Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 1
Non è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che abbia annullato la sentenza di primo grado e contestualmente ordinato la trasmissione degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio. Da un lato vi osta il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e dall'altro il fatto che la sentenza dichiarativa di annullamento si risolve in un atto di mero impulso processuale inidoneo a produrre lesione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto nelle condizioni di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato "ex novo". (Conf. Cass. sez. III 18 dicembre 1998 n. 13367).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12941 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe Presidente del 28/10/98
1.Dott. DE MAIO Guido Consigliere SENTENZA
2. " RE LF " N. 3253
3. " UA AU " REGISTRO GENERALE
4. " LO AR " N. 15935/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GA NA
avverso la sentenza in data 3.2.98 della C.A. di Salerno Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. GUIDO DE MAIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 3.2.98 la Corte di Appello di Salerno dichiarò la nullità della sentenza 20.12.96 del Pretore di Salerno - sez.distacc.di Amalfi (con conseguente trasmissione degli atti al primo Giudice per nuovo giudizio), con la quale GA NA era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di giorni sette di arresto e lire 21 milioni di ammenda per i reati, ritenuti continuati, di cui agli artt.: A)20 lett.c l.47/85; B)1 sexies l.431/85; C) 734 c.p.; D)1, 2 e 13 l.1086/71; E)1, 4 co.1 e 14 l.1086/71; F)17 co.1 e 20 l.60/74, acc. in Praiano il 9.8.94. La sentenza di secondo grado è stata impugnata con ricorso per cassazione dallo stesso GA, il quale ne ha denunciato la nullità per un vizio nella citazione dell'imputato stesso per il giudizio di appello e per mancata dichiarazione di contumacia all'udienza di trattazione.
Il ricorso, proposto (come sopra precisato) avverso sentenza di appello dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado, è inammissibile. Infatti, l'art.607 c.p.p. stabilisce che l'imputato può ricorrere per cassazione, oltre che per le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali, "contro le sentenze di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere" da tale norma risulta che non è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, come quella in esame, abbia annullato la sentenza di primo grado e contestualmente ordinato la trasmissione degli atti al primo Giudice per nuovo giudizio (v., tra le molte, Cass. Sez.II, 25.2.94 n. 2417, Pastorelli). Ed invero, da un lato vi osta il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e dall'altro la sentenza dichiarativa di annullamento si risolve in un atto di mero impulso processuale (in quanto rimuove un ostacolo alla prosecuzione del processo), inidoneo a produrre lesione alcuna del diritto di difesa dell'imputato (dal momento che quest'ultimo è posto nelle condizioni di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato ex novo). Nè, nel caso in esame, potrebbe parlarsi di un ricorso per abnormità, in quanto le censure dedotte si limitano a prospettare delle nullità che si sarebbero verificate nel corso del giudizio di appello (del decreto di citazione e per omessa dichiarazione della contumacia, come precisato in narrativa). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro che va equitativamente fissata nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di lire un milione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998