Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8672 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
i REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 1 LA CORTE SUPREMA Oggetto - SECONDA CIVILE armeri di tuation en Composta dagli Il ni gg.11 Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 4374/99 Cron. 1974 Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 3078 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 15/02/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: Примошт IL LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO CORTE SUPREE DI CASSEL ONE UFFICIO COPE Richiesta S E ORE ALBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
dal Sig ricorrente per diritti 1600 il25 GIU. 2001
contro
IL CANCELLIERE MIRIGLIANO PIERINA;
CANCELLERIA- intimata avverso la sentenza n. 59/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 30/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica OF454117 Consigliere Dott. Enrico 2001 udienza del 15/02/01 dal 286 SPAGNA MUSSO;
-1- udito 1'Avvocato Alberto PANUCCIO, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. вратили -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 1 settembre 1977 Pierina unRI premesso: che era proprietaria di fondo agricolo esteso in UL sulla sponda del fiume Amusa ed al quale accedeva transitando su di una rampa in muratura realizzata dal Consorzio di Bonifica;
che RI BA detentore del fondo confinante, del quale erano proprietari gli eredi Campisi, aveva ostruito l'accesso alla rampa ponendovi fasci di pertiche ed infiggendo paletti lungo e verso il centro della stradella chiese al pretore di UL di essere reintegrata nel possesso di quella servitù di transito del quale era stata spogliata. TH Resistette il BA il quale eccepì di non detentore del fondo confinante con quello essere della ricorrente, tale essendo "formalmente” il padre, e negò comunque il possesso della servitù di transito dedotto "ex adverso". All'esito dell'istruttoria, espletata con l'assunzione del mezzo di prova testimoniale, con 1977, il pretore provvedimento del 28 novembre ordinò la reintegrazione della RI nel possesso della servitù di transito avendo ritenuto il BA autore materiale dello spoglio a nulla 3 rilevando che detentore "formale" del fondo "asservito" fosse il padre e che il resistente si occupasse della cura di quell'immobile. Adito con l'appello del BA, al quale resistette la RI, il tribunale di Locri espletate una consulenza tecnica di ufficio e l'ispezione dei luoghi di causa, con sentenza del 30 gennaio 1998, ha rigettato l'impugnazione. In particolare, per quel che interessa, il giudice del merito, premesso che con l'unico motivo di gravame il BA si era doluto dell'averlo il pretore ritenuto autore materiale dello spoglio sulla scorta di una testimonianza "de relato" di фални tale NI omettendo di considerare altra e diversa testimonianza "diretta", ha osservato che le risultanze delle deposizioni del Carnì e del Taranto consentivano di ritenere non solo l'esistenza della situazione possessoria della quale la RI aveva invocato la tutela, l'esercizio del passaggio sulla rampa per accedere al proprio fondo, ma anche del successivo spoglio mediante la posa di rami d'albero e l'infissione di pali tali da "sbarrare" quel passaggio. Era irrilevante poi l'accertamento se la RI passasse su quella rampa anche con mezzi meccanici;
4 in materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, al fine di configurare lo spoglio era sufficiente accertare se vi fosse stata o meno una modifica della situazione dei luoghi produttiva di un' apprezzabile riduzione delle modalità di esercizio della servitù caratterizzanti il possesso;
il che nella specie era certamente avvenuto considerando il solo transito pedonale sulla rampa e non anche altre modalità. Quegli esiti testimoniali avevano fatto acquisire che il formale detentore "di fatto" del fondo confinante a quello della RI era il AN padre. dell'appellante, che costui di fatto provvedeva alla cura del fondo medesimo e che, come "preannunciato" al NI,espressamente era l'autore materiale dello spoglio. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre sulla base di tre motivi di doglianza, il BA;
non resiste l'intimata RI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza degli artt. 102 e 354 c.p.c. aveva nel La RI - assume il BA 5 ricorso introduttivo del giudizio di merito lamentato lo spoglio del possesso della servitù da parte dell'attuale ricorrente "con lunghe pertiche legate con fil di ferro oltre che con pali verso il centro dellaconficcati lungo e scorta di quanto stradella"; il tribunale, sulla ha identificato accertato anche dal pretore, nell'attuale ricorrente l'autore materiale dello spoglio ed in particolare dell'essersi costui limitato ad invocare il difetto della legittimazione passiva per essere il padre il formale detentore, in realtà possessore, del fondo Jadau sul quale la RI esercitava il transito e, confermando la pronunzia del primo giudice, ha ordinato la reintegrazione della ricorrente in quel possesso mediante la rimozione delle opere ostruttive descritte. Non si sono avveduti i giudici del merito che incidendo la pronunzia richiesta sulle posizioni del detentore dell'immobile, il padre dell'odierno ricorrente, e dei proprietari, gli eredi Puglisi, costoro avrebbero dovuto essere evocati in giudizio quali litisconsorti necessari dell'autore materiale dello spoglio né in particolare il tribunale si è avveduto che ai sensi dell'art. 354 c.p.c. avrebbe an dovuto dichiarare la nullità della pronunzia del pretore e rimettere a detto giudice la causa perché fosse integrato il contraddittorio. Queste censure vanno disattese. La Corte aderisce in base ad un principio di diritto consolidato, alla tesi del ricorrente secondo la quale anche in tema di giudizi possessori, quando per l'attuazione della tutela sia necessaria la rimozione di opere oggetto della proprietà di terzi estranei al giudizio si versa nell'ipotesi di inscindibilità di causa che esige la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti. Spadam Infatti, la pronunzia concernente la riduzione in pristino dello stato dei luoghi risulterebbe "inutiliter data" non potendo essere eseguita nei confronti di soggetti estranei alla causa né di quelli presenti nel giudizio;
a nulla rilevando l'esperibilità del rimedio predisposto dall'art. 615 c.p.c. (in proposito vedasi la pronunzia di questa corte n. 8835/95). Sennonché nella specie esula la descritta ipotesi di inscindibilità poiché va esclusa la fattispecie acquisitiva della proprietà esposta dall'art. 934 c.c. per quanto riguarda i fasci di 7 pertiche non essendo acquisita la loro immobilizzazione;
l'infissione di paletti nel terreno si risolve in una attività di cura del fondo, formalmente riconducibile al padre del ricorrente. Con il secondo motivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. si denunziano la violazione degli artt. 841, 1066 e 1168 C.C. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La RI assume il ricorrente - nel ricorso introduttivo del giudizio di merito aveva chiesto di essere reintegrata nel possesso della Травки servitù di passaggio con mezzi meccanici. Il dicembre 1994, altribunale con ordinanza del 9 fine di verificare la coerenza degli esiti testimoniali con dati di fatto obiettivo, ha incaricato il c.t.u. di verificare se dal tempo dello sbarramento dell'accesso nel fondo dal letto della fiumara Amisa ad opera del Consorzio di Bonifica (opera risalente a circa trenta anni prima) RI potesse transitare sul fondo del BA con mezzi meccanici per la coltivazione del proprio fondo;
se tale attraversamento potesse essere avvenuto negli anni precedenti al 1977 e 8 nella zona immediatamente adiacente alla rampa surealizzata dal Consorzio nonostante la presenza detta fascia di terreno di proprietà del BA del canale di irrigazione e di alberi. Ai quesiti l'esperto ha risposto nel senso che mai la RI avrebbe potuto transitare nel fondo del BA con mezzi meccanici segnatamente negli anni immediatamente precedenti al 1977 nella immediatamente precedente alla rampa per la zona presenza di un albero di arancio e di una condotta di irrigazione. Il tribunale ha omesso la valutazione di questi dati obiettivi e non ha verificato la rispondenza Гривни tra la domanda e la pronunzia del pretore rinunziando a verificare se fosse stata chiesta e predisposta la tutela di una servitù di transito . pedonale o con mezzi meccanici. Il tribunale ha omesso di considerare che quella "chiusura" era stata praticata a tutela del fondo ex art. 841 C.C. onde aveva rilevanza l'accertamento se prima del preteso spoglio il esercitasse a piedi о con mezzi passaggio si meccanici non risultando pregiudicato nella prima ipotesi. Il tribunale ha omesso ogni indagine 9 sull'esercizio del possesso della servitù nell'anno precedente al preteso spoglio ai fini di apprezzarne le modalità e l'estensione. Queste doglianze non possono essere accolte. Il giudice del merito ha considerato superfluo dell'esercizio di un transito conl'accertamento mezzi meccanici non avendo la RI insistito sul punto ed ha pertanto ritenuto, nell'esercizio del suo potere istituzionale di interpretazione della domanda giudiziale proposta con il ricorso e nelle conclusioni definitive,mantenuta aver l'odierna intimata limitato la richiesta della tutela possessoria al solo esercizio del transito pedonale. Si rivelano poi inconferenţi i richiami esposti complesso motivo alla facoltà dell'art. 841 nel C.C. ed al criterio risolutore delle questioni concernenti il possesso delle servitù posto dall'art. 1066 c.c. E' sufficiente in proposito considerare che nella specie: non si controverte in tema di opere realizzate sul fondo dal suo proprietario;
non discutendosi di diverse modalità di esercizio della servitù di transito, pedonale con mezzi meccanici, ma solo della prima, esulava quella 10 situazione di incertezza eliminabile con il riferimento alla "pratica dell'anno antecedente". Con il terzo motivo, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il BA denunzia il vizio su punti decisivi della di motivazione controversia. osserva il ricorrente - ha Il tribunale sulla scorta della sola deposizione del ritenuto teste Carnì l'esistenza del possesso della servitù di transito e del relativo spoglio. Il giudice del merito non ha dato conto alcuno delle modalità dell'esercizio del transito, pedonale о anche carraio, del perché la deposizione del NI АЛ rendesse certezza dei fatti controversi sebbene quanto riferito da costui fosse stato contraddetto dagli altri testi LU RI e CA Taranto nonché dagli esiti dell'ispezione dei luoghi e della indagine tecnica. Il motivo non può essere accolto. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduca l'omessa о insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione degli esiti istruttori ha l'onere di riprodurre le risultanze che assume essere state dal giudice del merito pretermesse o mal valutate e di indicare le 11 ragioni della loro decisività: ciò perché il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione (art. 366 n. 3 c.p.c.) consente il controllo della correttezza delle censure sulla base della sola esposizione fatta in quell'atto alle cui lacune non può sopperire il ricorso ad altre fonti integrative (in proposito vedasi le pronunzie di questa corte nn. 2838/99 e 4754/99). Nella specie, pur nella menzione ulteriore il giudice del merito ritenutodell'aver irrilevante l'accertamento della modalità di esercizio del transito, pedonale e/o carraio, il ricorrente non si è dato carico di riprodurre né di Прийми illustrare le asserite contrastanti risultanze probatorie che se attentamente considerate dal giudice del merito lo avrebbero indotto a non privilegiare la deposizione del NI ed a dare alla controversia una soluzione diversa da quella adottata. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità non avendo in questo l'intimata RI espletato attività difensiva.
P.Q.M.
12 La Corte Rigetta il ricorso. Roma, il 15 febbraio 2001. A norma dell'art. 132 ultimo comms Cod, P Civ. la protonte vertenze viene sottoscritta dal Presidente, perché nelle more delle copiatura ceduto l'estenzer Consigliere opefter diaver fadri IL CANCELLITRE C1 Paolo で DEPOS AIC IN CANCELLERIA Roraa 25 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 C. 80000 330000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 1097 129.11 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.8.2011 4567 4132 serie 4 al n. 41073 versate € 176,43 apposta in calce alla copia autentica 8067 6,00 (art. 278 T.U. n°115. 30/5/2002) 176,43 13