CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20393 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GO OG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE di APPELLO d i TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OV Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di IN LO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e documentale (capo 1-bis) a lui ascritti nella quali di amministratore della All Technologies srl, società dichiarata fallita il 23 gennaio 2014; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato le pene accessorie ex art. 216, u.c. legge fall.. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20393 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 26/04/2023 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostiene il ricorrente: - che la perizia contabile istituita in appello sarebbe del tutto irrilevante;
- che la Corte di appello non avrebbe fornito risposte adeguate agli specifici motivi di gravame diretti a confutare le valutazioni espresse dal Tribunale circa la mancata dimostrazione della destinazione di circa 50m11a oggetto di prelievo dai conti correnti bancari della società; - che in particolare era stato provato l'impiego delle somme prelevate nell'interesse dell'impresa: versamento in contanti del corrispettivo dovuto a MA AS per l'acquisizione di un ramo d'azienda di Mac:arn; pagamento in contanti delle retribuzioni del dipendente DO AN dal mese di gennaio 2012 (non gennaio 2013 come erroneamente ritenuto dalla corte di appello) sino al maggio 2013. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale e dell'elemento soggettivo. La carenza di documentazione contabile è limitata al semestre da gennaio a giugno 2013. La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie in rassegna. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello con i motivi concernenti i residui capi di imputazioni, è necessario ricordare, che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe 2 sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, quando le stesse denuncino una mancata risposta rispetto a questioni già esaurientemente risolte dalla sentenza di primo grado. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Secondo la ricostruzione del Tribunale, recepita dalla Corte di appello che l'ha ritenuta avvalorata dalla espletata perizia contabile, l'imputato ha effettuato numerosi prelievi dai conti correnti della società negli anni 2012 e 2013: - bonifici bancari effettuati a favore del proprio conto personale per complessivi 24mila euro tra il 10 e il 13 febbraio 2012; - frequenti e costanti prelievi di contante per complessivi euro 125mila tra il 29 febbraio 2012 e il 9 settembre 2013. Nessun dato in contabilità giustificava tali prelievi. 3.1.1. L'imputato, sentito dal curatore, aveva fornito spiegazioni vaghe e prive di riscontro (pagamento di fornitori e trasferte dei dipendenti). Nel corso del giudizio di primo e di secondo grado, si è sostenuto che le somme sarebbero state destinate a: versamento in contanti del corrispettivo dovuto a MA AS per l'acquisizione di un ramo d'azienda di Macam;
pagamento in contanti delle retribuzioni del dipendente DO AN. 3.1.2. Sulla scorta di un'ampia e analitica disamina il Tribunale ha ritenuto che: - effettivamente c'erano stati rapporti tra la fallita e Macam, che era indimostrato l'ammontare effettivo dei versamenti effettuati in favore di MA AS, titolare di Macam;
che, comunque detti versamenti dovevano ritenersi inferiori ai prelievi effettuati;
- gli stipendi di DO GA erano stati corrisposti in contanti dal mese di gennaio/febbraio 2012 (più precisamente febbraio 2012, afferma il Tribunale, cfr. pag. 7 sentenza primo grado) sino al maggio 2013 (in tali termini va interpretato anche il passaggio della sentenza di appello quando parla di gennaio- 3 maggio 2013 evidentemente "saltando", per errore di battitura, l'anno 2012) e l'importo complessivo, determinabile in base alle indicazioni fornite dal GA, ammontava a circa 25-30mila euro;
- dagli estratti conto risulta la destinazione a bisogni personali (acquisti, bollette, canoni di affitto) delle somme prelevate nel 2013 (pag. 13 sentenza primo grado); - in generale, poiché certamente nel 201:3 non sono stati effettuati versamenti a favore di MA e quelli effettuati da favore di GA sono irrisori, tutti i prelievi concentrati in detto periodo dovevano ritenersi privi di giustificazione;
- l'ammontare delle distrazioni poteva quantificarsi "prudenzialmente" in un importo non inferiore a 50mila euro (pag. 12 sentenza primo grado). 3.1.3. La Corte di appello ha addirittura istituito una perizia contabile, che non solo ha confermato l'esistenza delle distrazioni, me ha dimostrato che le distrazioni siano state di importo addirittura superiore a quanto ricostruito dal curatore (pag. 5 sentenza impugnata). 3.2. Né l'atto di appello né il ricorso per cassazione scalfiscono il nucleo centrale della decisione della "doppia conforme di condanna" che fa leva: - sulla prova documentale dei prelievi;
- sulla assenza di giustificazione e di riscontro contabile;
- sull'adempimento solo parziale dell'onere, incombente sull'imputato, di fornire prova della destinazione delle somme in favore della società, che si è presentata al fallimento con un passivo di oltre 580mila euro (di cui 100mila euro per debiti nei confronti dei propri dipendenti). 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. Il fatto incontrovertibilmente accertato in sede di meril:o è consistito nella omessa tenuta della contabilità dal 1 gennaio 2013 fino alla data del fallimento, periodo in cui si concentrano le operazioni distrattive. 4.2. La condotta è riconducibile alla fattispecie di reato ir contestazione nei seguenti termini. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). 4 L'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, rileva anche sotto forma della loro omessa tenuta, atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è peraltro costantemente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testé descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 4.3. Nel caso in rassegna la Corte di appello ha ricavato il dolo specifico dalla circostanza che la mancata tenuta della contabilità si collegava all'intenzione di "non far trasparire le vistose distrazioni" (pag. 5 sentenza impugnata). Si tratta di motivazione stringatissima, ma immune da vizi logici. 5. Il terzo motivo è infondato. Lo stesso ricorrente ricorda che, secondo i consolidati insegnamenti di legittimità, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01). Nella specie all'imputato è addebitata la distrazione di somme non inferiori a 50mila euro, importo che, come ritiene la Corte di appello senza cadute di logicità, non può apprezzarsi in termini di speciale tenuità (pag. 5 sentenza impugnata). Del resto la società era sostanzialmente priva di patrimonio, poiché l'imputato, poco prima del fallimento, si era sbarazzato di attrezzature e magazzino (pag. 13 sentenza primo grado) e le uniche poste attive, destinate al soddisfacimento dei creditori, sono state frutto dell'azione recuperatoria intentata dal curatore (cfr. pag. 3 sentenza primo grado). 5 6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/04/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OV Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di IN LO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e documentale (capo 1-bis) a lui ascritti nella quali di amministratore della All Technologies srl, società dichiarata fallita il 23 gennaio 2014; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato le pene accessorie ex art. 216, u.c. legge fall.. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20393 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 26/04/2023 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostiene il ricorrente: - che la perizia contabile istituita in appello sarebbe del tutto irrilevante;
- che la Corte di appello non avrebbe fornito risposte adeguate agli specifici motivi di gravame diretti a confutare le valutazioni espresse dal Tribunale circa la mancata dimostrazione della destinazione di circa 50m11a oggetto di prelievo dai conti correnti bancari della società; - che in particolare era stato provato l'impiego delle somme prelevate nell'interesse dell'impresa: versamento in contanti del corrispettivo dovuto a MA AS per l'acquisizione di un ramo d'azienda di Mac:arn; pagamento in contanti delle retribuzioni del dipendente DO AN dal mese di gennaio 2012 (non gennaio 2013 come erroneamente ritenuto dalla corte di appello) sino al maggio 2013. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale e dell'elemento soggettivo. La carenza di documentazione contabile è limitata al semestre da gennaio a giugno 2013. La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie in rassegna. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello con i motivi concernenti i residui capi di imputazioni, è necessario ricordare, che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe 2 sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, quando le stesse denuncino una mancata risposta rispetto a questioni già esaurientemente risolte dalla sentenza di primo grado. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. Secondo la ricostruzione del Tribunale, recepita dalla Corte di appello che l'ha ritenuta avvalorata dalla espletata perizia contabile, l'imputato ha effettuato numerosi prelievi dai conti correnti della società negli anni 2012 e 2013: - bonifici bancari effettuati a favore del proprio conto personale per complessivi 24mila euro tra il 10 e il 13 febbraio 2012; - frequenti e costanti prelievi di contante per complessivi euro 125mila tra il 29 febbraio 2012 e il 9 settembre 2013. Nessun dato in contabilità giustificava tali prelievi. 3.1.1. L'imputato, sentito dal curatore, aveva fornito spiegazioni vaghe e prive di riscontro (pagamento di fornitori e trasferte dei dipendenti). Nel corso del giudizio di primo e di secondo grado, si è sostenuto che le somme sarebbero state destinate a: versamento in contanti del corrispettivo dovuto a MA AS per l'acquisizione di un ramo d'azienda di Macam;
pagamento in contanti delle retribuzioni del dipendente DO AN. 3.1.2. Sulla scorta di un'ampia e analitica disamina il Tribunale ha ritenuto che: - effettivamente c'erano stati rapporti tra la fallita e Macam, che era indimostrato l'ammontare effettivo dei versamenti effettuati in favore di MA AS, titolare di Macam;
che, comunque detti versamenti dovevano ritenersi inferiori ai prelievi effettuati;
- gli stipendi di DO GA erano stati corrisposti in contanti dal mese di gennaio/febbraio 2012 (più precisamente febbraio 2012, afferma il Tribunale, cfr. pag. 7 sentenza primo grado) sino al maggio 2013 (in tali termini va interpretato anche il passaggio della sentenza di appello quando parla di gennaio- 3 maggio 2013 evidentemente "saltando", per errore di battitura, l'anno 2012) e l'importo complessivo, determinabile in base alle indicazioni fornite dal GA, ammontava a circa 25-30mila euro;
- dagli estratti conto risulta la destinazione a bisogni personali (acquisti, bollette, canoni di affitto) delle somme prelevate nel 2013 (pag. 13 sentenza primo grado); - in generale, poiché certamente nel 201:3 non sono stati effettuati versamenti a favore di MA e quelli effettuati da favore di GA sono irrisori, tutti i prelievi concentrati in detto periodo dovevano ritenersi privi di giustificazione;
- l'ammontare delle distrazioni poteva quantificarsi "prudenzialmente" in un importo non inferiore a 50mila euro (pag. 12 sentenza primo grado). 3.1.3. La Corte di appello ha addirittura istituito una perizia contabile, che non solo ha confermato l'esistenza delle distrazioni, me ha dimostrato che le distrazioni siano state di importo addirittura superiore a quanto ricostruito dal curatore (pag. 5 sentenza impugnata). 3.2. Né l'atto di appello né il ricorso per cassazione scalfiscono il nucleo centrale della decisione della "doppia conforme di condanna" che fa leva: - sulla prova documentale dei prelievi;
- sulla assenza di giustificazione e di riscontro contabile;
- sull'adempimento solo parziale dell'onere, incombente sull'imputato, di fornire prova della destinazione delle somme in favore della società, che si è presentata al fallimento con un passivo di oltre 580mila euro (di cui 100mila euro per debiti nei confronti dei propri dipendenti). 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1. Il fatto incontrovertibilmente accertato in sede di meril:o è consistito nella omessa tenuta della contabilità dal 1 gennaio 2013 fino alla data del fallimento, periodo in cui si concentrano le operazioni distrattive. 4.2. La condotta è riconducibile alla fattispecie di reato ir contestazione nei seguenti termini. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). 4 L'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, rileva anche sotto forma della loro omessa tenuta, atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Si è peraltro costantemente precisato come ciò non consenta, ai fini dell'individuazione dell'elemento soggettivo, di ricondurre la condotta di omessa tenuta a quella testé descritta, dovendosi invece ritenere che l'omessa tenuta della contabilità interna integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). 4.3. Nel caso in rassegna la Corte di appello ha ricavato il dolo specifico dalla circostanza che la mancata tenuta della contabilità si collegava all'intenzione di "non far trasparire le vistose distrazioni" (pag. 5 sentenza impugnata). Si tratta di motivazione stringatissima, ma immune da vizi logici. 5. Il terzo motivo è infondato. Lo stesso ricorrente ricorda che, secondo i consolidati insegnamenti di legittimità, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01). Nella specie all'imputato è addebitata la distrazione di somme non inferiori a 50mila euro, importo che, come ritiene la Corte di appello senza cadute di logicità, non può apprezzarsi in termini di speciale tenuità (pag. 5 sentenza impugnata). Del resto la società era sostanzialmente priva di patrimonio, poiché l'imputato, poco prima del fallimento, si era sbarazzato di attrezzature e magazzino (pag. 13 sentenza primo grado) e le uniche poste attive, destinate al soddisfacimento dei creditori, sono state frutto dell'azione recuperatoria intentata dal curatore (cfr. pag. 3 sentenza primo grado). 5 6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/04/2023