Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12941
CASS
Sentenza 28 ottobre 1998

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Non è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che abbia annullato la sentenza di primo grado e contestualmente ordinato la trasmissione degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio. Da un lato vi osta il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e dall'altro il fatto che la sentenza dichiarativa di annullamento si risolve in un atto di mero impulso processuale inidoneo a produrre lesione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato è posto nelle condizioni di esercitare pienamente tale diritto nel giudizio che verrà instaurato "ex novo". (Conf. Cass. sez. III 18 dicembre 1998 n. 13367).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/1998, n. 12941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12941
    Data del deposito : 28 ottobre 1998

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