio, in data 11.1.1995 fu consegnata ad esso RR la lettera di assunzione sotto- scritta dal Presidente della Banca Popolare dell'Irpinia, datata 2.1.1995; 3) che in tale occasione 1'11.1.1995 il ricorrente sottoscrisse co- pia della predetta lettera di assunzione “per accettazione e ri- cezione". In questa situazione il ricorrente rileva che il Tribunale, pur so- stenendo in linea di principio, in conformità alla disposizione dell'art. 8- 7° comma- della legge n. 407 del 1990, che il con- 5 tratto di formazione e lavoro richiede la forma richiesta ad sub- stantiam, ha violato sostanzialmente tale norma con il ritenere che attraverso la successiva produzione in giudizio del docu- mento, consegnato l'11.1.1995, si fosse integrata la forma scrit- ta. Il rilievo è fondato e merita di essere condiviso. Al riguardo si osserva che il Tribunale, nell'aderire alla tesi se- condo cui la conclusione del contratto in forma scritta ben può essere integrata attraverso la produzione successiva in giudizio del documento, ha seguito un indirizzo giurisprudenziale forma- tosi ad altro fine, e in particolare in relazione al contratto preli- minare. Sennonché lo stesso Tribunale non ha tenuto conto di altro filone giurisprudenziale, a cui questa Corte presta convinta adesione, secondo cui la regola sopra enunciata è valida soltanto quando il contraente invochi in proprio favore il contratto ed intenda farne propri gli effetti, ma non quando la produzione in giudizio del documento esprima essa stessa la volontà contraria ad alcuni suoi contenuti, come nel caso in cui in cui sia effettuata la produzione al fine di dimostrare, con la mancata sottoscrizione dell'atto, la non avvenuta conclusione del contratto contenutovi o la conclu- sione di un diverso negozio o di un diverso atto (in questo senso Cass. 8 gennaio 1997, n. 60; 14 ottobre 1992, n. 11213; Cass. 11 giugno 1986, n. 5552; Cass. S.U. 18 settembre 1978, n. 4167). 6 Orbene nel caso di specie la produzione in giudizio da parte del RR del documento in questione non denota la chiara vo- lontà di avvalersi del documento, di cui si deduce, per l'assenza della sottoscrizione, l'invalidità ed inefficacia sul punto concer- nente il termine. Da parte sua la Banca Popolare dell'Irpinia ha posto in rilievo il comportamento tenuto dal RR e definito contrario a buona fede, per avere non solo iniziato a lavorare lo stesso 2 gennaio 1995, ma per avere accettato nove giorni dopo la medesima pro- posta immutata nei suoi contenuti, con ciò dimostrando che era sua volontà e suo interesse accettare quella proposta sin dal pri- mo momento. La censura non ha pregio, in quanto il comportamento conclu- dente, che l'istituto bancario assume tenuto dal ricorrente, non rileva nel caso di specie, trattandosi di contratto in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam, come già si è detto. conseguentementeIl ricorso in conclusione va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Na- poli, che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enuncia- to.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.. 7 Così deciso in Roma addì 8 gennaio 2001 Il Consigliere relatore estensore alexandro be Neuss Phalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 6 MAR 2001 IL CANCELLIERE Il Presidente Nome Finder I D A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T 5 O , R B A . A I S ' E N L D P L S A 3 E I T 7 D S - N I 8 O G S - P O 1 N 1 M E A I S D I A E E A D G , O E G O R T E T T L T N S I I E R S G I A E E L D R L O E D