Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE M.AI SENSI DO. D R. 26/4/1986 R.G. 23486/1999 Udienza del 19.9.2002 Oggetto:
1.N. MAT IASTRIN TARIA N. 131 TAB. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04636 /03 CORTE S TREMA DICAS composta dai sigg.n Magistrati: Presidente Dott. Bruno Saccucci Consigliere rel ou lous Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Antonio Mcrone Dott. Aldo Ceccherini Consigliere $ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Consorzio Agrario Provinciale di Firenze in 1.c.a., in persona del commissario liquidatore pro-tempore, rappresentato e difeso, come da procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Bruno Russo De Luca, e con lui elettivamente domiciliato in Roma, via Andrea del Castagno n. 34, presso lo studio dell'avv. Sergio Beltrami -ricorrente-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 10, n. 117/10/1998, del 12.10/26.10.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.9.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Consorzio Agrario Provinciale di Firenze, con atto registrato il 10.3.1987, vendeva una porzione di capannone sito in Firenze, via R. Giuliani 111, provvedendo a presentare la relativa denuncia Invim. Con avviso di accertamento notificato il 21.12.1988 l'Ufficio del registro di Firenze riducova il valore iniziale dichiarato da lire 9.000.000 a lire 4.700.000 nella zona per immobili dalle facendo riferimento ai valori medi di mercato caratteristiche similari per qualità e consistenza. Il consorzio proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Firenze, che, con decisione del 23.2. 1996, lo rigettava sul rilievo che nell'avviso medesimo l'Ufficio aveva indicato il criterio di valutazione cui era ricorso e nel merito aveva fatto riferimento ai coefficienti idi rivalutazione dei fabbricati. Con atto di appello il contribuente lamentava che l'Ufficio, partendo dal valore finale dichiarato e non contestato di lire 76.000.000, aveva accertato il valore iniziale di lire 4.700.000 sulla base di una infondata rivalutazione monetaria del 1.470% in luogo di quella effettiva del 168% (7% annuo per 24 anni). Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di 1° grado, pur ritenendo corretto il metodo di calcolo dell'Ufficio, che aveva indicato nel 1500% l'aumento del valore del fabbricato dal 1963 al 1987 (100 indice al 1963, 1500 indice al 1987), determinava il valore iniziale dell'immobile in lire 6.300.000, previa riduzione del 30% di quello dichiarato, in considerazione della natura dei beni e del presumibile stato di conservazione degli stessi riferito all'anno 1963. Propone ricorso per cassazione il consorzio enunciando due motivi. Con il motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 51 e 52 del d.p.r. n. 131/1986 in quanto aveva parzialmente confermato Faccertamento dell'Ufficio nonostante che questo non avesse adempiuto al suo onere di provare in giudizio il valore iniziale dell'immobile sulla base del criterio comparativo richiamato nell'avviso: per la determinazione di detto valore l'ente impositivo si era limitato ad eseguire un astroso calcolo matematico-finanziario di rivalutazione (quest'ultima peraliro indicata nella misura del 1.500% anziché in quella del 168% risultante dal tasso del 7% annuo per24 anni). Con il secondo motivo il consorzio deduce l'omessa, insufficiente c contraddittoria motivazione della sentenza di appello in merito al calcolo finanziario dell'Ufficio, accolto dal giudice di seconda istanza senza alcuna valutazione della sua fondatezza, nonostante fosse noto che nel periodo 1963-1987 il tasso medio di svalutazione fosse stato quello del 7%. annuo. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso per quanto di ragione merita accoglimento. E' orientamento giurisprudenziale consolidato che in tema di imposta di registro e di INVIM l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresi a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, é sufficiente che l'avviso enunci, i criteri astratti in base ai quali é stato determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo;
salvo poi, in sede contenziosa, l'onere dell'Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del “quantum accertato nel quadro dei parametri prescelti, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento;
e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infondatezza della pretesa anche in basi a criteri non utilizzati dall'ufficio. Nel caso di specie, nell'avviso di accortamento l'Ufficio, come si då atto nel ricorso, aveva fano riferimento per la determinazione del valore iniziale ai valori medi di mercato praticati nella zona per immobili con caratteristiche similari per 7 qualità e consistenza nell'anno 1963. Così individuato il parametro astratto di riferimento, era onere dell'Ufficio fornire in giudizio la prova del valore iniziale dell'immobile nell'ambito del parametro prescelto. c cioè in base al metodo comparativo con immobili similari. Ciò non é avvenuto in quanto l'Ufficio ha illegittimamente introdotto in giudizio un criterio matematico-finanziario di rivalutazione degli immobili nel periodo 1963-1987 non solo fondato su coefficienti non dimostrati, ma soprattutto del tutto diverso dal criterio comparativo cui aveva fatto riferimento nell'avviso di accertamento. Erroneamente quindi la Commissione tributaria regionale ha condiviso e fatto proprio il criterio di calcolo formulato dall'Ufficio, essendo stato questo dedotto in giudizio in violazione del diritto di difesa del contribuente, come dal medesimo fondatamente lamentato. Il ricorso, per quanto di ragione, va quindi accolto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana. Roma, 19.9.2002 Il Consigliere est. Il Presidente rever ELLGAR ON 27 MAR. 2003 D 2003 L DEPUL Aniolde 096 44