Sentenza 9 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EU EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 200/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 30/11/00 R.G.N. 86/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al pretore di Nuoro, l'Inps esponeva che VI RE era stata iscritta come bracciante negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Dorgali e che tale iscrizione, secondo accertamenti svolti era risultata illegittima.
Conseguentemente l'Inps chiedeva che fosse accertato che la lavoratrice non aveva diritto all'iscrizione.
Avvenuta la costituzione della RE, la memoria di costituzione non venne inserita nel fascicolo d'ufficio.
L'udienza di discussione, fissata per il 18 novembre 1998 non venne tenuta e fu rinviata al 28 aprile 1999, con decreto pretorile del 26 gennaio 1999, dunque successivo alla data della udienza di discussione. Tale decreto venne comunicato solo al difensore dell'Inps. All'udienza del 28 aprile 1999, a causa del mancato inserimento della memoria di cui si è detto, venne dichiarata la contumacia della RE. La causa venne decisa dal tribunale di Nuoro, in composizione monocratica favorevolmente all'Inps, perché dal rapporto dei funzionari dello Scau era emerso che non esisteva prova del rapporto di lavoro subordinato.
Avverso la sentenza RE VI ha proposto appello e la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 27 settembre 2000 rigettava il gravame rilevando tra l'altro che contrariamente alla tesi della RE, sebbene la dichiarazione di contumacia della medesima fosse errata, tuttavia non ricorreva una delle ipotesi in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma deve decidere nel merito, previo espletamento dell'attività istruttoria non effettuata in primo grado.
Osservava poi la Corte che la prova dedotta dalla RE in appello era inammissibile perché non era idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che di collaborazione familiare.
In particolare la prova non era idonea ad accertare l'esistenza di un potere gerarchico del datore di lavoro e come la retribuzione veniva corrisposta.
Secondo la Corte quindi, gli elementi dedotti in giudizio dalla RE non erano idonei a vincere gli accertamenti operati in via amministrativa.
Avverso tale sentenza RE VI ha prodotto ricorso per Cassazione con un unico articolato motivo. Resiste l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come peraltro aveva dedotto già in appello, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 354, 421 e 437 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e vizi della motivazione,
ribadendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto, dato la situazione processuale sopra descritta, annullare la sentenza di primo grado perché essa RE potesse costituirsi ed espletare in quella sede la propria attività istruttoria.
Il profilo ora esaminato del ricorso è infondato, in quanto, come esattamente ha rilevato la Corte d'Appello, questa Corte, anche con la sentenza n. 10666 del 2002, ha ritenuto la tassati vita delle ipotesi in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice, dovendo nelle altre ipotesi decidere la causa nel merito previo espletamento dell'attività istruttoria impedita in prime cure. Con un altro profilo della censura, la ricorrente deduce che la Corte d'appello non ha valutato correttamente gli argomenti da essa dedotti, e che, comunque, doveva ammettere la prova testimoniale e la documentazione prodotta, essendo erronea la sentenza laddove parla di presunzione di legittimità degli accertamenti amministrativi. Osserva la Corte, che sulla stensione dell'onere probatorio cui bisogna assolvere in questa materia per il conseguimento della prestazione sono intervenute anche le S.U. di questa Corte, sentenza n. 1133 del 2000, stabilendo che il diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale, è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso..., che risulti anche dall'iscrizione dei lavoratori negli appositi elenchi nominativi.
Pertanto sul piano processuale il lavoratore ha l'onere di provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori.
Orbene nella fattispecie la RE era iscritta negli appositi elenchi e, nella contestazione dell'Inps aveva articolato una prova sull'esistenza del rapporto di lavoro, che riporta dettagliatamente nel ricorso ora in esame in omaggio ai principi di autonomia e di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Senonché tale prova non è stata ammessa in sede di merito perché ritenuta generica ed inidonea a dimostrare che la RE svolgesse un'attività lavorativa subordinata a titolo oneroso al di fuori dell'ambito della collaborazione familiare.
Senonché dalla lettura dell'articolato emerge che la RE intendeva dimostrare che era stata regolarmente retribuita, che lavorava in ottemperanza alle disposizione impartite e secondo orari prestabiliti, svolgendo attività tipicamente agricole. Pertanto la sentenza della Corte d'Appello non poteva sommariamente ritenere che tale prova non fosse sufficiente a contrastare il provvedimento amministrativo dell'Inps, che peraltro inesattamente ritiene assistito da una presunzione di legittimità. Con un altro profilo del motivo in esame, ugualmente fondato, sotto il profilo della non euritmia tra motivazione e dispositivo, e quindi di vizio della motivazione, la ricorrente si duole del fatto che, sebbene la Corte d'appello avesse ritenuto fondata la sua doglianza circa la erronea dichiarazione di contumacia avvenuta in primo grado, tuttavia aveva disatteso in toto il gravame e non aveva tenuto conto di ciò in ordine alla spese.
Ne segue che il ricorso va accolto per quanto di ragione nei limiti indicati.
La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto si ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004